§ 3.5.14 - L.R. 18 luglio 1974, n. 23.
Provvedimenti per favorire l'incentivazione per l'avvio degli impianti irrigui.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 opere fondiarie
Data:18/07/1974
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire l'incentivazione per l'avvio degli impianti irrigui realizzati in Sicilia da enti pubblici, per un periodo di tre anni, a partire dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 300 milioni.
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.5.14 - L.R. 18 luglio 1974, n. 23.

Provvedimenti per favorire l'incentivazione per l'avvio degli impianti irrigui.

(G.U.R. 24 luglio 1974, n. 35).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire l'incentivazione per l'avvio degli impianti irrigui realizzati in Sicilia da enti pubblici, per un periodo di tre anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare le relative spese di gestione, sulla base di apposite perizie presentate dai predetti enti.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 300 milioni.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

     All'onere di lire 300 milioni annui ricadente negli esercizi finanziari 1975 e 1976 si fa fronte con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.