§ 2.12.17 - L.R. 4 giugno 1980, n. 50.
Iniziative in onore di Santi Mattarella.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.12 celebrazioni e ricorrenze
Data:04/06/1980
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è autorizzato ad attuare un programma di iniziative dirette a celebrare la figura e l'opera di Santi Mattarella caduto al servizio della Sicilia.
Art. 2.      Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente:
Art. 3.      Il «Premio biennale Santi Mattarella» è gestito dalla Presidenza della Regione, in conformità di apposito regolamento, da emanarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 4.      Per la realizzazione dell'Archivio storico dell'autonomia siciliana intitolato a Santi Mattarella, è istituito, presso la Presidenza della Regione, un Comitato composto dal Presidente della [...]
Art. 5.      I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 4 della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore destinato alla Presidenza [...]
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1980-82 ripartita come appresso:
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.12.17 - L.R. 4 giugno 1980, n. 50.

Iniziative in onore di Santi Mattarella.

(G.U.R. 4 giugno 1980, n. 26).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad attuare un programma di iniziative dirette a celebrare la figura e l'opera di Santi Mattarella caduto al servizio della Sicilia.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente:

     a) è istituito il «Premio biennale Santi Mattarella», dell'ammontare complessivo di lire 150 milioni, comprensive degli oneri di organizzazione, articolato nelle sezioni socio-economica, letteraria e delle arti plastiche e figurative, viste queste, in particolare, come testimonianza permanente della lotta alla violenza criminale e mafiosa;

     b) è istituito presso la Presidenza della Regione l'Archivio storico dell'autonomia siciliana intitolato a Santi Mattarella, iniziativa culturale permanente in collaborazione con le tre Università degli studi della Sicilia.

 

     Art. 3.

     Il «Premio biennale Santi Mattarella» è gestito dalla Presidenza della Regione, in conformità di apposito regolamento, da emanarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il regolamento disciplina, in particolare, i criteri di ripartizione dell'ammontare del premio tra i settori di attività di cui al precedente art 2, lett. a, e la composizione delle giurie, da nominarsi con decreto dei Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, tra personalità particolarmente eminenti nei settori di attività medesima.

     Ove il premio non venga assegnato, in tutto o in parte, l'ammontare relativo concorre ad incrementare quello del biennio successivo.

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione dell'Archivio storico dell'autonomia siciliana intitolato a Santi Mattarella, è istituito, presso la Presidenza della Regione, un Comitato composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, dal Presidente dell'Assemblea regionale, dall'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, dai Rettori delle tre Università degli studi della Sicilia e da un componente designato dalla Signora Irma Chiazzese vedova Mattarella.

     Esercita le funzioni di segretario un dirigente - o equiparato - dell'Amministrazione regionale.

     Il Comitato determina modi e forme di attuazione dell'iniziativa, formulando una proposta di regolamento interno dell'Archivio, che sarà approvato con decreto del Presidente della Regione. Il Comitato identifica altresì, preferibilmente tra gli immobili di proprietà dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, idoneo edificio di valore storico-artistico, da destinare a sede dell'Archivio.

     Ove non sia possibile disporre di un idoneo edificio fra quelli di cui al comma precedente, si provvede a norma dell'art. 21 della L.R. 20 aprile 1967, n. 49 e successive modificazioni.

     Con apposita convenzione tra la Presidenza della Regione e l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia sono disciplinate le modalità di utilizzazione dell'immobile.

 

     Art. 5.

     I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 4 della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore destinato alla Presidenza della Regione, in relazione alla determinazione del Comitato previsto dallo stesso articolo.

     Al funzionamento dell'Archivio storico dell'autonomia siciliana si provvede con personale dell'Amministrazione regionale ivi destinato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1980-82 ripartita come appresso:

     (Omissis) [1].

     All'onere di lire 450 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982, alla funzione 02, settore 03, programma 02, elemento di programma 02.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizione finanziaria.