§ 4.5.1 - L.R. 18 giugno 1977, n. 39.
Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:18/06/1977
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito della Regione siciliana le leggi nazionali dirette alla tutela dell'ambiente si applicano con le integrazioni e le specificazioni contenute nella presente legge
Art. 2.      Restano salve le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione deve contenere tra l'altro
Art. 6.      Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato entro il 31 marzo 1985
Art. 7.      Per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, del piano di risanamento delle acque, per il censimento dei corpi idrici, per la predisposizione di mappe e per altri studi e [...]
Art. 8.      In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dopo l'effettuazione di un apposito studio, sentito il Comitato [...]
Art. 9.      Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità di cui alla [...]
Art. 10.      Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino al 90 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento [...]
Art. 11.      Ai Comuni, ai consorzi di Comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, ed a consorzi misti tra Comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, [...]
Art. 12.      Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo, relative all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché per i compiti previsti dall'art. 17 della [...]
Art. 13.      In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5, tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature o degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche [...]
Art. 14.      Le imprese industriali operanti nel territorio della Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano necessità di immettere nelle acque residui industriali di [...]
Art. 15.  [17]
Art. 16.      E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento
Art. 17.      La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento
Art. 18.      L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Nelle more dell'approvazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentiti [...]
Art. 21.      Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e delle Commissioni provinciali per la tutela [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 4.500 milioni così ripartita


§ 4.5.1 - L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.

(G.U.R. 21 giugno 1977, n. 27).

 

TITOLO I

AMBITO DI INTERVENTO ED ORGANI DI ATTUAZIONE

 

Art. 1.

     Nell'ambito della Regione siciliana le leggi nazionali dirette alla tutela dell'ambiente si applicano con le integrazioni e le specificazioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2.

     Restano salve le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione [1].

 

     Art. 3. [2]

     [E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Il Comitato è composto:

     - dagli Assessori regionali per l'industria, per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, per la sanità o da rappresentanti dagli stessi delegati;

     - da undici membri eletti dall'Assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno;

     - da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei Comuni;

     - da tre docenti universitari di materie relative alla tutela dell'ambiente, uno per ciascuna delle Università di Sicilia, eletti dai consigli di facoltà competenti;

     - da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     - da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

     - da un rappresentante dell'Intersind;

     - da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     - da un rappresentante del Servizio idrografico italiano;

     - da un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi;

     - da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

     - da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione;

     - da due rappresentanti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di cui uno scelto dai chimici addetti ai reparti chimici, fra gli stessi.

     Partecipano ai lavori del Comitato il presidente e due componenti della Commissione legislativa ecologia dell'Assemblea regionale siciliana nonché i direttori regionali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente

dell'Amministrazione regionale.

     Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dura in carica cinque anni e può organizzarsi in sottocomitati o gruppi di lavoro.

     Il Comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente delega a presiedere un componente del Comitato stesso.

     Ai componenti del Comitato spetta per ogni seduta del comitato o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato o dei gruppi di lavoro del Comitato stesso, esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche, o in altre discipline, in numero non superiore a due.

     Agli stessi non è attribuito diritto di voto e compete il trattamento economico previsto per i componenti ordinari.

     I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del comitato sono dichiarati decaduti [3].]

 

     Art. 4. [4]

     [Il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente:

     - predispone, entro il 31 dicembre 1985 [5], lo schema del piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione e le relative modifiche ed aggiornamenti;

     - predispone lo schema del piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319, sentiti i Comuni interessati;

     - propone l'effettuazione di studi e ricerche relativi alla tutela dell'ambiente;

     - elabora i criteri per la determinazione dei limiti massimi ammissibili per elementi inquinanti non determinati da leggi o regolamenti;

     - esprime pareri sui regolamenti comunali di igiene;

     - esamina l'attuazione del piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione e del piano regionale di risanamento delle acque;

     - svolge ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.]

 

TITOLO II

PIANO GENERALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

 

     Art. 5.

     Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione deve contenere tra l'altro:

     a) criteri ed indicazioni per iniziative dirette alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico ad integrazione delle norme esistenti nella legislazione nazionale;

     b) criteri per un censimento delle disponibilità idriche della Regione e per la stesura di carte idrogeologiche redatte per bacini idrogeologici con la indicazione della pluviometria della zona, della portata dei corsi d'acqua ricadenti nel bacino, nonché della portata e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sorgenti;

     c) criteri e norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto mediante indicazioni sulla pianificazione degli interventi in materia di opere igieniche di interesse locale e sulla imposizione di limiti di accettabilità degli scarichi medesimi, nonché per la regolamentazione degli insediamenti nel territorio e la disciplina dei cicli produttivi;

     d) criteri per la programmazione delle opere pubbliche attinenti i servizi idraulici, nonché per la promozione dell'installazione di adeguate stazioni depurative per reflui di natura industriale, agricola, civile, e la definizione delle priorità di intervento e dei criteri di attuazione per il disinquinamento degli scarichi;

     e) criteri per iniziative dirette alla regolamentazione degli scarichi e dei depositi di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonché la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;

     f) criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili, anche mediante provvedimenti di contenimento dei consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque, promuovendo processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, in rapporto alle condizioni idrogeologiche del luogo;

     g) criteri generali per la tutela della salute all'interno della fabbrica, mediante interventi di prevenzione e di bonifica.

     Il piano dovrà essere aggiornato ad intervalli non superiori ai due anni con la previsione, fra l'altro, di congrui termini per l'adeguamento, alle nuove disposizioni, degli impianti già esistenti o comunque già autorizzati.

     Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione, previa delibera della Giunta regionale, è presentato all'Assemblea regionale ed approvato con legge.

 

     Art. 6.

     Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è adottato entro il 31 marzo 1985 [4] con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale [6].

     Lo schema di piano regionale di risanamento delle acque è predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni e acquisito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 3, che si esprime entro novanta giorni dalla ricezione dello schema. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Nei casi in cui il predetto comitato sia impossibilitato ad esprimersi nel termine, il suo parere è sostituito da quello del gruppo della Direzione regionale per il territorio e l'ambiente competente per materia [7].

 

     Art. 7.

     Per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, del piano di risanamento delle acque, per il censimento dei corpi idrici, per la predisposizione di mappe e per altri studi e ricerche finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, potrà stipulare convenzioni di norma con università, enti ed istituti pubblici, e, per comprovati motivi di eccezionalità, con enti privati specializzati particolarmente qualificati nel settore.

     Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, modificato con L.R. 26 maggio 1973, n. 21 [8].

 

TITOLO III

CONTRIBUTI

 

     Art. 8.

     In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dopo l'effettuazione di un apposito studio, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, provvede ad istituire reti di stazioni automatiche, anche mobili, di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche, ad integrazione delle reti provinciali e comunali esistenti e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.

     Tutte le predette stazioni di rilevamento saranno collegate, secondo le previsioni dello studio di cui al comma precedente, per la raccolta, l'esame, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.

     A tal fine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente potrà stipulare convenzioni con le università o enti specializzati.

     La gestione delle reti di rilevamento è affidata a Comuni, Province, consorzi tra Comuni e Province o consorzi misti, i quali possono stipulare anche convenzioni con le aziende per la integrazione, ove utile, tra rete pubblica e rete privata.

     Il medesimo Assessorato regionale è, altresì, autorizzato all'acquisto di unità mobili di rilevamento, alla cui gestione potrà provvedere avvalendosi delle Amministrazioni provinciali o attraverso convenzioni con istituti universitari, altri istituti superiori, organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o società specializzata nel settore, previo parere del Comitato regionale della tutela dell'ambiente.

     La spesa per la gestione delle reti e delle unità mobili, di cui ai commi precedenti, è a carico della Regione.

     Per il potenziamento delle reti provinciali e comunali, l'Assessorato regionale·del territorio e dell'ambiente può concedere contributi fino al 95 per cento del costo delle attrezzature [9].

 

     Art. 9.

     Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui contratti per la modificazione dei suddetti impianti in misura tale da ridurre l'onere per interessi a carico dell'impresa ad un terzo del tasso di riferimento, dando priorità alle piccole e medie imprese e loro consorzi.

     Alle piccole e medie imprese e loro consorzi, sprovvisti di impianti di depurazione o di pretrattamento, possono essere concessi contributi a fondo perduto, nella misura massima del 40 per cento del costo degli impianti da realizzare, e ciò anche in aggiunta ai contributi sugli interessi previsti dal precedente comma.

     All'erogazione dei contributi previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del Comitato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Alle finalità del presente articolo si provvede anche utilizzando le somme previste dal settimo comma dell'art. 5 della L. 24 dicembre 1979, n. 650 [10].

 

     Art. 10.

     Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi fino al 90 per cento della spesa relativa alla costruzione, completamento ed adeguamento di impianti fognari e depurativi [11].

     I contributi di cui al precedente comma sono concessi dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sulla base di programmi elaborati in rapporto alle indicazioni nel piano regionale di risanamento delle acque ed alle richieste presentate dai comuni e dai consorzi di cui al primo comma, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Dette richieste devono essere presentate entro il primo trimestre di ciascun anno [12].

 

     Art. 11.

     Ai Comuni, ai consorzi di Comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, ed a consorzi misti tra Comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino al 85 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto ed il completamento di impianti di smaltimento di rifiuti solidi [13].

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, sulla base delle richieste dei Comuni e dei consorzi, da presentare entro il primo trimestre di ogni anno, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere [14].

 

     Art. 12.

     Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo, relative all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché per i compiti previsti dall'art. 17 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente concede, su richiesta dell'unità sanitaria locale nella quale sono inseriti organicamente i laboratori, contributi per l'acquisto e il potenziamento delle apparecchiature di analisi e di controllo dell'inquinamento».

     Per le finalità del presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, è autorizzata la spesa di Lire 2.500 milioni [15].

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANI

 

     Art. 13.

     In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5, tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature o degli insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature, sono autorizzati dal sindaco del Comune.

     Gli scarichi possono essere autorizzati quando le caratteristiche inquinanti degli stessi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche.

     Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 6, dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C allegata alla L. 10 maggio 1976, n. 319, con esclusione delle sostanze di cui ai punti 32 e 35 della tabella stessa, salvo che le caratteristiche del corpo ricettore non consentano tale esclusione.

     Gli scarichi che recapitano nel suolo e nel sottosuolo possono essere autorizzati quando siano conformi alla direttiva contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

     L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente; ove gli scarichi recapitino direttamente nelle acque del mare è necessario, altresì, il preventivo parere della capitaneria di porto competente per territorio.

     I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti positivamente ove da parte dell'organo competente non intervenga pronunzia entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono invece sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

     Gli scarichi nelle unità geologiche profonde sono autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente [16].

 

     Art. 14.

     Le imprese industriali operanti nel territorio della Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano necessità di immettere nelle acque residui industriali di qualsiasi genere, tali da modificare lo stato originario delle acque medesime, debbono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, installare, qualora non ne siano già provvisti, efficienti impianti di depurazione, che garantiscano l'osservanza dei limiti previsti dalle tabelle della legge nazionale.

     Ai fini suindicati le imprese industriali debbono denunziare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di depurazione di cui sono in possesso al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, all'Assessorato regionale dell'industria e commercio, e all'Assessorato regionale della sanità, indicando tutti i dati tecnici relativi agli stessi impianti.

 

     Art. 15. [17]

 

TITOLO V

COMMISSIONI PROVINCIALI

 

     Art. 16.

     E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

     Essa è composta:

     - da un presidente, le cui funzioni sono svolte da un dirigente medico degli ex uffici del medico provinciale o da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di servizio designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente [18];

     - dai direttori dei reparti medicomicrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

     - dall'ingegnere sanitario addetto all'ufficio del medico provinciale;

     - da tre esperti di ecologia, designati dal presidente dell'amministrazione straordinaria della Provincia;

     - (Omissis) [19];

     - da un rappresentante del Consorzio industriale, ove esiste;

     - da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     - da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

     - da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione;

     - dal veterinario provinciale [20].

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio del medico provinciale, dallo stesso designato.

     La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dura in carica cinque anni.

     Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; mentre in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro componenti.

     La Commissione può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'esame preliminare delle questioni da sottoporsi alla determinazione della Commissione stessa.

     Ai componenti della Commissione, ivi compreso il segretario, spetta, per ogni seduta di Commissione o di gruppo di lavoro, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della collaborazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e, per particolari esigenze, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori universitari.

     Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione stessa. Il predetto non ha diritto di voto e percepisce il trattamento economico previsto per i componenti.

     Presso ogni provincia regionale è istituito un ufficio di segreteria della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento. Esso svolge altresì funzioni di collegamento tra la provincia e la regione in materia ambientale. Alla dotazione del personale provvede la Presidenza della Regione, anche utilizzando quello proveniente dai soppressi uffici del medico provinciale.

     Alle spese di funzionamento dell'ufficio di cui al comma precedente provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con le disponibilità del capitolo 45253 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

     I locali saranno messi a disposizione dalle province regionali.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emette i provvedimenti di costituzione o ricostituzione delle Commissioni, anche nella incompletezza del numero dei membri da designare o da eleggere, decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta.

     Le somme relative ai compensi, al funzionamento, nonché quelle relative alle particolari esigenze di cui al comma ottavo del presente articolo sono accreditate al presidente della Commissione [21].

 

     Art. 17.

     La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento:

     - verifica il possesso, da parte degli insediamenti produttivi ed urbani, di impianti, installazioni o di altri dispositivi idonei a contenere entro i limiti prescritti lo smaltimento delle scorie inquinanti sia nell'atmosfera che nelle acque o nel sottosuolo, per accertare il contributo all'inquinamento;

     - formula pareri su richiesta del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e su richiesta degli enti locali;

     - esamina ed analizza i dati acquisiti in tema di rilevamento dell'inquinamento e promuove adeguate iniziative;

     - effettua i sopralluoghi richiesti dal Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e dagli enti locali;

     - svolge periodicamente indagini epidemiologiche anche per la individuazione di eventuali relazioni tra l'inquinamento e la salute degli addetti agli impianti e delle popolazioni.

 

TITOLO VI

PRESCRIZIONI INTERMEDIE - SANZIONI

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente [22], previa delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro tre mesi dalla relativa costituzione, ai sensi dell'art. 25 della L. 10 maggio 1976, n. 319:

     - determina le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento proveniente dagli scarichi degli insediamenti sia produttivi che civili esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge;

     - indica le direttive per la regolamentazione amministrativa degli insediamenti industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di licenza di abitabilità e di agibilità.

 

          Art. 19.

     (Omissis) [23].

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 20.

     Nelle more dell'approvazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, possono essere adottate misure urgenti e straordinarie [24].

 

     Art. 21.

     Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente e delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di competenza di enti ed organismi, sono effettuate dal Presidente della Regione entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito dal comma precedente, il Presidente della Regione emana i provvedimenti di costituzione degli organi anche in mancanza delle relative designazioni.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [25].

 

     Art. 23.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 4.500 milioni così ripartita:

     - per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 3, lire 50 milioni;

     - per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, lire 300 milioni;

     - per gli altri compiti attribuiti al Comitato ai sensi dell'art. 4, lire 50 milioni;

     - per l'istituzione della rete regionale di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni meteorologiche di cui all'art. 8, lire 2.000 milioni;

     - per il potenziamento delle reti provinciali e comunali di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 8, lire 600 milioni;

     - per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese di cui all'art. 9, lire 800 milioni;

     - per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui all'art. 12, lire 700 milioni.

     All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[3] Articolo, già modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181, successivamente così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1982, n. 57 ed integrato dall'art. 11 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[5] Termine già prorogato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1983, n. 48 successivamente così fissato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto 1984, n. 67.

[4] Termine così prorogato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto 1984, n. 67.

[6] Articolo, già sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78, successivamente così sostituito per effetto dell'art. 11, primo comma, della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 1995, n. 58.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78.

[11] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[12] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 52 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27. Per l'esercizio finanziario 1999 il termine di cui al presente articolo è prorogato al 30 giugno, come disposto dall'art. 17 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[14] Articolo così modificato dagli artt. 15 e 22 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78. L'art. 22 della della L.R. 78/80 è stato successivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

[17] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[18] Alinea così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 10.

[19] Parole soppresse dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[20] Componente aggiunto dall'art. 6 della L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

[21] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78 e successivamente così integrato dall'art. 11 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[22] Così modificato per effetto dell'art. 22 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78, che è stato successivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[23] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.

[24] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78, che è stato successivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[25] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 4 agosto 1980, n. 78.