§ 3.6.85 - L.R. 3 luglio 2000, n. 14.
Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:03/07/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Requisiti soggettivi.
Art. 4.  Contitolarità.
Art. 5.  Trasferimento di titolarità.
Art. 6.  Pubblica utilità.
Art. 7.  Adempimenti comuni.
Art. 8.  Disposizioni comuni.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Conferenza di servizi.
Art. 12.  Cessazione dei permessi e della concessione.
Art. 13.  Definizione dell'attività di prospezione.
Art. 14.  Disposizioni specifiche.
Art. 15.  Conferimento del permesso.
Art. 16.  Obblighi del permissionario.
Art. 17.  Decadenza del permesso di prospezione.
Art. 18.  Avvio del procedimento.
Art. 19.  Criteri di selezione tra domande concorrenti.
Art. 20.  Conferimento del permesso.
Art. 21.  Area del permesso - Programmi unitari.
Art. 22.  Durata.
Art. 23.  Obblighi del permissionario.
Art. 24.  Canoni.
Art. 25.  Decadenza del permesso di ricerca.
Art. 26.  Conferimento della concessione.
Art. 27.  Durata.
Art. 28.  Area.
Art. 29.  Obblighi del concessionario.
Art. 30.  Canoni e aliquote.
Art. 31.  Programmi provvisori.
Art. 32.  Campi marginali.
Art. 33.  Decadenza della concessione.
Art. 34.  Vettoriamento del gas naturale.
Art. 35.  Stoccaggio temporaneo.
Art. 36.  Conferimento della concessione di stoccaggio.
Art. 37.  Obblighi del concessionario.
Art. 38.  Canoni e aliquote.
Art. 39.  Cessazione della concessione.
Art. 40.  Durata del permesso di ricerca e della concessione a scopo energetico.
Art. 41.  Rinvenimento di idrocarburi.
Art. 42.  Canoni per la geotermia.
Art. 43.  Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico.
Art. 44.  Norme transitorie.
Art. 45.  Riservatezza comunicazione dati.
Art. 46.  Leggi e norme abrogate.
Art. 47.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.6.85 - L.R. 3 luglio 2000, n. 14.

Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE.

(G.U.R. 7 luglio 2000, n. 14).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione siciliana in conformità alle direttive della Comunità Europea, nella salvaguardia degli interessi nazionali.

     2. Sono altresì disciplinati dalla presente legge la ricerca e la coltivazione di giacimenti di gas diversi dagli idrocarburi nonché delle risorse geotermiche.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai sensi della presente legge si intende per:

     a) Assessore: l'Assessore per l'industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi, che si avvale, per l'istruttoria ed il controllo sull'esercizio dell'attività, del Corpo regionale delle miniere, Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;

     b) URIG: Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;

     c) Consiglio: Consiglio regionale delle miniere di cui alla legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48;

     d) GURS: Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;

     e) BUIG: Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

     f) GUCE: Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

 

     Art. 3. Requisiti soggettivi.

     1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono rilasciati con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate agli impegni programmati.

     2. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono accordati a soggetti italiani o di altri stati membri dell'Unione europea, nonché, a soggetti di altri Paesi, a condizione di reciprocità.

 

     Art. 4. Contitolarità.

     1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione e di stoccaggio possono essere accordati anche in contitolarità a più soggetti, fra quelli citati all'articolo 3, secondo le quote indicate nell'istanza di conferimento. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione regionale e con i terzi.

     2. I contitolari sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione regionale per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi.

 

     Art. 5. Trasferimento di titolarità.

     1. Il trasferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o di quote degli stessi, è autorizzato con decreto dell'Assessore, sentiti i contitolari.

     2. I trasferimenti sono validi a tutti gli effetti dalla data di registrazione dell'atto di cessione presso gli uffici competenti.

     3. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di lavoro.

 

     Art. 6. Pubblica utilità.

     1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro del permesso o della concessione non possono opporsi alle operazioni di prospezione, ai lavori di ricerca ed ai lavori necessari per la coltivazione e sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

     2. Il permissionario e il concessionario sono tenuti a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività.

     3. Il permissionario o il concessionario almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori deve notificare ai proprietari o possessori dei fondi interessati le operazioni relative alle opere che intende realizzare.

     4. Entro il perimetro del permesso o della concessione tutte le opere necessarie, comprese quelle per il deposito, il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzazione del minerale, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in generale per il migliore sviluppo e valorizzazione del giacimento nonché per la conduzione e la sicurezza dell'attività estrattiva, previste nel programma dei lavori, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'articolo 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Quando le opere debbono eseguirsi fuori dal perimetro dell'area concessa in permesso o concessione, l'Assessore, su richiesta del permissionario o concessionario, sentito l'URIG, ha facoltà di dichiarare la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

     6. Su richiesta del permissionario o del concessionario, l'Assessore dichiara l'occupazione d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro dell'area, o su richiesta del proprietario o possessore dei terreni, può prescrivere un deposito cauzionale in attesa dell'accertamento dei danni arrecati.

     7. I provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

     8. Non sono soggetti ad alcun provvedimento autorizzatorio, nulla osta, assenso comunque denominato, le opere temporanee per attività di prospezione e di ricerca, sia in superficie che nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

     9. I programmi di lavoro a cura del permissionario o concessionario devono essere depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7. Adempimenti comuni.

     1. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti ad adottare ogni cautela per la salvaguardia dell'ambiente e dell'interesse pubblico ai sensi della normativa vigente. L'Assessore, sentito il Consiglio, sancisce con apposito provvedimento, ove occorra anche nel corso delle vigenze del permesso e della concessione, le opportune prescrizioni per la tutela dei predetti interessi.

     2. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti all'osservanza del provvedimento di cui al comma 1, rispondendo delle trasgressioni ad ogni effetto.

 

     Art. 8. Disposizioni comuni.

     1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione siciliana.

     2. I nuovi disciplinari tipo sono pubblicati nella GURS e comunicati al Ministero dell'Industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; sono altresì trasmessi alla Commissione Europea per la pubblicazione nella GUCE.

     3. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione della Regione o di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente o mediante persona giuridica a tal fine costituita o designata.

     4. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio dell'attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di sicurezza dei trasporti. L'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35.

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 10. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della norma in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e della normativa vigente, spetta al Corpo regionale delle miniere.

 

     Art. 11. Conferenza di servizi.

     1. Al fine di assicurare la rapida e contestuale acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati dalla vigente legislazione, necessari per il conferimento o la proroga di un titolo minerario, l'Assessore indice una conferenza di servizi con le Amministrazioni interessate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

 

     Art. 12. Cessazione dei permessi e della concessione.

     1. I permessi di prospezione e di ricerca e le concessioni di coltivazione cessano, con decreto dell'Assessore, previo parere del Consiglio:

     a) per scadenza dei termini;

     b) per rinuncia;

     c) per decadenza;

     d) per revoca;

     e) per esaurimento del giacimento o incoltivabilità dello stesso.

     2. La rinunzia deve essere incondizionata e comunicata all'Assessore.

     3. La decadenza dai titoli minerari trova disciplina negli articoli 17, 25, 33 e 39.

     4. La revoca può essere disposta soltanto per casi di gravi motivi di pubblico interesse, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     5. A seguito della cessazione del rapporto il ricercatore ha l'obbligo di rimuovere, a sue spese, macchinari e costruzioni provvisorie e non ha diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso.

Titolo II

PROSPEZIONE

 

     Art. 13. Definizione dell'attività di prospezione.

     1. La prospezione consiste nell'effettuare rilievi geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e tecnologie diverse, atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

 

     Art. 14. Disposizioni specifiche.

     1. Il permesso di prospezione non è esclusivo ed è accordato per la durata di un anno.

     2. Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

     3. La domanda di permesso di prospezione deve essere corredata da idoneo programma di lavoro con l'indicazione delle attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.

     4. Il permesso di prospezione non è trasferibile.

     5. La titolarità del permesso di prospezione non costituisce titolo preferenziale per l'eventuale assegnazione di permesso di ricerca.

     6. Nell'ambito del permesso di prospezione possono essere accordati permessi di ricerca a terzi. In tal caso il titolare del permesso di prospezione può operare, nelle aree oggetto dei permessi di ricerca dei terzi, per un periodo massimo di mesi tre dal conferimento di detto permesso, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

     7. Il permesso di prospezione autorizza il permissionario a condurre l'esplorazione anche in aree protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

 

     Art. 15. Conferimento del permesso.

     1. Il permesso di prospezione è accordato previa domanda da presentare all'Assessorato dell'industria, con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.

     2. Il decreto è notificato al permissionario, secondo le norme vigenti in materia, previo pagamento del canone annuo di superficie di lire 5.000 per chilometro quadrato di superficie, compresa nell'area del permesso.

     3. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di prospezione si devono allegare:

     a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;

     b) una relazione tecnica, corredata di grafici, in cui siano indicate le operazioni che il richiedente intende svolgere, i mezzi impiegati ed il tempo di esecuzione;

     c) un programma dei rilievi geografici, geologici e geofisici che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

 

     Art. 16. Obblighi del permissionario.

     1. Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'URIG, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di conferimento, sui lavori effettuati e sui risultati ottenuti.

     2. Il titolare del permesso di prospezione entro un mese dalla scadenza del permesso deve presentare all'URIG una documentata relazione conclusiva sui risultati ottenuti.

 

     Art. 17. Decadenza del permesso di prospezione.

     1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, dichiara la decadenza del permesso di prospezione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a giorni trenta per le deduzioni del permissionario, quando questi:

     a) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;

     b) non corrisponde il diritto annuo di superficie o altro diritto o tributo;

     c) cede il permesso a terzi;

     d) non osserva le norme di sicurezza e le disposizioni delle autorità competenti;

     e) esegue operazioni di prospezione prima dell'autorizzazione;

     f) esegue le operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;

     g) esegue operazioni di prospezione non autorizzate;

     h) risulta inadempiente o con ingiustificato ritardo nell'attuazione del programma allegato alla domanda presentata.

     2. Nel caso di cui alla lettera h) del comma 1 viene altresì comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e, comunque, non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.

Titolo III

RICERCA

 

     Art. 18. Avvio del procedimento.

     1. Il programma dei lavori, allegato alla istanza di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa all'Assessorato dell'industria, da aprire allo scadere dei termini di cui al comma 2, che cura la pubblicazione dell'istanza nella GURS e ne dà comunicazione al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; ne dà altresì comunicazione alla Comunità Europea per la pubblicazione nella GUCE.

     2. Gli interessati possono presentare istanza di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. Le istanze pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.

     3. Il decreto di conferimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG, riportando per estratto il programma dei lavori approvato e le decisioni adottate.

     4. Nel corso del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni. Il relativo provvedimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG.

     5. Con rapporto tecnico motivato all'Assessore l'URIG può proporre modifiche alla forma ed estensione della superficie richiesta in permesso.

 

     Art. 19. Criteri di selezione tra domande concorrenti.

     1. La selezione tra domande di permessi di ricerca concorrenti è effettuata dall'Assessore sentito il Consiglio, in base ai seguenti criteri pubblicati nella GUCE:

     a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

     b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geosismiche e geofisiche nonché alle perforazioni previste;

     c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;

     d) modalità di svolgimento dei lavori anche riferite alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi;

     e) affidabilità tecnica ed economica dei richiedenti per la esecuzione del programma;

     f) carenze o inefficiente dimostrate dai richiedenti in altri titoli minerari.

     2. Non sono considerati nella valutazione dei programmi dei lavori gli impegni assunti in modo non vincolante. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

     3. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi, si tiene conto della capacità economica dei richiedenti, rapportata agli impegni programmati.

 

     Art. 20. Conferimento del permesso.

     1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato con decreto dell'Assessore sentito il Consiglio. L'efficacia del decreto è subordinata al pagamento del canone annuo di superficie. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si devono allegare:

     a) la planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;

     b) una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area sugli obiettivi della ricerca;

     c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di esplorazione meccanica che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

     2. Nel caso di permessi di ricerca che includano isole minori e/o tratti costieri della Sicilia l'Assessore può tenere conto, per la valutazione del programma presentato dal richiedente, anche dei lavori di ricerca e di perforazione esplorativa che il richiedente stesso dimostri di essere tenuto ad eseguire nel mare territoriale e/o nella piattaforma continentale, in forza di un permesso o concessioni rilasciati dall'Amministrazione dello Stato.

     3. Il decreto è notificato al permissionario attraverso l'URIG.

 

     Art. 21. Area del permesso - Programmi unitari.

     1. Il permesso di ricerca è rilasciato su una superficie continua tale da consentire il razionale sfruttamento del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati. Qualora il permesso includa isole minori costituenti il territorio della Regione, è consentito il raggruppamento in un unico permesso di ricerca di più isole tra loro o il raggruppamento di una o più di esse e di un tratto costiero della Sicilia, a condizione che la somma delle aree di terra ferma, raggruppate insieme, non superi il limite di 750 chilometri quadrati e le aree componenti siano inscrivibili entro un rettangolo avente area non superiore a 3.000 chilometri quadrati e rapporto tra lato maggiore e lato minore non inferiore ad un quinto. Il permissionario ha diritto a rinunciare a tutta o a parte dell'area concessa durante il periodo di vigenza del permesso, restando obbligato al pagamento del diritto annuo di superficie per il solo anno in corso.

     2. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che vi abbia rinunciato volontariamente, non può essere rilasciato altro permesso, per la stessa area, se non dopo tre anni dalla cessazione di quello precedente.

     3. L'Assessore può autorizzare, con proprio decreto, sentito il Consiglio, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi confinanti o finitimi, quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

     4. L'istanza per l'autorizzazione del programma unitario di lavoro deve essere presentata all'Assessorato dell'industria. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati. Detta autorizzazione rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari, relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

     5. La mancata attuazione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

     6. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell'Amministrazione regionale, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso.

     7. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non può comunque risultare tale da privare totalmente dell'uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.

     8. La riduzione è approvata con il decreto di proroga del permesso. Nel caso esso interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario, l'Amministrazione regionale procede contestualmente a ridurre le superfici relative.

 

     Art. 22. Durata.

     1. La durata del permesso di ricerca è di anni sei decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento nella GURS.

     2. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, da concedersi con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, se ha eseguito interamente il programma di lavori relativo al periodo decorso ed ha adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso, salvo documentati casi di forza maggiore.

     3. La domanda di proroga del permesso di ricerca deve essere presentata all'Assessore almeno novanta giorni prima della scadenza del periodo di ricerca autorizzato: alla domanda deve essere allegato il programma di dettaglio dell'ulteriore ricerca con il relativo preventivo di spesa. L'istruttoria della richiesta di proroga è analoga a quella di rilascio dell'originario permesso.

     4. L'area compresa nel permesso è automaticamente ridotta del venticinque per cento dell'area iniziale alla scadenza del primo periodo di anni sei e di un altro venticinque per cento dell'area originaria alla scadenza della prima proroga, deducendosi dal computo le aree che fossero state prima volontariamente rinunciate dal permissionario e quelle ottenute dallo stesso in concessione. La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal permissionario. Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua, comunque, deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 21. Non si effettua la riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 30 chilometri quadrati.

     5. Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori, che è tenuto ad eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso. Tale programma viene approvato con il decreto che conferisce la proroga, sentito il Consiglio.

     6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata con decreto dell'Assessore per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico finanziario particolareggiato relativo ai lavori che saranno effettuati nel periodo di proroga.

     7. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, l'Assessore, sentito il Consiglio, può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti.

 

     Art. 23. Obblighi del permissionario.

     1. Il decreto con cui è conferito il permesso di ricerca è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli obblighi cui il titolare medesimo è tenuto. In particolare il titolare del permesso deve:

     a) iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro sessanta mesi dal rilascio del permesso;

     b) informare ogni sei mesi l'URIG dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;

     c) conservare, a disposizione dell'URIG, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo, per tutto il periodo del titolo;

     d) fornire ai funzionari dell'Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie e i dati che venissero richiesti;

     e) dare svolgimento al programma dei lavori cui il decreto fa riferimento;

     f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare tipo, venissero impartite dall'URIG al fine di una adeguata esecuzione delle ricerche;

     g) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti, ad eccezione di quelli prodotti durante il periodo di accertamento della produzione mineraria.

     2. L'Assessore, previa istruttoria dell'URIG, può prorogare i termini di cui al comma 1, lettera a) su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura comunque a lui non imputabili per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque per un periodo non superiore ad un anno sia per l'inizio delle prospezioni che per l'inizio delle perforazioni.

 

     Art. 24. Canoni.

     1. I canoni superficiali, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono pagati anticipatamente per ogni anno di durata del permesso. Dell'avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione all'URIG.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in ordine alla determinazione dei canoni superficiali dei permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, si applicano anche per i permessi di ricerca per gas diversi dagli idrocarburi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri.

 

     Art. 25. Decadenza del permesso di ricerca.

     1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio, dichiara la decadenza del permesso di ricerca, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine, non inferiore a trenta giorni per le deduzioni del permissionario, in caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 23 e nei seguenti casi:

     a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;

     b) mancato pagamento del canone annuo di superficie;

     c) mancato inizio dei lavori nei termini prescritti;

     d) mancata richiesta della concessione di coltivazione nei termini previsti dall'articolo 26, comma 2;

     e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione e persistenza della stessa nonostante diffida;

     f) cessione parziale o totale del permesso senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 5;

     g) estrazione ed utilizzazione delle sostanze minerali senza averne autorizzazione;

     h) inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal disciplinare.

Titolo IV

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

 

     Art. 26. Conferimento della concessione.

     1. Al titolare del permesso che abbia rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

     2. La domanda di concessione, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, deve essere presentata all'Assessore, a pena di decadenza, entro il termine massimo di un anno dalla data di riconoscimento da parte dell'URIG del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma 1.

     3. Il programma indica il termine entro cui si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla produzione.

     4. La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio. Con lo stesso decreto è determinata l'estensione provvisoria dell'area, è approvato il programma di sviluppo e di produzione del campo ed anche il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione. L'estensione definitiva viene determinata con successivo decreto, su proposta dell'URIG.

     5. Il decreto è notificato al concessionario attraverso l'URIG, previo pagamento del canone annuo di superficie e dell'imposta di registro a tassa fissa e previa trascrizione presso gli uffici dei registri immobiliari competenti. Dell'avvenuto pagamento il concessionario dà tempestiva comunicazione all'URIG.

     6. Su richiesta dei titolari dei permessi può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree libere da vincolo minerario e in caso di concorso su tali aree di una richiesta di concessione con un'istanza di permesso di ricerca, viene data priorità al richiedente la concessione per la porzione di area libera strettamente corrispondente all'estensione del giacimento.

 

     Art. 27. Durata.

     1. La durata della concessione non può superare venti anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento.

     2. Tre anni prima del termine di scadenza, il concessionario ha diritto a una proroga massima di anni dieci se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.

     3. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, possono essere accordate al concessionario, oltre la proroga di cui al comma 2, una o più proroghe di anni cinque ciascuna, se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

 

     Art. 28. Area.

     1. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

     2. Nel corso della vigenza della concessione, il titolare, con apposita istanza all'Assessorato dell'industria, può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca se questo sia ancora vigente.

     3. L'ampliamento è accordato con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.

     4. Nel corso della vigenza della concessione, il concessionario può rinunciare a parte dell'area accordata; in tal caso presenta apposita istanza analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ampliamento di cui al comma 2.

 

     Art. 29. Obblighi del concessionario.

     1. Il decreto con cui è conferita la concessione di coltivazione è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli obblighi cui lo stesso è tenuto. In particolare il titolare della concessione deve:

     a) informare ogni tre mesi l'URIG sull'andamento dei lavori in corso, sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ricerche nell'ambito della concessione e dei risultati ottenuti;

     b) ottemperare alle disposizioni di legge ed effettuare la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori;

     c) comunicare all'Assessore le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che lo stesso richieda;

     d) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

     e) osservare le disposizioni previste nel decreto di concessione e le prescrizioni impartite dall'URIG.

 

     Art. 30. Canoni e aliquote.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni superficiali e l'aliquota di prodotto, pari al 7 per cento della produzione ottenuta, stabiliti dall'articolo 20, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativi alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi si applicano alle concessioni di coltivazione di gas diversi dagli idrocarburi.

     2. E' abrogata la lettera d), del comma 2, dell'articolo 20, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     3. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

     4. Per ciascuna concessione di coltivazione, il rappresentante comunica mensilmente all'URIG i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascun titolare. Il rappresentante è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate a consumo, ferma restando la facoltà dell'URIG di disporre accertamenti sulle produzioni ottenute. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, il rappresentante comunica all'URIG i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.

     5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati come media ponderale dei prezzi di vendita fatturati nell'anno di riferimento. In caso di contitolarità, i valori unitari dell'aliquota sono determinati, per ciascun titolare della concessione, come media ponderale dei prezzi di vendita dal medesimo fatturati nell'anno di riferimento.

     6. Per produzioni con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai titolari può essere riconosciuta dall'Assessorato dell'industria, su documentata istanza, sentito il Consiglio, una detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti. Tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti. L'incidenza delle spese sostenute per l'acquisto del flussante va detratta dal valore unitario dell'aliquota di cui al comma 4.

     7. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 8, per tutte le concessioni di coltivazioni di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute sulla base delle quote di produzione spettanti e del valore calcolato in base al comma 5. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote e di quanto dovuto rispettivamente alla Regione e ai comuni.

     8. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai comuni interessati.

     9. I versamenti dovuti alla Regione sono effettuati in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata corrispondente. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

     10. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette all'Assessorato dell'industria e all'URIG copia del prospetto di cui al comma 7, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'URIG comunica alla Regione e ai comuni interessati il valore complessivo delle aliquote spettanti.

     11. Resta ferma la facoltà dell'Assessore, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti.

     12. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40 per cento della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.

     13. [4].

 

     Art. 31. Programmi provvisori.

     1. Qualora a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove di produzione o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dal titolare, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessari nonché il tempo previsto per la loro realizzazione.

     2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dall'Assessore, sentito il Consiglio.

 

     Art. 32. Campi marginali.

     1. Sono definiti campi marginali i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che, alle correnti condizioni di mercato dei prodotti petroliferi, non consentano una remunerazione adeguata degli investimenti.

     2. I campi di cui al comma 1 sono definiti marginali con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, a seguito di apposita istanza del titolare, corredata di idonea documentazione comprovante la marginalità. Per gli stessi l'Assessore può accordare, sentito il Consiglio, riduzioni dell'aliquota di cui all'articolo 30, fino ad un massimo del 50 per cento.

 

     Art. 33. Decadenza della concessione.

     1. L'Assessore, con proprio decreto, sentito il Consiglio, dichiara la decadenza della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a 30 giorni per le deduzioni del concessionario, nell'ipotesi regolata dall'articolo 7 e nei seguenti altri casi:

     a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;

     b) mancato pagamento del canone annuo di superficie e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

     c) inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 29;

     d) mancato svolgimento del programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

     e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione;

     f) persistenza dell'attività nonostante diffida;

     g) sospensione non autorizzata della produzione del giacimento protratta per oltre sei mesi;

     h) mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Assessorato dell'industria;

     i) variazione della produzione media della concessione, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica;

     l) trasferimento parziale o totale della concessione senza autorizzazione preventiva;

     m) mancata osservanza degli altri obblighi per l'inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la decadenza.

     2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 viene comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e comunque non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.

 

     Art. 34. Vettoriamento del gas naturale.

     1. Per la costruzione e l'esercizio delle condotte di trasporto delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, prodotte nel territorio della Regione, destinate al vettoriamento del minerale dal centro di raccolta e trattamento del campo minerario sino ai centri di trasformazione o di stoccaggio o di utilizzazione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle concessioni minerarie disciplinate dalla presente legge.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le condotte di convogliamento delle sostanze minerali dai pozzi di estrazione ai centri di trattamento, alle condotte di adduzione di minerale e ai depositi in sottosuolo ed a tutte quelle condotte costituenti parte integrante della rete di distribuzione del gas urbano. Non sono altresì assoggettabili al regime di concessione le condotte metanifere aventi derivazione dal tratto di gasdotto "transmediterraneo", attraversante il territorio della Regione siciliana e destinate al convogliamento di gas nazionale od estero alle varie utenze siciliane. Queste ultime condotte metanifere, laddove richiesto, sono utilizzate come ricettore del gas proveniente, attraverso condotte in concessione, da eventuali campi minerari viciniori.

     3. La concessione per l'esercizio delle condotte di cui al comma 1 è accordata con preferenza al titolare della concessione mineraria da cui le stesse traggono origine.

     4. Le modifiche al tracciato delle condotte nonché l'apertura di nuovi punti di immissione e di erogazione sono autorizzate dall'autorità concedente.

     5. Per le concessioni di cui al comma 1 è dovuto un canone da determinarsi nello stesso decreto di concessione, sentito l'Assessore alla presidenza ed il Consiglio, per un importo massimo di lire 0,5 per metro cubo.

Titolo V

STOCCAGGIO

 

     Art. 35. Stoccaggio temporaneo.

     1. I giacimenti di idrocarburi in concessione possono essere utilizzati, con decreto dell'Assessore, per il deposito temporaneo di idrocarburi anche prodotti altrove, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per lo stoccaggio.

     2. Il programma dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi, per il quale è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del comma 1, può essere modificato per renderlo compatibile con le operazioni di stoccaggio, purché non risultino pregiudicati il regolare esercizio della coltivazione e la determinazione degli idrocarburi estratti dal giacimento, per i quali resta invariata la disciplina relativa ai canoni di produzione da corrispondere alla Regione.

     3. Quando la concessione di coltivazione di un giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente, il titolare ha diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della concessione di stoccaggio, se ha adempiuto gli obblighi di legge.

     4. La concessione di stoccaggio è accordata al titolare della concessione di coltivazione sullo stesso giacimento.

 

     Art. 36. Conferimento della concessione di stoccaggio.

     1. Nel caso di giacimenti di idrocarburi esauriti o di formazioni geologiche comunque idonee, il deposito in sottosuolo di idrocarburi può essere accordato dall'Assessore con apposito provvedimento di concessione. La durata della concessione di stoccaggio è di venti anni. La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni ciascuno, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

     2. L'istanza per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio è presentata all'Assessore e deve essere corredata:

     a) di una planimetria dell'area per la quale è richiesta la concessione di stoccaggio in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;

     b) di una relazione tecnica sulle condizioni del giacimento che ne dimostri l'utilizzabilità ai fini dello stoccaggio;

     c) di un programma tecnico dell'attività che il richiedente si propone di svolgere con l'indicazione delle previsioni di spesa relative al programma.

     3. Per il rilascio e l'esercizio delle concessioni di cui ai precedenti commi si applicano, ove compatibili, le norme vigenti in materia di concessioni di coltivazione.

 

     Art. 37. Obblighi del concessionario.

     1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il concessionario è tenuto a presentare all'URIG il programma di stoccaggio che intende svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di prodotto previsti nelle fasi di immissione e di erogazione.

     2. Il programma di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di idrocarburi immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

     3. Il concessionario deve, in qualsiasi momento, fornire all'URIG notizie di carattere economico e tecnico eventualmente richieste.

     4. Il titolare di concessione di stoccaggio in un'area in cui insistono permessi di ricerca o concessioni di coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per non ostacolare o, comunque, compromettere lo svolgimento di altre attività. Analogo obbligo è stabilito dall'Amministrazione regionale a carico dei titolari dei predetti permessi o concessioni.

     5. In aggiunta agli obblighi imposti dal provvedimento di concessione e dalla presente legge il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni particolari che l'amministrazione concedente ritenesse di imporre, ai fini della tutela dei giacimenti, della conservazione dell'equilibrio idrogeologico nel sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestatesi durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.

 

     Art. 38. Canoni e aliquote.

     1. I canoni per le concessioni di stoccaggio sono così determinati:

     a) concessioni di stoccaggio insistenti sulle relative concessioni di coltivazione: lire 40.000 per chilometro quadrato;

     b) concessioni di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: lire 80.000 per chilometro quadrato.

 

     Art. 39. Cessazione della concessione.

     1. La concessione di stoccaggio cessa nei casi e secondo le procedure di cui all'articolo 12.

     2. La decadenza di concessione di coltivazione comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.

     3. Alla cessazione della concessione di stoccaggio o della concessione di coltivazione di un giacimento utilizzato come deposito, l'URIG può assegnare, a richiesta del concessionario cessante, un termine per l'asportazione degli idrocarburi immessi.

Titolo VI

GEOTERMIA

 

     Art. 40. Durata del permesso di ricerca e della concessione a scopo energetico.

     1. Il permesso di ricerca a scopo energetico delle risorse geotermiche può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

     2. La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

     3. La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.

     4. Per il rilascio e l'esercizio del permesso e della concessione, si applicano le norme della presente legge relative ai permessi di ricerca e concessioni di coltivazione.

     5. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere accordati anche a più soggetti in contitolarità solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi.

     6. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti di terzi.

 

     Art. 41. Rinvenimento di idrocarburi.

     1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi o gas diversi dagli idrocarburi ne deve essere data immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria.

     2. Ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo, ai fini dello sfruttamento industriale, l'URIG, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

     3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione dell'Assessore, sentito l'URIG, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

     4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi o di altri gas dia luogo al rilascio di un nuovo titolo minerario per gli stessi ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette ed indirette sostenute ai sensi del Titolo IV.

 

     Art. 42. Canoni per la geotermia.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il titolare del permesso di ricerca o della concessione deve corrispondere un canone annuo anticipato così determinato:

     a) permesso di ricerca lire 40.000 per kmq;

     b) concessione di coltivazione lire 80.000 per kmq.

     2. In caso di produzione di energia elettrica sono dovuti i seguenti canoni:

     a) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione;

     b) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico ai comuni nel cui territorio ricade il campo geotermico coltivato proporzionalmente all'area di ogni singolo comune nel caso in cui il giacimento ricada nel territorio di due o più comuni;

     c) per usi diversi dalla produzione di energia elettrica è dovuto il canone di lire una per l'equivalente energia termica prodotta.

     3. Il gettito dei contributi ai comuni è vincolato ed è tassativamente destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti, nonché al riassetto e sviluppo socio-economico anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 43. Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico.

     1. La richiesta per l'ottenimento della concessione deve essere corredata di uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate possano comportare e delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. A cura dell'Assessorato dell'industria tale studio viene trasmesso alle amministrazioni regionali dell'agricoltura e foreste, alle sovrintendenze, nonché ai comuni interessati che esprimono parere vincolante entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

     3. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 44. Norme transitorie.

     1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle leggi regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati per la loro attuale estensione, mentre la loro vigenza è adeguata ai tempi stabiliti rispettivamente dagli articoli 22 e 27. I termini di adempimento degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) si applicano ai permessi di ricerca vigenti.

     2. Le disposizioni in materia di proroga introdotte dalla presente legge si applicano alle scadenze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'istituto della contitolarità, su richiesta degli interessati, può essere applicato anche ai permessi e alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 45. Riservatezza comunicazione dati.

     1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati. I dati e le notizie relativi a permessi e concessioni revocati, scaduti o rinunciati o concernenti aree restituite a norma dell'articolo 21, comma 3, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dai rispettivi titoli.

     2. Alla cessazione di un titolo minerario, il titolare trasmette all'Assessorato dell'industria una relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area, corredata delle linee sismiche maggiormente significative, nonché dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto. La relazione nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo due anni dalla cessazione del titolo stesso. I dati del permesso sono messi a disposizione del titolare per la consultazione ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma di diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.

 

     Art. 46. Leggi e norme abrogate.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e la legge regionale 24 luglio 1958, n. 18.

     2. Per le sostanze minerali disciplinate dalla presente legge, non si applicano le norme non compatibili contenute nella legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, nella legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2, nella legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 e nel D.P.R.S. 15 luglio 1958, n. 7.

 

     Art. 47.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 8 agosto 1960, n. 35.

[2] Aggiunge un comma all'art. 5 della L.R. 8 agosto 1960, n. 35.

[3] Sostituisce l'originario secondo comma dell'art. 5 della L.R. 8 agosto 1960, n. 35.

[4] Modifica il comma 4, art. 20 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.