§ 3.18.35 - L.R. 30 dicembre 1976, n. 90.
Interventi per gli enti economici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:30/12/1976
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Ai maggiori oneri di lire 8.500 milioni, derivanti all'Ente minerario siciliano (E.M.S.) nell'esercizio 1976 dalle finalità previste dagli artt. 12 e 13, lett. a e b, della L.R. 6 giugno 1975, [...]
Art. 2.      Entro il 31 maggio 1977 l'Ente minerario siciliano presenterà, unitamente al rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 12 della citata legge n. 42 del 1975, una relazione sull'utilizzazione [...]
Art. 3.      Per le finalità indicate dalla L.R. 6 giugno 1975, n. 48, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 1.800 milioni, con l'osservanza delle [...]
Art. 4.      L'incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, è immediatamente utilizzabile dall'Ente fino a lire 2.500 [...]
Art. 5.      Fino alla concorrenza del 50 per cento degli stanziamenti previsti dagli artt. 1 e 4 e del 100 per cento di quelli previsti dall'art. 3 della presente legge, l'Ente minerario siciliano è [...]
Art. 6.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a dare, anche mediante stralcio funzionale, avvio alle opere per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione, [...]
Art. 7.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere, con la osservanza delle norme vigenti, l'utilizzazione delle acque raccolte nell'invaso del fiume Morello e di cui all'art. 9 della L.R. 12 [...]
Art. 8.      E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) un fondo a gestione separata di complessive lire 1.500 milioni
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      I consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, tuttora in carica ed ancorché siano stati adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi, [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.35 - L.R. 30 dicembre 1976, n. 90.

Interventi per gli enti economici regionali.

(G.U.R. 31 dicembre 1976, n. 68).

 

 

TITOLO I

SETTORE ZOLFIFERO

 

Art. 1.

     Ai maggiori oneri di lire 8.500 milioni, derivanti all'Ente minerario siciliano (E.M.S.) nell'esercizio 1976 dalle finalità previste dagli artt. 12 e 13, lett. a e b, della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, si provvede nell'esercizio 1977 utilizzando per lire 6.500 milioni parte dello stanziamento previsto per l'esercizio 1977 dall'art. 12 della sopracitata legge, per lire 1.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento previsto dalla lett. a dell'art. 13 della citata legge e per lire 1.000 milioni utilizzando parte dello stanziamento previsto della lett. b dell'art. 1 della stessa legge.

     La predetta somma di lire 8.500 milioni sarà cosi ripartita:

     1) lire 5.000 milioni per le finalità richiamate nell'art. 12 della legge n. 42 del 1975;

     2) lire 1.300 milioni per le finalità richiamate nell'art. 13, lett. a, della stessa legge;

     3) lire 2.200 milioni per le finalità richiamate nell'art. 13, lett. b, della stessa legge.

 

     Art. 2.

     Entro il 31 maggio 1977 l'Ente minerario siciliano presenterà, unitamente al rendiconto di cui al penultimo comma dell'art. 12 della citata legge n. 42 del 1975, una relazione sull'utilizzazione delle somme di cui all'art. 1 della presente legge, nonché l'aggiornamento, dettagliato e documentato, delle previsioni di spesa per il 1977 e 1978.

     L'erogazione della rimanente quota dello stanziamento previsto dall'art. 12 per l'anno 1977 verrà effettuata anticipatamente in unica soluzione.

 

 

TITOLO II

SETTORE SALI POTASSICI ED AFFINI

 

     Art. 3.

     Per le finalità indicate dalla L.R. 6 giugno 1975, n. 48, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è ulteriormente incrementato di lire 1.800 milioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge stessa.

     L'erogazione della somma suddetta è subordinata all'impiego degli organi dell'I.S.P.E.A. della cessione degli introiti e/o delle somme dovute alla società per rimborso I.V.A., sino a copertura della somma anticipata.

     Al fine di consentire all'I.S.P.E.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, il rimborso dell'IVA, l'E.M.S. è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 26 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

 

     Art. 4.

     L'incremento del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, previsto dall'art. 1, ultimo comma, della L.R. 14 maggio 1976, n. 77, è immediatamente utilizzabile dall'Ente fino a lire 2.500 milioni, anche in deroga al primo comma dell'art. 2 della medesima legge.

 

     Art. 5.

     Fino alla concorrenza del 50 per cento degli stanziamenti previsti dagli artt. 1 e 4 e del 100 per cento di quelli previsti dall'art. 3 della presente legge, l'Ente minerario siciliano è autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie.

     Gli oneri relativi alle suindicate anticipazioni gravano sugli stanziamenti previsti da detti articoli.

 

     Art. 6.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a dare, anche mediante stralcio funzionale, avvio alle opere per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione, previste dagli artt. 4 e 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 35, per un ammontare pari ai fondi in atto disponibili.

 

     Art. 7.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a concedere, con la osservanza delle norme vigenti, l'utilizzazione delle acque raccolte nell'invaso del fiume Morello e di cui all'art. 9 della L.R. 12 aprile 1967, n. 34, anche per scopi agricoli, e per le finalità previste dal progetto-obiettivo di cui all'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, ed alla L.R. 14 maggio 1976, n. 75.

 

     Art. 8.

     E' istituito presso l'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.) un fondo a gestione separata di complessive lire 1.500 milioni [1] da destinare alla collegata I.M.A.C. con le seguenti finalità:

     a) lire 945 milioni per pagamento di salari e stipendi ai dipendenti;

     b) lire 290 milioni per pagamento di imposte e tasse;

     c) lire 265 milioni per acquisto di materie prime e scorte, per spese di riparazione e manutenzione di macchinari, nonché per provvedere all'acquisto di attrezzatura antinfortunistica.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     I consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, tuttora in carica ed ancorché siano stati adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi, decadono ipso iure con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione entro il mese di gennaio 1977; entro i sessanta giorni successivi si procederà alla ricostituzione dei consigli di amministrazione dei predetti enti.

     In attesa della ricostituzione si provvederà alla gestione degli enti mediante commissari nominati secondo l'art. 22 della L.R. n. 50 del 1973, ai quali spettano tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione compresi quelli di cui all'art. 34 della stessa legge.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Fondo soppresso con art. 16 L.R. 11 aprile 1981, n. 54.

[2] Disposizioni finanziarie.