§ 2.9.4 - L.R. 26 gennaio 1953, n. 2.
Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:26/01/1953
Numero:2


Sommario
Art. 3.      Il provento di cui all'articolo precedente è destinato:
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.4 - L.R. 26 gennaio 1953, n. 2.

Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza.

(G.U.R. 27 gennaio 1953, n. 4).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Il provento di cui all'articolo precedente è destinato:

     a) (Omissis) [1];

     b) (Omissis) [1];

     c) nella misura del 10% per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario di interesse di enti di culto, di beneficenza e assistenza per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione e la riparazione di edifici destinati alla attuazione delle rispettive finalità, ivi comprese il costo delle aree eventualmente occorrenti. L'approvazione, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, dei progetti tecnici per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359. A decorrere dall'anno finanziario 1955-56, in aggiunta alla somma derivante dalla suddetta percentuale, è autorizzata per le stesse finalità la spesa annua di lire 300 milioni;

     d) (Omissis) [1].

     La concessione dei contributi di cui al presente articolo ha luogo con decreto dell'Assessore competente, nel quale è fatto obbligo di rendiconto fissandone i termini e le modalità.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme esaurite.

[1] Norme esaurite.

[1] Norme esaurite.

[1] Norme esaurite.