§ 4.4.28 - L.R. 6 maggio 1981, n. 95.
Iniziative anticongiunturali nel settore del turismo, dei trasporti e dello sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:06/05/1981
Numero:95


Sommario
Art. 1.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera g), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la [...]
Art. 4.      Nelle more dell'attuazione della L.R. 29 febbraio 1980, n. 7, e della L.R. 18 aprile 1981, n. 70: «Integrazioni e modifiche alla L. 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico [...]
Art. 5.      L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo una tantum di lire 60 milioni al Centro Sportivo Sicilia di Palermo per il [...]
Art. 6.      E' istituito il comitato regionale trasporti con il compito di concorrere, quale organo consultivo dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, all'elaborazione dei [...]
Art. 7.      Ai fini del coordinamento della politica dei trasporti in Sicilia, è istituito il comitato interassessoriale per i trasporti cosi composto:
Art. 8.      Per l'organizzazione della conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi, per l'esercizio finanziario 1981, nella rubrica dell'Assessorato regionale [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, i capitoli 88851 e 88864 contributi gestione della Rubrica turismo, comunicazioni e trasporti vengono [...]
Art. 10.      Al fine di consentire di ridurre le passività per oneri sociali dovuti e non pagati ed altri debiti alla data del 15 marzo 1981, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è [...]
Art. 11.      Per la concessione di un contributo straordinario alle società sportive che svolgono attività agonistiche sia di canottaggio che di vela, le cui attrezzature a mare abbiano subito danni in [...]
Art. 12.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio 1981, alla Fondazione «Biondo», con sede in Palermo, un [...]
Art. 13.      Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, I'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 14.      All'onere complessivo di lire 3.349 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede:


§ 4.4.28 - L.R. 6 maggio 1981, n. 95.

Iniziative anticongiunturali nel settore del turismo, dei trasporti e dello sport.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera g), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per l'anno finanziario 1982, a lire 7.000 milioni, pari allo stanziamento iscritto al cap. 87502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 47653.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 33, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 550 milioni che si iscrive quanto a lire 350 milioni al capitolo 47651 e quanto a lire 200 milioni al cap. 47706.

 

     Art. 4.

     Nelle more dell'attuazione della L.R. 29 febbraio 1980, n. 7, e della L.R. 18 aprile 1981, n. 70: «Integrazioni e modifiche alla L. 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio», l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i benefici previsti dalle leggi vigenti alle iniziative turistico-alberghiere di cui all'inciso aggiunto con l'art. 6 delle succitate norme della L.R. 18 aprile 1981, n. 70.

 

     Art. 5.

     L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo una tantum di lire 60 milioni al Centro Sportivo Sicilia di Palermo per il ripiano del deficit dei bilanci del Centro medesimo e quale concorso per la sua struttura organizzativa, e di lire 15 milioni in favore dell'Aero club di Palermo, quale integrazione del contributo già concesso per la realizzazione dell'edizione 1980 del giro aereo internazionale di Sicilia.

 

     Art. 6.

     E' istituito il comitato regionale trasporti con il compito di concorrere, quale organo consultivo dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, all'elaborazione dei programmi in materia di trasporti nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

     Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o, per sua delega, dal direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti:

     a) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o da un suo delegato;

     b) il direttore compartimentale della motorizzazione civile o da un suo delegato;

     c) il direttore compartimentale dell'ANAS o da un suo delegato;

     d) il capo dell'ufficio del Genio civile-opere marittime;

     e) un rappresentante del Ministero dei trasporti, direzione generale aviazione civile;

     f) un rappresentante del Ministero dei trasporti, direzione generale della programmazione;

     g) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     h) un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

     i) un rappresentante dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca;

     l) un rappresentante dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici:

     m) un rappresentante del comitato regionale per la programmazione;

     n) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     o) un rappresentante designato dall'ANAC;

     p) un rappresentante designato dall'A.S.T.;

     q) sei esperti in discipline attinenti al settore trasporti eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno;

     r) un rappresentante designato dal CRIPEL-Sicilia.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, addetto alla direzione regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

     I componenti del comitato durano in carica 5 anni.

     Nella prima applicazione della presente legge i componenti di cui alla lett. q) vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

 

     Art. 7.

     Ai fini del coordinamento della politica dei trasporti in Sicilia, è istituito il comitato interassessoriale per i trasporti cosi composto:

     - Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, che lo presiede;

     - Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

     - Assessore regionale per gli enti locali;

     - Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 8.

     Per l'organizzazione della conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi, per l'esercizio finanziario 1981, nella rubrica dell'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

     A tal fine l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione di istituti specializzati.

     Per il funzionamento dei comitati di cui agli articoli 6 e 7 lo stanziamento del capitolo 47205 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è aumentato di lire 6 milioni.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, i capitoli 88851 e 88864 contributi gestione della Rubrica turismo, comunicazioni e trasporti vengono rispettivamente aumentati di lire 700 milioni e di lire 70 milioni.

 

     Art. 10.

     Al fine di consentire di ridurre le passività per oneri sociali dovuti e non pagati ed altri debiti alla data del 15 marzo 1981, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare, nel corrente esercizio finanziario, la somma di lire 48 milioni al consorzio intercomunale trasporti Isola di Salina ( CITIS ) tramite il comune di Malfa.

 

     Art. 11.

     Per la concessione di un contributo straordinario alle società sportive che svolgono attività agonistiche sia di canottaggio che di vela, le cui attrezzature a mare abbiano subito danni in dipendenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1981, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio 1981, alla Fondazione «Biondo», con sede in Palermo, un contributo straordinario di lire 180 milioni ed al Teatro Piccadilly di Catania un contributo straordinario di lire 20 milioni per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

 

     Art. 13.

     Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, I'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

     Per l'utilizzazione della predetta somma non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della sopracitata legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

 

     Art. 14.

     All'onere complessivo di lire 3.349 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede:

     - quanto a lire 500 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 48301;

     - quanto a lire 300 milioni, utilizzando parte dello stanziamento del cap. 87511;

     - quanto a lire 1.079 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257;

     - quanto a lire 1.470 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751.

     Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1982, previsti in lire 4.050 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3. «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.