§ 3.11.87 - L.R. 15 maggio 1991, n. 23.
Interventi straordinari per l'industria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:15/05/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le [...]
Art. 2.      1. Nel quadro degli accordi per la definizione dei rapporti tra l'ESPI e le partecipazioni statali relativi ai piani di ristrutturazione aziendale dell'IMESI S.p.A. e dell'IMEA S.p.A., l'ESPI è [...]
Art. 3.      1. Il personale dipendente, alla data del 31 dicembre 1990, dalla società Bacino di carenaggio di Trapani, collegata dell'ESPI, potrà essere trasferito alla RESAIS S.p.A. sempre che sia [...]
Art. 4.      1. Con effetto dall'1 gennaio 1991, il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'articolo 18 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è incrementato annualmente della somma [...]
Art. 5.      1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato della somma di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 25.000 milioni per l'esercizio [...]
Art. 6.      1. L'indennità prevista dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata in misura percentuale pari all'incremento dell'indice [...]
Art. 7.      1. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 5.000 milioni, corrispondente all'economia contabilizzata a chiusura dell'esercizio 1989 sul capitolo 65108, da [...]
Art. 8.      1. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 destinata all'istituzione, presso l'Assessorato regionale dell'industria, di un fondo da utilizzare per far [...]
Art. 9.      1. Il contributo sulle spese di gestione previsto a favore dell'Ente autonomo per il porto di Messina dall'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, è elevato, a decorrere [...]
Art. 10.      1. A favore dell'Ente autonomo per il porto di Messina è disposto un contributo da destinare alle opere di manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio.
Art. 11.      1. I fondi di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, sono incrementati per l'armo finanziario 1991 della somma di lire 500 milioni per la copertura dei maggiori oneri [...]
Art. 12.      1. I benefici di cui agli articoli 6, primo comma, e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli interessati, ai [...]
Art. 13.      1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. I finanziamenti alle scorte di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi per un ammontare non superiore [...]
Art. 16.      1. Le disponibilità del fondo di garanzia di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza del 50 per cento [...]
Art. 17.      1. Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa è autorizzato a promuovere iniziative per la realizzazione, nel porto di Pozzallo e nel limitrofo entroterra, di una base di servizio [...]
Art. 18.      1. Le residue disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, nonché i rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo e [...]
Art. 19.      1. Il termine finale al quale riferire la concessione dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è stabilito al 12 novembre 1988.
Art. 20.      1. La spesa di lire 228.320 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991, di lire 76.320 milioni ricadente nell'esercizio 1992 e di lire 9.320 milioni ricadente nell'esercizio 1993 trova [...]


§ 3.11.87 - L.R. 15 maggio 1991, n. 23.

Interventi straordinari per l'industria.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 125.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 2.

     1. Nel quadro degli accordi per la definizione dei rapporti tra l'ESPI e le partecipazioni statali relativi ai piani di ristrutturazione aziendale dell'IMESI S.p.A. e dell'IMEA S.p.A., l'ESPI è autorizzato a trasferire nella società RESAIS il personale in esubero ex IMER subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

     2. Il passaggio alla RESAIS del personale di cui al comma 1 avverrà dopo il trasferimento del pacchetto azionario alle Partecipazioni statali, con la gradualità richiesta dalle esigenze produttive delle aziende stesse nel corso dell'anno 1991-1992 e pertanto al verificarsi dell'effettivo esubero e comunque della non utilizzabilità proficua nei nuovi cicli produttivi, ferma restando prioritariamente l'utilizzazione della normativa nazionale vigente in materia di politica del lavoro legata ai processi di ristrutturazione industriale.

 

     Art. 3.

     1. Il personale dipendente, alla data del 31 dicembre 1990, dalla società Bacino di carenaggio di Trapani, collegata dell'ESPI, potrà essere trasferito alla RESAIS S.p.A. sempre che sia intervenuta la cessione da parte dell'ESPI ai terzi del pacchetto azionario o di tutta o parte della struttura aziendale, limitatamente al personale che risulti in esubero rispetto alle esigenze del piano di ristrutturazione dell'azienda.

 

     Art. 4.

     1. Con effetto dall'1 gennaio 1991, il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI con l'articolo 18 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è incrementato annualmente della somma occorrente per la concessione di contributi da destinare alla società costituita in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.

     2. I contributi sono commisurati alle spese di gestione non coperte in bilancio da corrispondenti ricavi, derivanti dall'attività espletata a decorrere dall'1 gennaio 1990 relativamente all'articolo 34 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

     3. L'Assessore regionale per l'industria, sulla base di documentata istanza della società, autorizza l'ESPI, con propri decreti, all'utilizzazione del fondo ed alla erogazione dei contributi di cui al comma 2.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 5.

     1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato della somma di lire 40.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 da destinare ad interventi diretti alla salvaguardia ed allo sviluppo delle iniziative termali ed alberghiere della società collegata SITAS S.p.A..

     2. Le deliberazioni dell'EMS concernenti l'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria sentita la Giunta regionale, previo parere della commissione legislativa permanente per le attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 6.

     1. L'indennità prevista dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata in misura percentuale pari all'incremento dell'indice Istat, relativo all'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno precedente, a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e successivamente dall'1 gennaio di ogni anno e per un massimo di tre anni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 5.000 milioni, corrispondente all'economia contabilizzata a chiusura dell'esercizio 1989 sul capitolo 65108, da destinare all'incremento del patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si) per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7.

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 destinata all'istituzione, presso l'Assessorato regionale dell'industria, di un fondo da utilizzare per far fronte alle spese conseguenti all'attuazione delle convenzioni previste dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, e successive modifiche nonché a concedere una indennità straordinaria ai dipendenti della VETEM di Porto Empedocle pari all'80 per cento della retribuzione non percepita a causa di sospensione di attività non coperta da Cassa integrazione negli anni 1989, 1990 e 1991.

 

     Art. 9.

     1. Il contributo sulle spese di gestione previsto a favore dell'Ente autonomo per il porto di Messina dall'articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, a lire 1.000 milioni.

 

     Art. 10.

     1. A favore dell'Ente autonomo per il porto di Messina è disposto un contributo da destinare alle opere di manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio.

     2. Il contributo è erogato dall'Assessore regionale per l'industria sulla base di progetti esecutivi delle opere da eseguire in base alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 45, e convenzione del 16 maggio 1975, entro il limite di spesa di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario in corso e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

 

     Art. 11.

     1. I fondi di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, sono incrementati per l'armo finanziario 1991 della somma di lire 500 milioni per la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli interessi di mora maturati in virtù dei ritardi nella liquidazione delle somme dovute.

     2. Le somme saranno liquidate alla compagnia portuale «San Sebastiano» di Siracusa sulla base della documentazione di spesa che la stessa produrrà.

 

     Art. 12.

     1. I benefici di cui agli articoli 6, primo comma, e 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli interessati, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge regionale che abbiano almeno venti anni di anzianità di servizio maturato presso l'ente di appartenenza. Le relative opzioni possono essere esercitate dagli interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. E' esclusa la facoltà di richiedere la corresponsione dell'indennità una tantum di cui al secondo comma dello stesso articolo 6.

     2. Ai dipendenti dei ruoli organici dell'Az.A.Si., dell'EMS e dell'ESPI, sempre che in esubero rispetto ai nuovi organici, con deliberazione adottata dagli enti medesimi sulla base di un piano di riorganizzazione delle proprie piante organiche concordato con le organizzazioni sindacali, possono essere estesi i provvedimenti di cui al comma 1, elevandone il relativo onere sui rispettivi fondi di dotazione. In ogni caso i benefici del prepensionamento sono limitati ai dipendenti che, oltre a possedere i requisiti previsti al comma 1, abbiano almeno venti anni di anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza. Le deliberazioni degli enti sono soggette ad approvazione dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale.

     3. I benefici di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, si estendono ai centralinisti ciechi di cui alla legge regionale 13 maggio 1987, n. 19.

     4. Per le finalità del presente articolo il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1993.

 

     Art. 13.

     1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Alla fine del comma 3 dello stesso articolo 31 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 sono soppresse le parole «che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

 

     Art. 15.

     1. I finanziamenti alle scorte di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi per un ammontare non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi lordi comunque realizzati e risultanti dall'ultimo bilancio approvato o da apposita perizia giurata.

     2. Dall'importo finanziabile, come sopra calcolato, vanno dedotti i residui dei finanziamenti agevolati per scorte eventualmente accordati in precedenza in base alle leggi nazionali e regionali in favore delle piccole e medie industrie.

     3. Il limite massimo di durata dei finanziamenti alle scorte di cui al presente articolo, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è ridotto a cinque anni.

 

     Art. 16.

     1. Le disponibilità del fondo di garanzia di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza del 50 per cento dello stesso possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, disposto ad integrazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza di lire 6.000 milioni sono trasferite al fondo di garanzia per il credito industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 17.

     1. Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa è autorizzato a promuovere iniziative per la realizzazione, nel porto di Pozzallo e nel limitrofo entroterra, di una base di servizio per gli impianti a mare di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1991 e di lire 17.000 milioni per l'esercizio 1992.

     3. Le somme saranno accreditate in ciascun anno al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa.

 

     Art. 18.

     1. Le residue disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, nonché i rientri delle operazioni effettuate ai sensi dello stesso articolo e dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, sono trasferite quanto a lire 10.000 milioni al fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e destinate per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

     2. Gli ulteriori rientri sono destinati alle originarie finalità dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 , e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le disponibilità residue dello stanziamento di lire 28.000 milioni disposto dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 6, ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, ed agli articoli 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, sono trasferite al fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e destinate prioritariamente alle finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

     4. Le disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 50 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, disposto ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla concorrenza di lire 6.000 milioni sono destinate alle finalità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

     5. I rientri delle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, imputate sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 45 della stessa legge, sono destinate alle originarie finalità del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 19.

     1. Il termine finale al quale riferire la concessione dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è stabilito al 12 novembre 1988.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

     3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, è abrogato.

 

     Art. 20.

     1. La spesa di lire 228.320 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991, di lire 76.320 milioni ricadente nell'esercizio 1992 e di lire 9.320 milioni ricadente nell'esercizio 1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

     2. All'onere di lire 228.320 milioni autorizzato per l'esercizio 1991 si provvede, quanto a lire 820 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 227.500 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.