§ 3.3.57 - L.R. 16 agosto 1974, n. 37.
Provvedimenti urgenti per la serricultura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:16/08/1974
Numero:37


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra un contributo del 50 per cento sulle spese sostenute per la sterilizzazione dei [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in favore di aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa [...]
Art. 3.      In favore delle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra con copertura in fogli di plastica è autorizzata la concessione di un contributo di lire 250 per ogni chilogrammo di [...]
Art. 4.      Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, i richiedenti dovranno presentare ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura apposita istanza corredata dalle [...]
Art. 5.      I contributi di cui alla presente legge sono concessi anche alle aziende agricole che, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano, nell'anno solare in corso, provveduto [...]
Art. 6.      Per la più celere attuazione della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con il [...]
Art. 7.      Per le finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000 milioni.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.57 - L.R. 16 agosto 1974, n. 37.

Provvedimenti urgenti per la serricultura.

(G.U.R. 24 agosto 1974, n. 40).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra un contributo del 50 per cento sulle spese sostenute per la sterilizzazione dei terreni compresi negli apprestamenti di protezione.

     Il contributo di cui al precedente comma è elevato al 60 per cento per i singoli coltivatori diretti e all'80 per cento per le cooperative e le associazioni [1].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in favore di aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di sterilizzazione del terreno e di difesa fitosanitaria.

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 70% per le cooperative e le associazioni.

 

     Art. 3.

     In favore delle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra con copertura in fogli di plastica è autorizzata la concessione di un contributo di lire 250 per ogni chilogrammo di plastica acquistata per il rinnovo della copertura, a partire dall'anno successivo all'impianto della serra.

     Il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 300 per i singoli coltivatori diretti ed a lire 350 per le cooperative e le associazioni.

 

     Art. 4.

     Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, i richiedenti dovranno presentare ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura apposita istanza corredata dalle fatture relative agli acquisti o alle altre spese sostenute, debitamente quietanzate.

     La liquidazione dei contributi sarà effettuata sulla base dell'accertata rispondenza degli acquisti o delle spese elencati in fattura.

 

     Art. 5.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi anche alle aziende agricole che, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano, nell'anno solare in corso, provveduto alle operazioni ed agli acquisti previsti negli articoli precedenti.

 

     Art. 6.

     Per la più celere attuazione della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con il trattamento di missione e per un periodo non superiore a tre mesi, personale dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000 milioni.

     Per le finalità dell'art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 3.900 milioni.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[2] Norma finanziaria.