§ 3.11.77 - L.R. 27 maggio 1987, n. 27.
Interventi straordinari per il completamento dei bacini di carenaggio di Trapani, Messina e Palermo e altri interventi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:27/05/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Contributo straordinario per il bacino di carenaggio di Trapani.
Art. 2.  Potenziamento e salvaguardia dei bacini di carenaggio di Palermo.
Art. 3.  Concessione dei bacini di Palermo.
Art. 4.  Rendiconto.
Art. 5.  Contributi, ripristino e miglioramento del bacino di carenaggio di Messina.
Art. 6.  Secondo bacino di carenaggio di Messina.
Art. 7.  Gestione del secondo bacino di carenaggio di Messina.
Art. 8.  Procedure.
Art. 9.  Concorso della Regione al bilancio dell'Ente porto di Messina.
Art. 10.  Contributo per attrezzature a favore della compagnia portuale di Siracusa.
Art. 11.  Corsi di qualificazione.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 3.11.77 - L.R. 27 maggio 1987, n. 27.

Interventi straordinari per il completamento dei bacini di carenaggio di Trapani, Messina e Palermo e altri interventi.

(G.U.R. n. 22 del 30 maggio 1987)

 

Art. 1. Contributo straordinario per il bacino di carenaggio di Trapani.

     1. E' disposto un contributo straordinario di lire 6.700 milioni a favore della «Bacino di carenaggio - S.p.a.» di Trapani, a capitale ESPI, per il completamento, l'allungamento e la realizzazione delle attrezzature di potenziamento del secondo bacino di carenaggio del porto di Trapani, ad integrazione dei contributi straordinari disposti con l'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, e con l'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.

 

     Art. 2. Potenziamento e salvaguardia dei bacini di carenaggio di Palermo.

     1. Al fine di salvaguardare il complesso impiantistico dei bacini di carenaggio di Palermo è istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 52.000 milioni [1].

     (Omissis) [2].

     5. L'utilizzazione del fondo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un protocollo di intesa tra la Fincantieri C.N.I. s.p.a., l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) ed il Governo regionale SUI programma di investimenti nel cantiere navale di Palermo nel triennio 198991 e conseguenti garanzie occupazionali per il consolidamento del ruolo del cantiere navale di Palermo nell'ambito delle previsioni del piano nazionale di ristrutturazione della cantieristica [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3. Concessione dei bacini di Palermo.

     1. L'ESPI è autorizzato a concedere in uso alla Bacini di Palermo S.p.a. i bacini galleggianti con le attrezzature e gli impianti di supporto pervenuti in suo possesso stipulando apposita convenzione che impegni la società concessionaria agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituirà oggetto della concessione stessa.

     2. Il mancato rispetto del protocollo d'intesa di cui all'art. 2, quinto comma, comporta modifica della concessione.

 

     Art. 4. Rendiconto.

     1. L'ESPI è impegnato a presentare semestralmente all'Assessorato regionale dell'industria il rendiconto delle spese effettuate a carico del fondo a gestione separata di cui all'art. 2.

     2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986, per i fondi a gestione separata istituiti presso l'ESPI, si applica in favore dell'Ente stesso il disposto di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37.

 

     Art. 5. Contributi, ripristino e miglioramento del bacino di carenaggio di Messina.

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni a favore dell'Ente autonomo portuale di Messina, da destinare ad opere di ripristino e miglioramento funzionale del bacino di carenaggio di 70.000 tonnellaggio.

 

     Art. 6. Secondo bacino di carenaggio di Messina.

     1. Per la realizzazione di un secondo bacino di carenaggio per navi sino a 20.000 tonnellate, è autorizzata la concessione all'Ente autonomo portuale di Messina di un ulteriore contributo di lire 40.000 milioni, integrativo del finanziamento disposto con l'art. 32, penultimo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, da erogarsi quanto a lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario in corso, quanto a lire 12.000 milioni nell'esercizio finanziario 1988 e quanto a lire 8.000 milioni nell'esercizio finanziario 1989.

     2. L'Ente autonomo portuale di Messina provvederà all'affidamento dell'opera di cui al comma precedente ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

     3. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34.

     4. I compensi ai componenti del comitato tecnico di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 45, determinati ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, sono corrisposti con decorrenza dalla data di insediamento del comitato.

 

     Art. 7. Gestione del secondo bacino di carenaggio di Messina.

     1. L'Ente autonomo portuale di Messina è autorizzato ad affidare la gestione del bacino di carenaggio di cui al precedente articolo a consorzi di imprese particolarmente qualificate operanti nel settore, mediante convenzione, nella quale sia espressamente prevista la possibilità di utilizzazione del bacino medesimo e delle relative attrezzature anche da parte di imprese non consorziate.

 

     Art. 8. Procedure.

     1. Le deliberazioni dell'Ente autonomo portuale di Messina, relative all'appalto per la esecuzione della opera e alla relativa gestione, sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria.

     2. Gli enti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge trasmettono all'Assessorato regionale dell'industria i progetti relativi alle opere da realizzare, corredati da un programma dei tempi di esecuzione e del relativo fabbisogno finanziario.

     3. L'Assessore regionale per l'industria provvede all'erogazione delle quote di contributo, tenuto conto dei tempi previsti per l'esecuzione e degli stati di avanzamento dei lavori, mediante accreditamento dei relativi importi ai legali rappresentanti degli enti presso istituti di credito che svolgono attività di tesoreria per la Regione.

 

     Art. 9. Concorso della Regione al bilancio dell'Ente porto di Messina.

     1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concorrere all'integrazione del bilancio dell'Ente autonomo portuale di Messina in relazione all'attività istituzionale che l'Ente è chiamato a svolgere anche per il bacino di carenaggio di cui agli articoli 6 e 7, entro il limite massimo di lire 200 milioni.

     2. Il concorso finanziario di cui al precedente comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario di gestione. Le eccedenze rimangono accreditate all'Ente autonomo portuale di Messina quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.

 

     Art. 10. Contributo per attrezzature a favore della compagnia portuale di Siracusa.

     1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere alla compagnia portuale operante nel porto grande di Siracusa, contributi in conto capitale per l'acquisto di due gru portuali per l'ammontare massimo di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 11. Corsi di qualificazione.

     1. E' istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 3.000 milioni da destinare alla promozione ed incentivazione di corsi di qualificazione per i dipendenti di società collegate o controllate dallo stesso Ente, finalizzati all'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nell'esercizio in corso, la spesa di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 107.300 milioni, di cui lire 86.900 milioni per l'esercizio finanziario 1987, lire 12.200 milioni per l'esercizio finanziario 1988 e lire 8.200 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00 Progetto strategico «C»: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

     3. Agli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 200 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 86.700 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 54 L.R. 8 novembre 1988, n. 34:

[2] Commi secondo, terzo, quarto abrogati con art. 54 L.R. 8 novembre 1988, n. 34:

[3] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 8 novembre 1988, n. 41.

[4] Comma abrogato con art. 54 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.