§ 4.4.19 - L.R. 20 aprile 1976, n. 43.
Provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:20/04/1976
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Il termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, è prorogato al 31 marzo 1976.
Art. 2.      Ai fini di permettere l'attuazione contrattuale in sede regionale del "protocollo d' intesa" tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle imprese private che [...]
Art. 3.      Al pagamento delle somme indicate al secondo e terzo comma del precedente articolo si provvederà ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4.
Art. 4.      Il rappresentante legale dell'impresa provvederà al pagamento delle competenze a favore dei dipendenti mensilmente.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      I benefici previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, per gli autotrasportatori in concessione e per l'Azienda siciliana trasporti, sono prorogati al 31 dicembre 1976.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per soddisfare le esigenze di interesse pubblico di trasporto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, può autorizzare [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alla Azienda siciliana trasporti:
Art. 12.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ad enti pubblici, consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 [...]
Art. 13.      All'onere di lire 13.770 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7 e 11 della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni [...]
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1976.


§ 4.4.19 - L.R. 20 aprile 1976, n. 43.

Provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.

(G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20).

 

Art. 1.

     Il termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, è prorogato al 31 marzo 1976.

 

     Art. 2.

     Ai fini di permettere l'attuazione contrattuale in sede regionale del "protocollo d' intesa" tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei dipendenti delle imprese private che gestiscono autolinee in concessione, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alle imprese predette, a decorrere dal 1 gennaio 1976, un contributo pari al maggior onere derivante alle stesse dall'applicazione integrale del citato "protocollo d' intesa".

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, altresì, a concedere alle imprese di cui al primo comma del presente articolo un contributo una tantum di lire 150.000 lorde per dipendente che saranno erogate a ciascun lavoratore in rapporto al servizio dallo stesso prestato nel periodo dal 1 luglio 1974 al 31 dicembre 1975, in aggiunta alle somme già erogate con la legge regionale n. 4 del 6 marzo 1975.

     I dipendenti delle autolinee, assunti successivamente alla data del 1 luglio 1974 ed alla data del 1 marzo 1975, sono ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale 6 marzo 1975, n. 4, in relazione al periodo di servizio dagli stessi prestato.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 5.200 milioni.

 

     Art. 3.

     Al pagamento delle somme indicate al secondo e terzo comma del precedente articolo si provvederà ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4.

     Per provvedere al pagamento delle somme di cui al primo comma del precedente articolo, per il periodo dal 1 gennaio 1976 e sino al 31 dicembre 1976, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare trimestralmente, tramite le imprese, somme riferite ad una previsione di spesa parametrata ad un costo medio annuo per dipendente di lire 2.350.000, salvo conguaglio sugli appositi conteggi per ogni dipendente in rapporto all'applicazione del "protocollo d' intesa".

     I dipendenti delle imprese debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al fondo di previdenza o all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

     Il rappresentante legale dell'impresa presenterà, entro i sessanta giorni successivi al 31 dicembre 1976, il conto delle spese effettuate, corredato dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, cui è demandato l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente comma.

 

     Art. 4.

     Il rappresentante legale dell'impresa provvederà al pagamento delle competenze a favore dei dipendenti mensilmente.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     I benefici previsti dalla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, per gli autotrasportatori in concessione e per l'Azienda siciliana trasporti, sono prorogati al 31 dicembre 1976.

     La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge nonché dallo art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, e all'applicazione del "protocollo d' intesa" e successive modifiche di cui all'art. 2 della presente legge.

     Restano valide le norme contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 5 del 22 febbraio 1974.

     L'importo globale dei contributi alle imprese, tenute a norma del codice civile alla compilazione dei bilanci, non dovrà superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico dell'anno 1976 relativo a tutti i servizi di autolinea esercitati.

     A tal fine il contributo è erogato trimestralmente sino al 30 settembre 1976. Il contributo riguardante l'ultimo trimestre 1976 è liquidato dopo la presentazione del bilancio e del conto economico 1976.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 6.570 milioni.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

     Per l'Azienda siciliana trasporti il contributo è calcolato sulle percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione.

 

     Art. 9.

     Per soddisfare le esigenze di interesse pubblico di trasporto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, può autorizzare l'Azienda siciliana trasporti all'esercizio delle linee che presentino caratteristiche di organicità con le linee da essa gestite.

     L'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 e l'art. 4 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31 sono abrogati nei riguardi delle linee di cui al precedente comma.

     Nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il personale adibito alle linee stesse viene inquadrato, con le qualifiche rivestite al 1 luglio 1974, nei ruoli dell'Azienda siciliana trasporti, mantenendo i diritti acquisiti e l'anzianità pregressa, maturati alle dipendenze delle aziende private.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere alla Azienda siciliana trasporti:

     a) (Omissis) [5].

     b) un contributo di lire 2.000 milioni per l'anno 1976 per l'acquisto e l'ammodernamento di impianti fissi.

 

     Art. 12.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ad enti pubblici, consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone, contributi in misura pari al costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministero per i trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

     I contributi di cui al precedente comma sono per il 50 per cento a carico dello Stato, a termini dell'art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per la concessione del contributo di cui al comma precedente, predisporrà un apposito piano di riparto, del quale sarà data comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 10.256 milioni, di cui lire 3.000 milioni riservati a favore dell'Azienda siciliana trasporti.

     Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale [6].

 

     Art. 13.

     All'onere di lire 13.770 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7 e 11 della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 19923 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 9.770 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere di lire 10.256 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, per il 50 per cento a carico dello Stato, con le assegnazioni per gli anni 1975 e 1976 di cui all'art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1975 [7].

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1 gennaio 1976.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1977, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1977, n. 18.

[3] Sostituisce l'art. 1 della L.R. n. 5 del 22 febbraio 1974.

[4] Articolo soppresso dall'art. 8 della L.R. 21 febbraio 1977, n. 7.

[5] Lettera soppressa dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1977, n. 18.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 marzo 1977, n. 18.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 18 marzo 1977, n. 18.