§ 4.1.57 - L.R. 6 luglio 1990, n. 10.
Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:06/07/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [8]
Art. 5.  [13]
Art. 6.  [18]
Art. 7.  [19]
Art. 8. 
Art. 9.  [21]
Art. 10. 
Art. 11.  [22]
Art. 11 bis.  [23]
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 4.1.57 - L.R. 6 luglio 1990, n. 10.

Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.

(G.U.R. 21 luglio 1990, n. 34).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di consentire il completamento del risanamento delle zone del territorio della città di Messina è autorizzata a favore del comune di Messina la spesa complessiva di lire 500.000 milioni per il periodo 1990-94, di cui lire 100.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziaria in corso.

 

     Art. 2.

     1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali [1].

     1 bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono riservati ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare.

     3. L'agenzia di cui all'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, entro il 31 gennaio di ogni anno, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorità degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorità. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con propria determinazione [2].

     3-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 è autorizzata la revisione straordinaria delle aree di cui al presente articolo al fine di allineare la situazione censita a seguito della presente legge all'attuale stato di fatto [3].

 

     Art. 3.

     1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'articolo 2 il comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi.

     2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge unitamente agli emendamenti approvati in sede di adozione ed alle osservazioni ed opposizioni accolte dal consiglio comunale, anche come prescrizioni esecutive del Piano regolatore generale. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiarie, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al Piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione [4].

     3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) [5].

     4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri [6].

     5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'articolo 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato [7].

 

     Art. 4. [8]

     1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche integrata dal Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal sindaco. Resta di competenza della stessa commissione tecnica l'approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [9].

     2. L'approvazione tecnico-amministrativa della commissione tecnica costituisce anche autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Sono di competenza della stessa commissione tecnica tutti gli adempimenti successivi e conclusivi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Il parere della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio, costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente legge [10].

     4. l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opere previste e determina l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [11].

     5. Per le finalità della presente legge, ai fini della redazione ed esecuzione dei progetti, l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni.

     6. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione e di studi di fattibilità anche di interventi di trasformazione urbana, il cui importo stimato del servizio è inferiore a 200.000 euro, l'Istituto autonomo per le case popolari può procedere all'affidamento a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modifiche, ed alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, di sua fiducia. L'Istituto autonomo per le case popolari deve verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare. Qualora il corrispettivo presunto delle competenze sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, l'Istituto autonomo per le case popolari affida l'incarico ai sensi del capo V del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 [12].

     7. Per far fronte al pagamento delle competenze tecniche, l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo di rotazione di 2,5 milioni di euro, al cui finanziamento si provvede con i fondi stanziati dall'articolo 1 e resi immediatamente disponibili all'atto dell'entrata in vigore della stessa. A reintegro del fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi.

     8. Gli alloggi devono essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.

     9. I progetti devono prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.

 

     Art. 5. [13]

     1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1998, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.

     1-bis. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi alla data della costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito [14].

     1-ter. I nuclei familiari aventi i requisiti di cui al comma 1-bis, sono inseriti in un'apposita graduatoria da utilizzare a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1 [15].

     1-quater. È consentito l'utilizzo della graduatoria di cui al comma 1-bis pur non essendo esaurita la graduatoria di cui al comma 1 esclusivamente al fine di poter garantire un omogeneo e definitivo sbaraccamento e risanamento ambientale dei singoli ambiti [16].

     1-quinquies. Al fine di scongiurare, nelle more della demolizione il fenomeno della rioccupazione dell'alloggio fatiscente, vengono individuati custodi degli stessi gli assegnatari di immobili costruiti o acquistati con fondi di cui alla presente legge [17].

 

     Art. 6. [18]

     1. Ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 5 l'anzianità di residenza di tre anni complessivi in una o più zone di cui all'articolo 3 deve essere comprovata mediante certificato storico-anagrafico.

     2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'amministrazione comunale deve procedere ad un nuovo censimento di tutte le costruzioni precarie e baracche esistenti negli ambiti di risanamento, mediante i propri organi di polizia municipale.

     3. L'assegnazione è disposta dal sindaco, previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dagli appositi uffici comunali secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, a favore degli abitanti delle zone interessate ai singoli progetti di risanamento.

 

     Art. 7. [19]

     1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dopo l'approvazione del progetto. L'assegnatario ne può prendere possesso solo dopo che è effettuata la consegna all'ente appaltante da parte dell'impresa esecutrice, che rimane responsabile della loro custodia fino alla consegna degli stessi all'ente appaltante.

     2. La consegna degli alloggi agli assegnatari ha luogo quando le costruzioni hanno ottenuto il necessario collaudo, l'abitabilità e tutte le approvazioni amministrative previste per legge in materia igienico-sanitaria e deve avvenire entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori.

     3. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione, prima dell'immissione nel nuovo alloggio, deve liberare da persone e cose l'alloggio in cui risiede per consentire la contestuale demolizione.

 

     Art. 8.

     1. Nelle aree interessate ai singoli progetti di risanamento dovrà procedersi, coevamente all'assegnazione degli alloggi, allo sgombero dei nuclei familiari non aventi i requisiti richiesti per l'ottenimento degli alloggi realizzati con le provvidenze previste dalla presente legge.

     2. In favore dei nuclei familiari sgombrati è riservata la quota del dieci per cento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, degli alloggi costruiti con i finanziamenti ordinari per l'edilizia residenziale pubblica.

     3. L'utilizzo della riserva di cui al comma 2 è esteso in favore dei nuclei familiari che hanno già subito lo sgombero coattivo nelle operazioni di risanamento effettuate in precedenza.

     4. Per l'assegnazione degli alloggi in quota riservata si tiene prioritariamente conto della data del provvedimento amministrativo di sgombero che costituisce titolo per l'inserimento nella graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi [20].

     5. Ai nuclei familiari sgombrati viene rilasciato uno sfratto amministrativo valido ai fini dell'accesso ai benefici di legge.

 

     Art. 9. [21]

     1. E' fatto obbligo all'Istituto autonomo per le case popolari di provvedere all'immediata demolizione delle casette e delle baracche lasciate libere dagli assegnatari o sgomberate in forza di atto amministrativo ovvero renderle comunque inservibili all'uso abitativo.

     2. All'onere finanziario per i lavori di demolizione e di trasporto a rifiuto dei materiali inerti si fa fronte mediante apposita previsione nel quadro economico-finanziario progettuale.

     3. L'Istituto autonomo per le case popolari è inoltre autorizzato a stipulare contratti aperti per interventi di demolizione di baracche o case ultrapopolari che si rendono libere a prescindere dall'assegnazione degli alloggi. Tali interventi trovano copertura sugli stanziamenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 10.

     1. Gli alloggi costruiti nel comune di Messina con finanziamenti pubblici antecedenti alla presente legge saranno assegnati secondo i criteri, le percentuali e le graduatorie generali e speciali previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1979, n. 261, fatti salvi i benefici previsti dall'articolo 5.

 

     Art. 11. [22]

     1. La Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è tenuta ad aggiornare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo ambito di intervento, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.

     2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il sindaco, in quanto commissario straordinario, adotta con proprie determinazioni, ratificate dalla giunta comunale, i relativi atti sostitutivi.

 

     Art. 11 bis. [23]

     1. Il comune di Messina è tenuto a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo progetto di intervento, entro centoventi giorni dalla data di consegna dei lavori dei singoli lotti.

     2. Le autorizzazioni e le approvazioni di carattere amministrativo, tecnico ed economico, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, si intendono acquisite favorevolmente trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle medesime qualora non siano intervenuti provvedimenti interruttivi o di reiezione motivati da parte degli organi competenti. Le autorizzazioni e approvazioni, relative ad interventi di prescrizioni o richieste di modifiche da parte dei predetti enti, devono essere sottoposte a riesame entro trenta giorni dalla notifica all'ente progettista o ai professionisti e la definitiva approvazione si conclude entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia degli enti preposti al rilascio di approvazioni, autorizzazioni, pareri e certificazioni, il sindaco assume i poteri di commissario straordinario sostituendosi all'organo inadempiente.

     3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo l'Assessore regionale per i lavori pubblici e l'Assessore regionale per gli enti locali, previa intesa, nominano appositi commissari ad acta rispettivamente presso l'Istituto autonomo case popolari ed il comune entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per porre in essere gli adempimenti previsti.

 

     Art. 12.

     1. All'onere di lire 100.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. L'onere predetto e gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, valutati in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 1994, trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - Codice 05.06. - progetto casa.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] L’originario comma 1 è così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[2] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4 e così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[9] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[10] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[11] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[12] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[13] Articolo sostituito dall’art. 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[14] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[15] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[16] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[17] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[20] Comma così modifcato dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[21] Articolo così sotituito dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[22] Articolo così sotituito dall’art. 9 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[23] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.