§ 1.3.47 - L.R. 7 maggio 1977, n. 27.
Istituzione della Consulta regionale femminile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:07/05/1977
Numero:27


Sommario
Art. 1.      E' compito della Regione, in aderenza ai princìpi di eguaglianza giuridica e sociale sanciti dalla Costituzione, concorrere all'azione delle donne siciliane volta - nel rispetto del più ampio [...]
Art. 2.      Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è istituita la Consulta regionale femminile.
Art. 3.      Le componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermate una sola volta.
Art. 4.      Nell'ipotesi di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di una delle componenti la Consulta, il Presidente della Regione ne dà immediata comunicazione all'Assemblea [...]
Art. 5.      La Consulta regionale femminile assume i seguenti compiti:
Art. 6.      Al fine di sviluppare l'attività in tutto il territorio della Regione, la Consulta regionale femminile favorisce la formazione di Consulte femminili a carattere comunale e intercomunale aventi [...]
Art. 7.      La Consulta regionale femminile, entro tre mesi dalla costituzione, adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi delle componenti.
Art. 8.      Il Presidente della Regione, su proposta della Consulta regionale femminile, indice una volta all'anno una conferenza sui problemi della donna siciliana cui partecipano rappresentanti delle [...]
Art. 9.      A decorrere dall'anno 1977 il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla Consulta regionale femminile un sussidio annuo di lire 30.000.000 milioni per la realizzazione dei compiti [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 - residui del bilancio della Regione [...]


§ 1.3.47 - L.R. 7 maggio 1977, n. 27.

Istituzione della Consulta regionale femminile.

(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).

 

Art. 1.

     E' compito della Regione, in aderenza ai princìpi di eguaglianza giuridica e sociale sanciti dalla Costituzione, concorrere all'azione delle donne siciliane volta - nel rispetto del più ampio pluralismo ideale, politico ed organizzativo, delle istituzioni repubblicane e dei valori dell'antifascismo - a rimuovere gli ostacoli che tuttora limitano la parità fra i due sessi ed impediscono il pieno svolgimento della personalità umana e sociale della donna, attraverso:

     a) il pieno diritto al lavoro, ad una giusta retribuzione, ad una adeguata assistenza;

     b) la piena partecipazione alla vita pubblica, ivi compresa la direzione politica e amministrativa;

     c) la creazione di adeguati servizi sociali in sostegno della famiglia e dei componenti più deboli della società (minori, anziani, invalidi, ecc.), nel quadro di una coerente collaborazione tra società e famiglia.

 

     Art. 2.

     Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è istituita la Consulta regionale femminile.

     La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta da:

     a) quindici componenti elette dall'Assemblea regionale siciliana su proposta del suo Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari;

     b) sedici designate in numero di tre dalla Federazione sindacale unitaria, una dalle ACLI e due da ciascuna delle sei associazioni (ANDE, CIF, FIDAPA, FILDIS, SOROPTIMIST, UDI) che sono in atto le più rappresentative operanti in Sicilia da almeno cinque anni.

     Con il decreto di costituzione della Consulta sono nominate, fra le componenti, una presidente, due vice presidenti e due segretarie che rimangono in carica sino alla elezione degli organi previsti nel regolamento di cui al successivo art. 7.

     Con lo stesso decreto il Presidente della Regione provvede a nominare le componenti di cui alla precedente lett. b) la cui designazione non sia pervenuta entro un mese dalla richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dalla elezione, da parte dell'Assemblea regionale, delle componenti di cui alla precedente lett. a).

     La Consulta ha sede presso la Presidenza della Regione, la quale fornisce il personale necessario al suo funzionamento.

 

     Art. 3.

     Le componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermate una sola volta.

     Allo scadere del triennio potranno essere ammesse dal Presidente della Regione, su proposta della Consulta uscente a maggioranza dei due terzi, le rappresentanti, in numero di due per ciascuna, di altre associazioni femminili che abbiano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente art. 2.

     In tal caso sarà aumentato nella stessa misura il numero delle componenti elette dall'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 4.

     Nell'ipotesi di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di una delle componenti la Consulta, il Presidente della Regione ne dà immediata comunicazione all'Assemblea regionale siciliana o all'associazione che ha fatto la designazione, ai fini della sostituzione.

     La nuova componente rimane in carica sino allo scadere del mandato della sostituita.

     Sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione la Consulta continua a funzionare con le sole componenti in carica.

 

     Art. 5.

     La Consulta regionale femminile assume i seguenti compiti:

     - studio e indagine sulla condizione femminile siciliana;

     - promozione di incontri e conferenze tra le varie associazioni femminili e i movimenti femminili dei partiti democratici, aperti a tutte le donne siciliane e tra movimenti e associazioni femminili organizzati in Sicilia ed in altre parti d'Italia.

     Inoltre la Consulta assicura il suo apporto in ordine ai problemi socio-economici, politici e culturali della Regione siciliana, in particolare riguardo a:

     a) problematiche relative al mondo del lavoro;

     b) tutela dell'infanzia, dei disabili e degli anziani;

     c) istituzione e gestione dei servizi sociali di base.

 

     Art. 6.

     Al fine di sviluppare l'attività in tutto il territorio della Regione, la Consulta regionale femminile favorisce la formazione di Consulte femminili a carattere comunale e intercomunale aventi identità di intenti e di obiettivi, ne recepisce le istanze e ne stimola l'apporto per iniziative di dimensioni e portata regionale.

     Per la realizzazione dei compiti istituzionali le Consulte comunali e intercomunali potranno avvalersi delle sedi e degli aiuti degli enti locali, che, a tal fine, potranno deliberare una spesa annua obbligatoria nel bilancio di previsione.

 

     Art. 7.

     La Consulta regionale femminile, entro tre mesi dalla costituzione, adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi delle componenti.

     Il regolamento e le eventuali successive modificazioni adottate con la stessa maggioranza di cui al precedente comma, sono comunicati al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea regionale.

     Il regolamento, fra l'altro, deve contenere disposizioni relative a:

     1) l'obbligo della Consulta di riunirsi almeno una volta al mese;

     2) il diritto di autoconvocazione della Consulta su richiesta di almeno un quinto delle componenti;

     3) la possibilità che la Consulta tenga riunioni in comuni diversi dal capoluogo della Regione avvalendosi della sede degli enti locali previa autorizzazione del Sindaco;

     4) la formazione della giunta esecutiva e l'elezione della presidente.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione, su proposta della Consulta regionale femminile, indice una volta all'anno una conferenza sui problemi della donna siciliana cui partecipano rappresentanti delle Consulte regionali, comunali ed intercomunali.

     Il Presidente della Regione, d'intesa con la Consulta regionale femminile, stabilisce l'ordine del giorno della conferenza e le modalità di organizzazione.

 

     Art. 9.

     A decorrere dall'anno 1977 il Presidente della Regione è autorizzato a concedere alla Consulta regionale femminile un sussidio annuo di lire 30.000.000 milioni per la realizzazione dei compiti di cui alla presente legge.

     Tale concessione è subordinata alla presentazione di preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'attività, dei programmi o delle iniziative da realizzare.

     La Consulta presenta annualmente al Presidente della Regione, a chiusura dell'esercizio, una relazione sull'attività svolta.

     Le componenti della Consulta regionale femminile esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione; la loro carica è completamente gratuita.

     Alle componenti residenti fuori sede è attribuita una indennità di missione pari a quella corrisposta ai dirigenti dell'Amministrazione regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 - residui del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.