§ 4.5.8 - L.R. 19 giugno 1982, n. 57.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:19/06/1982
Numero:57


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Gli scarichi degli impianti consortili di depurazione sono autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.
Art. 4.      I termini previsti per l'adeguamento degli scarichi provenienti dai mattatoi comunali ai valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla L. 10 maggio 1976, n. 319, e [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Le somme attribuite alla Regione in esecuzione del terzo comma dell'art. 4 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, per l'erogazione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 19 della L. 10 [...]


§ 4.5.8 - L.R. 19 giugno 1982, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(G.U.R. 26 giugno 1982, n. 28).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Gli scarichi degli impianti consortili di depurazione sono autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

     L'autorizzazione è rilasciata, se trattasi di reflui urbani, quando gli scarichi siano conformi alle disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 2 della presente legge; in tutti gli altri casi, quando gli scarichi siano conformi ai limiti della tab. A della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche.

     L'autorizzazione di cui al primo comma costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto fognante nei territori attraversati, sino a quello del recapito finale.

 

     Art. 4.

     I termini previsti per l'adeguamento degli scarichi provenienti dai mattatoi comunali ai valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, sono prorogati al 31 dicembre 1982.

     I termini per la presentazione dei programmi di adeguamento, da parte dei Comuni, sono prorogati al 31 luglio 1982.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, scaduto il termine di cui al comma precedente, interviene in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta nei confronti dei Comuni inadempienti, per il compimento di tutti gli atti fino all'effettivo adeguamento degli scarichi.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     Le somme attribuite alla Regione in esecuzione del terzo comma dell'art. 4 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, per l'erogazione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 19 della L. 10 maggio 1976, n. 319, saranno assegnate ai Comuni o ai consorzi intercomunali, sulla base di un programma, con provvedimento dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e con le modalità di cui all'art. 35 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, sentito il parere della sesta Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     I Comuni ed i consorzi intercomunali provvederanno direttamente alla realizzazione delle opere.

     L'ammontare dei contributi in conto capitale, di cui al precedente comma, potrà essere elevato sino al 100 per cento del costo delle opere.

     Ai collaudi delle opere realizzate con le somme di cui al primo comma del presente articolo si provvederà ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1980, n. 161.

 

 


[1] Modifica art. 1 L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.

[2] Sostituisce art. 3 L.R. 29 dicembre 1981, n. 181.

[3] Sostituisce art. 3 L.R. 18 giugno 1977, n. 39. V. anche avviso di rettifica in G.U.R. 23 ottobre 1982, n. 47.

[4] Modifica art. 16 L.R. 18 giugno 1977, n. 39.

[5] Modifica art. 4 L.R. 4 agosto 1980, n. 78.