§ 3.6.28 - L.R. 4 aprile 1956, n. 23.
Norme di polizia mineraria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 cave e miniere
Data:04/04/1956
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Le norme di polizia mineraria contenute nella presente legge si applicano ai lavori delle miniere, ricerche minerarie, cave
Art. 2.      I lavori indicati nell'articolo precedente debbono essere eseguiti in modo da garantire efficacemente la sicurezza e la salute delle persone; non recare pregiudizio alla razionale ed adeguata [...]
Art. 3.      Presso ogni miniera o cava che impieghi almeno 50 operai sono nominati due addetti alla sicurezza, uno designato dall'imprenditore ed uno eletto dagli operai, col compito di coadiuvare la [...]
Art. 4.      Il Corpo delle miniere
Art. 5.      La vigilanza per l'applicazione delle norme riguardanti i posti di salvataggio e di pronto soccorso è affidata al Corpo delle miniere.
Art. 6.      Qualora l'ingegnere capo ravvisi la necessità di particolari provvedimenti, ai fini della tutela della sicurezza, della salute delle persone, nonché della razionale ed adeguata utilizzazione del [...]
Art. 7.      Contro le determinazioni dell'ingegnere capo, di cui all'articolo precedente, l'esercente può avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla notifica, all'Assessore all'industria ed al commercio.
Art. 8.      Qualora l'ingegnere capo riconosca che i lavori di miniere; ricerche, cave o torbiere vicine, mettano in pericolo la reciproca sicurezza, egli può ordinare, salve le altre prescrizioni previste [...]
Art. 9.      Qualora un sondaggio od uno scavo per la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali sia situato in vicinanza di strade pubbliche, costruzioni, impianti, corsi di acqua, sorgenti, condutture [...]
Art. 10.      Gli eventuali danni derivanti dai lavori previsti nell'articolo precedente, nonché quelli derivanti da inosservanza delle norme dell'art. 2 devono essere risarciti dall'esercente della miniera, [...]
Art. 11.      Nei casi d'infortuni classificati gravi dal regolamento, e quando si verifichino circostanze eccezionali che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, degli edifici, delle strade e dei [...]
Art. 12.      Per le opere di salvataggio e quelle necessarie a prevenire pericoli imminenti, gli esercenti di miniere, ricerche e cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione i mezzi ed il personale di [...]
Art. 13.      All'esecuzione dei provvedimenti emanati in base alla presente legge, l'ingegnere capo, in caso di inadempienza da parte degli interessati, può provvedere d'ufficio, a spese degli stessi.
Art. 14.      Le determinazioni dell'ingegnere capo, agli effetti della presente legge, vengono notificate agli esercenti mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo dei sindaci dei [...]
Art. 15.      Nei casi di resistenza all'esecuzione di provvedimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento l'ingegnere capo, indipendentemente dall'azione penale, può vietare in tutto o in parte la [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle [...]
Art. 18.      Sono abrogate le disposizioni di polizia mineraria in contrasto con quelle contenute nella presente legge.


§ 3.6.28 - L.R. 4 aprile 1956, n. 23.

Norme di polizia mineraria.

(G.U.R. 4 aprile 1956, n. 24).

 

Art. 1.

     Le norme di polizia mineraria contenute nella presente legge si applicano ai lavori delle miniere, ricerche minerarie, cave [1] e torbiere, nonché a quelli degli impianti di arricchimento e di trasformazione delle sostanze minerali, annessi alle lavorazioni stesse.

     Alle stesse norme, in quanto applicabili, sono altresì soggetti i lavori di scavo in sotterraneo, non aventi finalità minerarie. Denunzia dei lavori di scavo di cui sopra dovrà essere fatta all'ingegnere capo del distretto minerario, a cura dell'imprenditore, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

 

     Art. 2.

     I lavori indicati nell'articolo precedente debbono essere eseguiti in modo da garantire efficacemente la sicurezza e la salute delle persone; non recare pregiudizio alla razionale ed adeguata utilizzazione del giacimento ed evitare nocumento agli edifici, strade, sorgenti, corsi d'acqua, condutture e manufatti in genere, pubblici e privati.

 

     Art. 3.

     Presso ogni miniera o cava che impieghi almeno 50 operai sono nominati due addetti alla sicurezza, uno designato dall'imprenditore ed uno eletto dagli operai, col compito di coadiuvare la direzione per l'applicazione delle norme di sicurezza, attraverso suggerimenti e segnalazioni, atti a garantire la incolumità e la salute dei lavoratori.

     Tali suggerimenti e segnalazioni sono riportati su un apposito registro che dovrà essere tenuto sul posto del lavoro ed esibito ai funzionari del distretto minerario.

     Gli addetti alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 4.

     Il Corpo delle miniere [2] vigila sulla osservanza della presente legge e delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del successivo art. 17.

     I funzionari tecnici del Corpo delle miniere e gli altri pubblici funzionari, a ciò delegati dall'Assessore all'industria ed al commercio, hanno facoltà di visitare ed ispezionare tutti i lavori e gli impianti delle miniere, delle ricerche minerarie, delle cave e delle torbiere, nonché degli stabilimenti annessi.

     Gli esercenti e i dirigenti di queste hanno l'obbligo di agevolare tali visite ed ispezioni, apprestando anche i mezzi locali di trasporto e di fornire i dati e le informazioni richiesti dai detti funzionari per l'adempimento del loro ufficio.

     Nel caso di rifiuto i suddetti tecnici sono assistiti, a richiesta, dalle autorità locali di P.S.

 

     Art. 5.

     La vigilanza per l'applicazione delle norme riguardanti i posti di salvataggio e di pronto soccorso è affidata al Corpo delle miniere.

     Il Corpo delle miniere concorre, altresì, alla vigilanza per la applicazione delle norme sull'igiene del lavoro nelle miniere. Nello svolgimento di tali compiti può avvalersi della consulenza tecnica di medici specialisti.

 

     Art. 6.

     Qualora l'ingegnere capo ravvisi la necessità di particolari provvedimenti, ai fini della tutela della sicurezza, della salute delle persone, nonché della razionale ed adeguata utilizzazione del giacimento, adotta i provvedimenti stessi con propria determinazione, dopo aver sentito i dirigenti e gli addetti alla sicurezza ed esperito le opportune indagini.

     Nel caso in cui l'irregolare condotta dei lavori dipenda dalla imperizia o dall'insufficienza del personale dirigente o sorvegliante, l'ingegnere capo può imporre all'esercente l'obbligo di sostituire od integrare il personale medesimo assegnandogli all'uopo un congruo termine.

     Nel caso di pericolo alle persone o alle cose, i funzionari tecnici del Corpo delle miniere possono impartire, di loro iniziativa, in via provvisoria, prescrizioni di carattere urgente, mediante comunicazioni scritte all'esercente o al personale dirigente o sorvegliante.

     Le prescrizioni definitive sono emanate e comunicate entro dieci giorni dalle prime, dall'ingegnere capo, sentito l'esercente. Le determinazioni dell'ingegnere capo sono affisse all'albo della miniera, ricerca, cava o torbiera.

 

     Art. 7.

     Contro le determinazioni dell'ingegnere capo, di cui all'articolo precedente, l'esercente può avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla notifica, all'Assessore all'industria ed al commercio.

     Può anche ricorrere qualsiasi lavoratore addetto alla miniera, ricerca, cava o torbiera, entro dieci giorni dalla data dell'affissione del provvedimento stesso.

     Sul ricorso decide l'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

     Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.

 

     Art. 8.

     Qualora l'ingegnere capo riconosca che i lavori di miniere; ricerche, cave o torbiere vicine, mettano in pericolo la reciproca sicurezza, egli può ordinare, salve le altre prescrizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui al successivo art. 17 nonché dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, che i lavori siano assoggettati, in tutto o in parte, a direzione unica.

     Sentiti gli interessati, l'ingegnere capo fissa un termine per la nomina del direttore, per la redazione di un programma di esercizio e per un accordo sulla ripartizione delle spese relative alla direzione unica e all'erogazione dei fondi necessari.

     Scaduto infruttuosamente il termine prescritto, l'ingegnere capo, con propria determinazione, nomina il direttore e stabilisce la quota di spese da sostenersi da ciascun interessato, nonché il deposito di una congrua somma presso la Cassa regionale.

     Contro la determinazione dell'ingegnere capo che impone la direzione unica, è ammesso ricorso ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 7.

     Le controversie inerenti alla ripartizione delle spese sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

 

     Art. 9.

     Qualora un sondaggio od uno scavo per la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali sia situato in vicinanza di strade pubbliche, costruzioni, impianti, corsi di acqua, sorgenti, condutture e manufatti in genere, l'ingegnere capo, sentiti, ove occorra, altri organi pubblici, può prescrivere i provvedimenti che ritiene opportuni per la sicurezza.

     L'ingegnere capo può altresì disporre il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni, da farsi presso la Cassa regionale.

 

     Art. 10.

     Gli eventuali danni derivanti dai lavori previsti nell'articolo precedente, nonché quelli derivanti da inosservanza delle norme dell'art. 2 devono essere risarciti dall'esercente della miniera, ricerca, cava e torbiera, nella misura provvisoriamente determinata dall'ingegnere capo, il quale, ove occorra, può consultare all'uopo un perito.

     Le controversie relative a tale determinazione sono decise dalla autorità giudiziaria.

 

     Art. 11.

     Nei casi d'infortuni classificati gravi dal regolamento, e quando si verifichino circostanze eccezionali che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, degli edifici, delle strade e dei corsi d'acqua, o l'integrità dei giacimenti, l'esercente o il personale dirigente e sorvegliante ne deve immediatamente informare l'ingegnere capo del distretto minerario il quale, qualora l'esercente non lo faccia, ordina direttamente le opere di salvataggio e quelle di prevenzione dei pericoli e ne informa l'Assessore all'industria ed al commercio.

 

     Art. 12.

     Per le opere di salvataggio e quelle necessarie a prevenire pericoli imminenti, gli esercenti di miniere, ricerche e cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione i mezzi ed il personale di cui possono disporre.

     In caso di rifiuto, l'ingegnere capo ed i funzionari tecnici del Corpo delle miniere hanno facoltà di disporre la requisizione dei mezzi ritenuti necessari. I corrispondenti indennizzi sono a carico dell'esercente della miniera, ricerca o cava soccorsa.

     In caso di urgenza ed assenza dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere, il sindaco adotta i provvedimenti indispensabili.

 

     Art. 13.

     All'esecuzione dei provvedimenti emanati in base alla presente legge, l'ingegnere capo, in caso di inadempienza da parte degli interessati, può provvedere d'ufficio, a spese degli stessi.

     La nota di tali spese, nonché di quelle indicate nell'art. 12, è resa esecutiva con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, ed è riscossa dall'esattore delle imposte dirette con procedura privilegiata.

     Contro la determinazione dell'ingegnere capo è ammesso ricorso all'Assessore all'industria e commercio, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 7.

     Nella legge per il bilancio saranno stanziate le somme da mettere a disposizione degli uffici minerari distrettuali per le anticipazioni.

 

     Art. 14.

     Le determinazioni dell'ingegnere capo, agli effetti della presente legge, vengono notificate agli esercenti mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo dei sindaci dei comuni dove gli esercenti stessi hanno eletto domicilio.

 

     Art. 15.

     Nei casi di resistenza all'esecuzione di provvedimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento l'ingegnere capo, indipendentemente dall'azione penale, può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 17.

     Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge per disciplinare: l'organizzazione interna dei servizi di sicurezza delle miniere, cave e torbiere; la procedura per l'emanazione dei provvedimenti da parte dell'autorità mineraria, la prevenzione degli infortuni sia in genere che specificamente per i vari servizi delle lavorazioni; l'igiene del lavoro; il pronto soccorso; l'organizzazione del salvataggio; l'accertamento delle infrazioni e quanto altro attiene alla sicurezza delle persone e delle cose nelle lavorazioni minerarie e di cava ed alla tutela dei giacimenti.

 

     Art. 18.

     Sono abrogate le disposizioni di polizia mineraria in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

 

 


[1] V. L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

[2] V. L.R. 8 agosto 1960, n. 35.

[3] Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. Corte cost. n. 68 del 1963.