§ 3.11.54 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 108.
Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:30/12/1977
Numero:108


Sommario
Art. 1.      Per consentire all'Ente minerario siciliano gli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare l'importo di lire 3 [...]
Art. 2.      Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, incrementato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 25 giugno 1965, n. 16, e dell'art. 17 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, dell'art. 48 [...]
Art. 5.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione destinata come segue:


§ 3.11.54 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 108.

Provvedimenti per l'Ente minerario siciliano e per le imprese impegnate in lavori e servizi nelle zone in stato di crisi grave.

(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     Per consentire all'Ente minerario siciliano gli adempimenti di cui all'art. 11 della L.R. 21 luglio 1977, n. 61, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare l'importo di lire 3 miliardi all'Ente minerario siciliano che dovrà provvedere al versamento nel bilancio della Regione entro 5 giorni dal recupero nei confronti della società I.S.P.E.A.

 

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LE IMPRESE IMPEGNATE IN LAVORI E SERVIZI NELLE ZONE IN

STATO DI CRISI GRAVE

 

     Art. 2.

     Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, incrementato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 25 giugno 1965, n. 16, e dell'art. 17 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, dell'art. 48 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, e degli artt. 10 e 16 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, è indifferentemente utilizzato per gli scopi di cui al citato art. 5 della L.R. n. 51 del 1957 e dell'art. 16 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38.

     Ai fini del calcolo della quota del fondo da destinare agli scopi di cui alla lett. b dell'art. 7 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, non va tenuto conto dell'incremento previsto dall'art. 16 della L.R. n. 38 del 1976.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione destinata come segue:

     - art. 1, lire 3.000 milioni;

     - art. 4 (contributi interessi), lire 1.800 milioni;

     - art. 4 (garanzie), lire 200 milioni.

     All'onere relativo si farà fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978.

 

 


[1] Articoli abrogati con art. 35 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.