§ 5.3.235 - L.R. 29 aprile 1982, n. 42.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/04/1982
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del [...]
Art. 2.      E' approvato in lire 6.642.134,2 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982, [...]
Art. 4.      E' approvata in lire 48.569 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1982 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
Art. 5.      Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 [...]
Art. 6.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, [...]
Art. 7.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreto da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, [...]
Art. 8.      Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al cap. 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1982 [...]
Art. 9.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1982, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione [...]
Art. 11.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova [...]
Art. 12.      Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 250 milioni e si iscrive al cap. 10660.
Art. 13.      La spesa autorizzata dall'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 27, è elevata, per l'anno finanziario 1982, di lire 10 milioni e si iscrive al cap. 10711.
Art. 14.      Il contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, a favore dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e CSEI, è aumentato, per l'anno finanziario in corso, di lire 350 [...]
Art. 15.      La Regione siciliana aderisce, mediante un contributo di lire 25 milioni, all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), con sede in Roma, allo scopo di conseguire la [...]
Art. 16.      Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e secondo le modalità indicate nel decreto [...]
Art. 17.      La spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 178, è elevata, per l'anno finanziario 1982, di lire 24.000 milioni e si iscrive al cap. 50465.
Art. 18.      La spesa autorizzata dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, per le finalità degli articoli 14 e 15 della legge medesima e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. [...]
Art. 19.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in favore delle strutture associative ed alle associazioni venatorie per la "gestione sociale" [...]
Art. 20.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 44 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in favore delle associazioni naturalistiche e protezionistiche della fauna per il [...]
Art. 21.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per [...]
Art. 22.      Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 nonché dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37 e successive integrazioni e modifiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 23.      Per sopperire alle esigenze accertate in relazione agli interventi disposti dall'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa [...]
Art. 24.      E' autorizzata la spesa di lire 23.321 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al [...]
Art. 25.      La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 9.000 milioni e si iscrive al cap. 19025.
Art. 26.      La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 38 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 250 milioni e si iscrive al cap. 24651.
Art. 27.      Per le finalità dell'art. 62 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni e si iscrive al cap. 64951.
Art. 28.      La spesa autorizzata dall'art. 23 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 30 milioni e si iscrive al cap. 28701.
Art. 29.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive [...]
Art. 30.      Per le finalità della legge regionale 7 maggio 1976, n. 59, è autorizzato per l'anno finanziario 1982 il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni e si iscrive al cap. 68555.
Art. 31.      Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite [...]
Art. 32.      Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite trentacinquennale di impegno di lire 70 [...]
Art. 33.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni e si iscrive al [...]
Art. 34.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1, n. 1, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche [...]
Art. 35.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1, n. 2 e 9, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e [...]
Art. 36.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed [...]
Art. 37.      La spesa autorizzata dall'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è ulteriormente incrementata di lire 30 milioni per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al cap. 33006.
Art. 38.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è ulteriormente incrementata [...]
Art. 39.      Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 80, è elevato, per l'anno finanziario 1982, di lire 30 milioni e si iscrive al cap. 33017.
Art. 40.      La spesa autorizzata dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per le finalità degli articoli 3, 4, 12, 25, 13, 18 e 22, 27, 19 e 22, della legge medesima, ricadente nell'esercizio finanziario [...]
Art. 41.      Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 34401.
Art. 42.      Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite ventennale d'impegno di lire 601 milioni e si iscrive [...]
Art. 43.      Per le finalità dell'art. 4, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 44.      Per le finalità dell'art. 4, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 45.      Per le finalità dell'art. 4, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di [...]
Art. 46.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dello art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive [...]
Art. 47.      In applicazione dell'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, relativamente alle operazioni bancarie iniziate e definite nel periodo primo gennaio 1981 - 31 dicembre 1982, è [...]
Art. 48.      La spesa di lire 20.000 milioni, destinata all'incremento del fondo di rotazione previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, autorizzata per il biennio 1982-1983 con l'art. [...]
Art. 49.      La spesa autorizzata dall'art. 34 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le finalità degli articoli 14 e 17 della legge regionale medesima, prevista in lire 7.175 milioni e ricadente [...]
Art. 50.      Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite di impegno decennale [...]
Art. 51.      La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, ricadente nell'esercizio finanziario 1982, è incrementata di lire 1.000 milioni e si iscrive al [...]
Art. 52.      Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni e si iscrive quanto a lire [...]
Art. 53.      Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 153, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni e si iscrive al cap. 38087.
Art. 54.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 38088.
Art. 55.      Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 39215.
Art. 56.      Per le finalità dell'art. 1 lettere a e b, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni e si iscrive, quanto a lire 50 [...]
Art. 57.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. e, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1, lettere a, b, e c della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è [...]
Art. 58.      Per le finalità della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.576 milioni e si iscrive ai capitoli 42407, 42457, 42458, 42459, 42460 e 82606 [...]
Art. 59.      Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata per l'anno 1982, la spesa di lire 250 milioni a carico del Fondo sanitario regionale e si [...]
Art. 60.      Per le finalità dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è autorizzato, per l'anno finanziario [...]
Art. 61.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 30, lett. d, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per [...]
Art. 62.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 6.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale e si iscrive al cap. 47703.
Art. 63.      Per le finalità dell'art. 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 6.500 milioni e si iscrive al cap. 47704, destinata: quanto [...]
Art. 64.      E' autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.260 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca e si iscrive al cap. 47705.
Art. 65.      Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 47707.
Art. 66.      Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è [...]
Art. 67.      Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni e si iscrive al [...]
Art. 68.      Per le finalità dell'art. 1, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 4.500 milioni e si iscrive al cap. 87515.
Art. 69.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).
Art. 70.      A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio [...]
Art. 71.      E' approvato l'"indice cronologico degli atti" allegato alla presente legge (annesso n. 2).
Art. 72.      I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1981 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, [...]
Art. 73.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 74.      E' approvato in lire 19.717.896,7 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1982-1984.
Art. 75.      E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1982-1984, allegato al bilancio pluriennale della Regione (Appendice n. 1).
Art. 76.      Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1983 e 1984, costituiscono sede per il riscontro [...]
Art. 77.      Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, [...]
Art. 78.      E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 e per il triennio 1982-1984 con i relativi allegati.
Art. 79.      Alla presente legge sono annessi gli elenchi nn. 5, 6, 7, 8 e 9 relativi agli oneri a carico del triennio 1982-1984 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 80.      L'importo dei mutui autorizzati per gli anni 1982 e 1983 dall'art. 60 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è aumentato di lire 250 miliardi per l'anno 1982 e di lire 300 miliardi per [...]
Art. 81.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1982.


§ 5.3.235 - L.R. 29 aprile 1982, n. 42.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984.

(G.U.R. 30 aprile 1982, n. 20, S.O.).

 

Titolo I

BILANCIO ANNUALE

 

Stato di previsione dell'entrata

 

Art. 1.

     Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1982, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

Totale generale della spesa

 

     Art. 2.

     E' approvato in lire 6.642.134,2 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982.

 

Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     E' approvata in lire 48.569 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1982 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 5.

     Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreto da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al cap. 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1982 nell'importo di lire 15.000 milioni.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

 

     Art. 9.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1982, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, del Fondo sanitario regionale per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del servizio sanitario nazionale, nonché alla riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato della sanità, nonché ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è inoltre autorizzato ad iscrivere al predetto cap. 21255 le somme che affluiranno ai capitoli 3651 e 3822 dello stato di previsione dell'entrata.

 

Presidenza della Regione

 

     Art. 12.

     Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 250 milioni e si iscrive al cap. 10660.

 

     Art. 13.

     La spesa autorizzata dall'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 27, è elevata, per l'anno finanziario 1982, di lire 10 milioni e si iscrive al cap. 10711.

 

     Art. 14.

     Il contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, a favore dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e CSEI, è aumentato, per l'anno finanziario in corso, di lire 350 milioni, di lire 100 milioni, di lire 55 milioni e di lire 40 milioni, rispettivamente per ciascuno degli enti predetti.

     La relativa spesa si iscrive al cap. 10730.

     Il contributo a favore dell'ISIDA, limitatamente all'importo di lire 200 milioni, è destinato alla riattivazione della sede dell'Istituto di Catania.

 

     Art. 15.

     La Regione siciliana aderisce, mediante un contributo di lire 25 milioni, all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), con sede in Roma, allo scopo di conseguire la migliore conoscenza dei problemi legati all'industrializzazione del Mezzogiorno quale obiettivo primario dell'unificazione economica e sociale della Nazione.

     Lo stanziamento è utilizzato anche per far fronte agli oneri che la predetta Associazione andrà ad assumere per attività di studio, ricerca, consultazione, documentazione ed informazione interessanti, in particolare, la Regione siciliana e da questa richieste alla Associazione stessa.

     La relativa spesa si iscrive al cap. 10741.

 

     Art. 16.

     Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno 1982, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 500.000 il cui termine iniziale è di lire 17,5 milioni e si iscrive al cap. 50459.

 

     Art. 17.

     La spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 178, è elevata, per l'anno finanziario 1982, di lire 24.000 milioni e si iscrive al cap. 50465.

 

     Art. 18.

     La spesa autorizzata dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, per le finalità degli articoli 14 e 15 della legge medesima e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, ricadente nell'esercizio 1982, è incrementata di lire 2.650 milioni e si iscrive al cap. 50466..

 

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

 

     Art. 19.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 47 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in favore delle strutture associative ed alle associazioni venatorie per la "gestione sociale" di territori a dimensione comunale o intercomunale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni e si iscrive al cap. 16308.

 

     Art. 20.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 44 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in favore delle associazioni naturalistiche e protezionistiche della fauna per il conseguimento delle finalità istituzionali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 10 milioni e si iscrive al cap. 16312.

 

     Art. 21.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per l'anno 1982, di lire 17.500 milioni e si iscrive al cap. 55455.

 

     Art. 22.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 nonché dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37 e successive integrazioni e modifiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni che si iscrive quanto a lire 1.000 milioni al capitolo 55484 e quanto a lire 3.000 milioni al cap. 55485.

 

     Art. 23.

     Per sopperire alle esigenze accertate in relazione agli interventi disposti dall'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 112 milioni e si iscrive al cap. 55527.

 

     Art. 24.

     E' autorizzata la spesa di lire 23.321 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al cap. 56901.

 

Assessorato regionale degli enti locali

 

     Art. 25.

     La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 9.000 milioni e si iscrive al cap. 19025.

 

Assessorato regionale dell'industria

 

     Art. 26.

     La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 38 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 250 milioni e si iscrive al cap. 24651.

 

     Art. 27.

     Per le finalità dell'art. 62 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni e si iscrive al cap. 64951.

 

Assessorato regionale dei lavori pubblici

 

     Art. 28.

     La spesa autorizzata dall'art. 23 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 30 milioni e si iscrive al cap. 28701.

 

     Art. 29.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 8.500 milioni e si iscrive al cap. 68356.

 

     Art. 30.

     Per le finalità della legge regionale 7 maggio 1976, n. 59, è autorizzato per l'anno finanziario 1982 il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni e si iscrive al cap. 68555.

 

     Art. 31.

     Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 68557.

     Per le finalità degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 300 milioni e si iscrive al cap. 68557.

 

     Art. 32.

     Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite trentacinquennale di impegno di lire 70 milioni e si iscrive al cap. 68561.

 

     Art. 33.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni e si iscrive al cap. 70951..

 

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale

 

     Art. 34.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1, n. 1, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata di lire 97 milioni per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al cap. 33001.

 

     Art. 35.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1, n. 2 e 9, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di lire 140 milioni, per l'anno finanziario 1982, e si iscrive al cap. 33002.

 

     Art. 36.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di lire 130 milioni per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al cap. 33004.

 

     Art. 37.

     La spesa autorizzata dall'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è ulteriormente incrementata di lire 30 milioni per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al cap. 33006.

 

     Art. 38.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è ulteriormente incrementata di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1982 e si iscrive al cap. 33008.

 

     Art. 39.

     Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 80, è elevato, per l'anno finanziario 1982, di lire 30 milioni e si iscrive al cap. 33017.

 

     Art. 40.

     La spesa autorizzata dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per le finalità degli articoli 3, 4, 12, 25, 13, 18 e 22, 27, 19 e 22, della legge medesima, ricadente nell'esercizio finanziario 1982, è incrementata di lire 765 milioni e si iscrive ai capitoli 34351, 34352, 34356, 34358, 34405, 34406, 34413 e 74602 rispettivamente per lire 50 milioni, 90 milioni, 30 milioni, 60 milioni, 45 milioni, 100 milioni, 90 milioni e 300 milioni.

 

     Art. 41.

     Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 34401.

 

     Art. 42.

     Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite ventennale d'impegno di lire 601 milioni e si iscrive al cap. 74601.

 

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e

della pesca

 

     Art. 43.

     Per le finalità dell'art. 4, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 10 milioni e si iscrive al cap. 35201.

 

     Art. 44.

     Per le finalità dell'art. 4, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni e si iscrive al cap. 35202.

 

     Art. 45.

     Per le finalità dell'art. 4, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 174 milioni e si iscrive al cap. 35203.

 

     Art. 46.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dello art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 3.500 milioni e si iscrive al cap. 75203.

 

     Art. 47.

     In applicazione dell'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, relativamente alle operazioni bancarie iniziate e definite nel periodo primo gennaio 1981 - 31 dicembre 1982, è autorizzata, in favore dei produttori ed esportatori di agrumi e loro derivati nonché di ortofrutticoli, indicati nell'articolo medesimo, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, modificati con legge regionale 8 luglio 1977, n. 51, e si iscrive rispettivamente ai capitoli 75403 e 75404.

 

     Art. 48.

     La spesa di lire 20.000 milioni, destinata all'incremento del fondo di rotazione previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, autorizzata per il biennio 1982-1983 con l'art. 43 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è differita al biennio 1983-84 e viene fissata in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni medesimi (cap. 75406).

 

     Art. 49.

     La spesa autorizzata dall'art. 34 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, per le finalità degli articoli 14 e 17 della legge regionale medesima, prevista in lire 7.175 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario 1982, è differita all'esercizio 1983 (cap. 75407).

 

     Art. 50.

     Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite di impegno decennale di lire 600 milioni e si iscrive al cap. 75813.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

 

     Art. 51.

     La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, ricadente nell'esercizio finanziario 1982, è incrementata di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 37976.

 

     Art. 52.

     Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni e si iscrive quanto a lire 200 milioni al cap. 38071 e quanto a lire 500 milioni al cap. 38083.

 

     Art. 53.

     Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 153, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni e si iscrive al cap. 38087.

 

     Art. 54.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 38088.

 

     Art. 55.

     Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni e si iscrive al cap. 39215.

     Detto incremento sarà paritariamente ripartito tra i due istituti richiamati nella legge sopracitata.

 

     Art. 56.

     Per le finalità dell'art. 1 lettere a e b, della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 100 milioni e si iscrive, quanto a lire 50 milioni, al cap. 38074 e, quanto a lire 50 milioni, al cap. 38075.

 

     Art. 57.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. e, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1, lettere a, b, e c della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 79351.

 

Assessorato regionale della sanità

 

     Art. 58.

     Per le finalità della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.576 milioni e si iscrive ai capitoli 42407, 42457, 42458, 42459, 42460 e 82606 rispettivamente per lire 170 milioni, 20 milioni, 6 milioni, 80 milioni, 300 milioni e 2.000 milioni.

 

     Art. 59.

     Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215, è autorizzata per l'anno 1982, la spesa di lire 250 milioni a carico del Fondo sanitario regionale e si iscrive al cap. 42602.

 

     Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

 

     Art. 60.

     Per le finalità dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite ventennale di impegno di lire 1.300 milioni e si iscrive al cap. 85357.

 

  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

 

     Art. 61.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 30, lett. d, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1982, di lire 350 milioni e si iscrive al cap. 47652.

 

     Art. 62.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 6.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale e si iscrive al cap. 47703.

 

     Art. 63.

     Per le finalità dell'art. 21 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 6.500 milioni e si iscrive al cap. 47704, destinata: quanto a lire 4.400 milioni al funzionamento degli enti provinciali per il turismo e quanto a lire 2.100 milioni al funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 64.

     E' autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.260 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca e si iscrive al cap. 47705.

 

     Art. 65.

     Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni e si iscrive al cap. 47707.

 

     Art. 66.

     Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lett. f, della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1982, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 48001.

 

     Art. 67.

     Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni e si iscrive al cap. 87503.

 

     Art. 68.

     Per le finalità dell'art. 1, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore spesa di lire 4.500 milioni e si iscrive al cap. 87515.

 

Azienda delle foreste demaniali

 

     Art. 69.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

 

Capitoli aggiunti

 

     Art. 70.

     A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1982 (annesso n. 1).

 

Indice cronologico degli atti

 

     Art. 71.

     E' approvato l'"indice cronologico degli atti" allegato alla presente legge (annesso n. 2).

 

Disposizioni varie

 

     Art. 72.

     I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1981 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli 1198, 1398 e 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria I, II o III del titolo I dell'entrata.

     I residui attivi risultanti al 31 dicembre 1981 sui capitoli 1011, 1012, 2242 e 3741 sono trasferiti rispettivamente ai capitoli 1233, 1234, 1200 e 3723. Le riscossioni già imputate nel corso del corrente esercizio ai predetti capitoli 1011, 1012, 2242 e 3741 si intendono effettuate rispettivamente ai capitoli 1233, 1234, 1200 e 3723.

 

     Art. 73.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1982, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro - capite.

     Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

 

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 74.

     E' approvato in lire 19.717.896,7 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1982-1984.

 

     Art. 75.

     E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1982-1984, allegato al bilancio pluriennale della Regione (Appendice n. 1).

 

     Art. 76.

     Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1983 e 1984, costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi.

 

     Art. 77.

     Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

 

TITOLO III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 78.

     E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 e per il triennio 1982-1984 con i relativi allegati.

 

     Art. 79.

     Alla presente legge sono annessi gli elenchi nn. 5, 6, 7, 8 e 9 relativi agli oneri a carico del triennio 1982-1984 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

 

     Art. 80.

     L'importo dei mutui autorizzati per gli anni 1982 e 1983 dall'art. 60 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è aumentato di lire 250 miliardi per l'anno 1982 e di lire 300 miliardi per l'anno 1983.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, a contrarre mutui, alle medesime condizioni e modalità previste dall'art. 60 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, per l'anno 1984 fino all'ammontare di lire 450 miliardi.

     Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese di cui all'art. 60 della predetta legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, e del presente articolo, valutati per gli anni dal 1982 al 1994 negli importi sotto elencati:

 

             +-------------------------------------+

             |  Anni     |    (in milioni di lire) |

             |-----------+-------------------------|

             |  1982     |         L.  79.500      |

             |  1983     |         L. 158.750      |

             |  1984     |         L. 237.750      |

             |  1985     |         L. 237.750      |

             |  1986     |         L. 237.750      |

             |  1987     |         L. 286.550      |

             |  1988     |         L. 334.850      |

             |  1989     |         L. 383.100      |

             |  1990     |         L. 383.100      |

             |  1991     |         L. 383.100      |

             |  1992     |         L. 382.400      |

             |  1993     |         L. 254.750      |

             |  1994     |         L. 127.050      |

             +-------------------------------------+

 

 

     trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elementi di programma 6.1.1.1 "Interessi su mutui e prestiti della Regione" e 6.1.2.1 "Rimborso mutui e prestiti della Regione".

 

     Art. 81.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1982.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Allegati.

     (Omissis).