§ 1.4.126 - L.R. 15 maggio 1991, n. 21.
Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione delle leggi regionali 12 febbraio 1988, n. 2, e 9 agosto 1988, n. 21, e successive modificazioni, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:15/05/1991
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. I comuni e le province regionali possono procedere ad assunzioni, usufruendo delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, sino al 31 dicembre 1991.
Art. 2.      1. All'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 1 provvederà la Regione, secondo le modalità e le condizioni fissate dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 21. salvo l'obbligo per l'ente [...]
Art. 3.      1. I comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989. n. 144, possono procedere alla [...]
Art. 4.      1. La Regione provvede al documentato rimborso degli oneri a carico di comuni, che versino in stato di disavanzo, conseguenti ad assunzioni di personale effettuate in attuazione e nei limiti [...]
Art. 5.      1. Il termine di adozione degli statuti delle province regionali, previsto dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, concernente «Istituzione della provincia regionale», è [...]
Art. 6.      1. Per le finalità di cui alla presente legge il capitolo 18705 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1991 viene incrementato di lire 25000 milioni e di lire 97.000 milioni per [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      1. L'onere complessivo di lire 219.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire [...]
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.126 - L.R. 15 maggio 1991, n. 21.

Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione delle leggi regionali 12 febbraio 1988, n. 2, e 9 agosto 1988, n. 21, e successive modificazioni, relative all'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale negli enti locali.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1.

     1. I comuni e le province regionali possono procedere ad assunzioni, usufruendo delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, sino al 31 dicembre 1991.

     2. La percentuale dei posti vacanti finanziabili fino alla quinta qualifica funzionale delle amministrazioni provinciali e comunali è elevata al 60%, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 1 provvederà la Regione, secondo le modalità e le condizioni fissate dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 21. salvo l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne l'onere, man mano che si rendano vacanti posti di organico.

     2. Per i comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'onere derivante dal comma 1 dell'articolo 1 viene posto a carico della Regione. I posti finanziati si aggiungono a quelli della pianta organica rideterminata.

 

     Art. 3.

     1. I comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989. n. 144, possono procedere alla copertura di posti con onere a carico della Regione entro i limiti previsti dalle vigenti norme regionali assumendo come base del calcolo le piante organiche alla data del 2 febbraio 1988.

     2. I posti di cui al comma 1 si aggiungono a quelli della pianta organica rideterminata.

 

     Art. 4.

     1. La Regione provvede al documentato rimborso degli oneri a carico di comuni, che versino in stato di disavanzo, conseguenti ad assunzioni di personale effettuate in attuazione e nei limiti della autorizzazione contenuta nell'articolo 20 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 153, e nelle successive disposizioni finanziarie statali annuali, che non siano stati coperti da trasferimenti statali o regionali.

 

     Art. 5.

     1. Il termine di adozione degli statuti delle province regionali, previsto dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, concernente «Istituzione della provincia regionale», è prorogato al 20 dicembre 1991.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge il capitolo 18705 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1991 viene incrementato di lire 25000 milioni e di lire 97.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

 

     Art. 7. [1]

     1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli enti locali, anche in relazione alle funzioni decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, gli enti locali istituiscono nel proprio bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, un apposito "Fondo" finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento dei servizi.

     2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata con l'attribuzione al fondo medesimo di una quota pari al 4 per cento delle risorse economiche impegnate per trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico del bilancio della Regione, nel penultimo anno precedente, con eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi, alla spesa per servizi socio-assistenziali, alle risorse assegnate per il fondo occupazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 ed ai finanziamenti per opere pubbliche. A tal uopo gli enti locali provvedono all'assegnazione contestuale della suddetta quota delle risorse trasferite dalla Regione al fondo di cui al comma 1 [2].

     3. L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma 1 dovrà essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli enti locali di un apposito piano per il quale sia prevista l'effettiva partecipazione del personale. Il piano è unico, deve comprendere la previsione della spesa e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di progetti espressamente mirati ad obiettivi specifici di efficienza, razionalità e trasparenza.

     4. Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da realizzarsi attraverso il suddetto piano, potrà riguardare altresì la formazione, la qualificazione e l'arricchimento professionale dei dipendenti, con l'individuazione di incentivi direttamente connessi ai risultati conseguiti.

     5. Gli enti locali che, a seguito di contrattazione decentrata, abbiano adottato il piano di cui al comma 3 sono autorizzati ad erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione del suddetto piano, un incentivo economico di importo fino al 60 per cento di quello stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17. Per il personale appartenente alla prima, seconda, terza, quarta qualifica funzionale, l'incentivo sarà commisurato, rispettivamente, al 50 per cento, 70 per cento, 80 per cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica funzionale.

     6. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fissa, con proprio decreto e con cadenza biennale, le modalità, i criteri ed i parametri per gli adempimenti di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia.

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Per il biennio 1991-92 il fondo straordinario istituito dall'articolo 47 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è destinato, fino al 60% del relativo stanziamento, al finanziamento di progetti speciali, anche ad integrazione di progetti e programmi dello Stato, per l'attuazione di iniziative di prevenzione primaria e secondaria da attivarsi nelle aree a maggiore rischio.

 

     Art. 9.

     1. L'onere complessivo di lire 219.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 194.000 milioni, nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - codice 31.11 «Fondo per l'occupazione» e, quanto a lire 25.000 milioni, nel progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

     2. All'onere di lire 25.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1991 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[2] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.