§ 1.3.48 - L.R. 16 maggio 1978, n. 5.
Integrazioni alla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:16/05/1978
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, alle nomine, designazioni e proposte di nomina o designazione concernenti presidenti e [...]
Art. 2.      La richiesta di parere di cui all'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine di cui al precedente art. 1, deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano l'indicazione della [...]
Art. 3.      Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, qualora non sia diversamente previsto da particolari disposizioni legislative, le nomine di cui all'art. 1 sono incompatibili con le [...]
Art. 4.      Coloro che sono nominati nelle cariche di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, all'organo competente per la nomina, proposta e [...]
Art. 5.      Fermo restando quanto stabilito da speciali disposizioni di legge, le indennità di carica previste per i presidenti e vice presidenti degli enti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto [...]
Art. 6.      La procedura di cui alla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, si applica anche per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della [...]
Art. 7.      Qualora le nomine, le designazioni o le proposte di nomina o di designazione di cui all'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 35, si riferiscano ad organi collegiali scaduti, le relative [...]
Art. 8.      Salvo quanto previsto da speciali norme, qualora per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza degli organi della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od [...]
Art. 9.      Sono abrogate le norme comunque incompatibili con quelle della presente legge.


§ 1.3.48 - L.R. 16 maggio 1978, n. 5.

Integrazioni alla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico.

(G.U.R. 20 maggio 1978, n. 22).

 

Art. 1.

     Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, alle nomine, designazioni e proposte di nomina o designazione concernenti presidenti e vice presidenti di enti di diritto pubblico di competenza della Regione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     La richiesta di parere di cui all'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine di cui al precedente art. 1, deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano l'indicazione della candidatura, secondo criteri di qualificazione e capacità dei candidati, con riguardo anche agli incarichi svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire negli enti.

 

     Art. 3.

     Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, qualora non sia diversamente previsto da particolari disposizioni legislative, le nomine di cui all'art. 1 sono incompatibili con le funzioni di:

     1) membro del Parlamento e dell'Assemblea regionale;

     2) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza sugli enti o in servizio presso la stessa Amministrazione, o dipendente della Regione che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti a cui si riferisce la nomina;

     3) membro di consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti;

     4) magistrato ordinario, amministrativo o di qualsiasi giurisdizione speciale;

     5) avvocato o procuratore dello Stato;

     6) appartenente alle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo.

 

     Art. 4.

     Coloro che sono nominati nelle cariche di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, all'organo competente per la nomina, proposta e designazione e all'Assemblea regionale:

     1) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente art. 3;

     2) la consistenza del proprio patrimonio immobiliare alla data della nomina;

     3) l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

     Entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato, gli interessati dovranno presentare analoga comunicazione.

     La mancanza o l'infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

 

     Art. 5.

     Fermo restando quanto stabilito da speciali disposizioni di legge, le indennità di carica previste per i presidenti e vice presidenti degli enti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, previa delibera della Giunta regionale.

     Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6.

     La procedura di cui alla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, si applica anche per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere previsto dalle disposizioni vigenti.

     La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

     Art. 7.

     Qualora le nomine, le designazioni o le proposte di nomina o di designazione di cui all'art. 1 della L.R. 20 aprile 1976, n. 35, si riferiscano ad organi collegiali scaduti, le relative richieste di parere dovranno essere inoltrate contestualmente per tutti i membri degli organi interessati.

 

     Art. 8.

     Salvo quanto previsto da speciali norme, qualora per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza degli organi della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od organismi estranei all'Amministrazione regionale, alla relativa costituzione si provvede, trascorsi quarantacinque giorni, o, in casi di motivata urgenza, trascorsi quindici giorni dall'ultima richiesta di designazione o scelta, anche in mancanza delle medesime, purché possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti l'organo collegiale.

     L'organo sarà integrato in relazione alle designazioni o scelte successivamente intervenute. I componenti nominati in sede di integrazione cessano dalla carica contemporaneamente ai componenti nominati in sede di costituzione dell'organo.

 

     Art. 9.

     Sono abrogate le norme comunque incompatibili con quelle della presente legge.