§ 3.2.43 - L.R. 5 agosto 1982, n. 86.
Provvedimenti urgenti per il settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:05/08/1982
Numero:86


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende serricole singole o associate che abbiano subìto danni a causa dell'esaurimento dei pozzi per effetto dell'abbassamento o salinazione della falda freatica, possono essere [...]
Art. 2.      A favore dei conduttori di aziende ortoflorofrutticole a prevalente indirizzo serricolo comunque associati nel promuovere iniziative volte al reperimento di acque sotterranee o superficiali ed [...]
Art. 3.      Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua per fini irrigui nelle serre e ridurre i consumi unitari, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi [...]
Art. 4.      Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presenterà alla competente Commissione legislativa [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dall'art. 20 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, per il biennio 1982-1983, l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni di cui lire 8.000 milioni per [...]
Art. 6.      Per le finalità di cui all'art. 39 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.
Art. 7.      Per le finalità di cui all'art. 34 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 8.      Allo scopo di qualificare e valorizzare la produzione e la commercializzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove, nei [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì può essere costituito ad iniziativa dei comuni, i cui territori risultino indicati nel decreto previsto dal [...]
Art. 11.      Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a finanziare:
Art. 12.      Le associazioni di produttori di uva da tavola Italia, anche in base a quanto previsto dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 81, possono realizzare interventi finalizzati a:
Art. 13.      Ai sensi e per gli effetti del presente titolo l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad effettuare a carico del proprio bilancio interventi atti ad agevolare le utilizzazioni [...]
Art. 14.      Allo scopo di aprire sbocchi commerciali all'uva da tavola Italia prodotta nei territori delle province di Agrigento e di Caltanissetta la Siciltrading S.p.a. è autorizzata ad effettuare prove [...]
Art. 15.      L'Istituto regionale della vite e del vino, tramite le cantine sperimentali di Noto e Milazzo e/o istituzioni scientifiche a carattere pubblico regionali e nazionali, è autorizzato ad effettuare [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Al fine di dotare le aziende viticole, ricadenti nei territori delimitati come previsto dall'art. 9 e successive aggiunte e modificazioni, delle infrastrutture e degli approvvigionamenti irrigui [...]
Art. 18.      Per la realizzazione di impianti di lavorazione, confezionamento, commercializzazione e vendita collettiva dell'uva da tavola e di linee connesse per la trasformazione e la conservazione del [...]
Art. 19.      Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende viticole ricadenti nei territori di cui al [...]
Art. 20.      In attesa della delimitazione dei territori comunali interessati alla coltura dell'uva da tavola Italia di Canicattì, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per [...]
Art. 21.      Per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui all'art. 10 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni [...]
Art. 23.      Per la costruzione, il completamento di strade rurali di uso pubblico e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a dell'art. 3 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, è [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 27.000 milioni, di cui lire 17.000 [...]
Art. 25.      Al fine di perequare le condizioni di esercizio delle cooperative- cantine sociali e dei loro consorzi che siano in attività e che abbiano iniziato i lavori a partire dal 1970 per impianti [...]
Art. 26.      Nei territori delle isole minori dove in atto non esiste alcuna struttura cooperativa per il conferimento delle uve prodotte e la lavorazione e conservazione del vino, la Regione, in deroga alle [...]
Art. 27.      Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è ulteriormente incrementato della somma di [...]
Art. 28.      Per le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 70 milioni.
Art. 29.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, le aziende agricole della provincia di Palermo che, nell'annata 1980-1981, hanno coltivato cereali, rientrano fra quelle [...]
Art. 30.      Le disposizioni contenute nell'art. 21 della L.R. 30 marzo 1981, n. 37 sono abrogate.
Art. 31.      Alle associazioni di produttori, giuridicamente riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, e operanti nella fascia tirrenica della Sicilia occidentale, che nel periodo 15 aprile-15 [...]
Art. 32.      La concessione dei benefici previsti dalla lett. a dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1982 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 [...]
Art. 33.      In favore delle:
Art. 34.      Alla concessione dei benefici di cui al precedente articolo provvede l'I.R.C.A.C. al quale le cooperative e loro consorzi dovranno presentare entro il termine di giorni trenta dall'entrata in [...]
Art. 35.      Al fine di consentire l'integrale ripianamento delle passività compresi gli interessi a maturare dalla data di entrata in vigore della presente e fino alla data di concessione del finanziamento [...]
Art. 36.      Le cooperative e consorzi sono obbligati a versare all'I.R.C.A.C., entro cinque giorni dal relativo incasso, i crediti e i contributi inerenti alla gestione della campagna cui si riferiscono le [...]
Art. 37.      Per le finalità di cui al punto a dell'art. 33 è stanziata in favore dell'I.R.C.A.C. la somma di lire 41.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982, così ripartita:
Art. 38.      Gli enti beneficiari delle agevolazioni previste dai precedenti artt. 33, 34, 35, 36 e 37 che si rendono inadempienti nel pagamento anche di una sola rata nei mutui di cui alle lett. b del [...]
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.      Gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a consentire, alle aziende agricole che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 7 della L.R. 6 maggio [...]
Art. 41.      I benefici della proroga di cui all'art. 7 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, tenuto conto dei prolungati eccezionali periodi di siccità, si estendono ai prestiti agrari contratti dalle aziende [...]
Art. 42.      L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rateizzare in quattro rate annuali di uguale importo, con pagamento a partire dal 30 maggio 1983, le cambiali agrarie relative a prestiti di [...]
Art. 43.      I benefici della proroga di cui all'art. 8 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, si estendono ai prestiti agrari di conduzione concessi dall'ESA per l'annata 1981-82 in essere alla data di entrata in [...]
Art. 44.      Le domande per ottenere le agevolazioni previste dai precedenti articoli del presente titolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, [...]
Art. 45.      Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della L. 15 ottobre 1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni nei limiti dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui [...]
Art. 46.      (Omissis)
Art. 47.      Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni contenute nel precedente art. 45 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984
Art. 48.      Le autorizzazioni di spesa disposte per gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere utilizzate per [...]
Art. 49.      Le agevolazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle coltivazioni protette in tunnels.
Art. 50.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa riportata nella seguente tabella:


§ 3.2.43 - L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

Provvedimenti urgenti per il settore agricolo.

(G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER LA SERRICOLTURA

 

Art. 1.

     A favore delle aziende serricole singole o associate che abbiano subìto danni a causa dell'esaurimento dei pozzi per effetto dell'abbassamento o salinazione della falda freatica, possono essere concessi dal fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo prestiti ad ammortamento quinquennale nella misura di lire 2 milioni 500.000 per ogni mille metri quadrati di serra, fino all'importo massimo di lire 20 milioni per azienda.

     La diminuzione di portata del pozzo, in relazione ai fenomeni di abbassamento della falda, deve essere superiore a tre quarti del fabbisogno irriguo dell'azienda.

     La percentuale di salinazione deve essere superiore al 2 per mille.

     All'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo per la fruizione delle suddette agevolazioni provvede l'Ente di sviluppo agricolo, il quale è autorizzato ad avvalersi dei laboratori di analisi gestiti da enti locali e da istituzioni a carattere pubblico.

     Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'E.S.A. è incrementato, per l'esercizio finanziario 1982, della somma di lire 1.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1983 della somma di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 2.

     A favore dei conduttori di aziende ortoflorofrutticole a prevalente indirizzo serricolo comunque associati nel promuovere iniziative volte al reperimento di acque sotterranee o superficiali ed alla distribuzione collettiva delle stesse, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per la ricerca, captazione e accumulazione di acque sotterranee e superficiali nonché per la dotazione delle attrezzature connesse e delle opere di distribuzione atte a consentire la migliore utilizzazione delle acque reperite.

     Ai progetti presentati dagli organismi associativi e cooperativi di cui al precedente primo comma, è concessa priorità nelle istruttorie da parte degli enti ed uffici chiamati a concedere concessioni o autorizzazioni nonché da parte degli organi centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     La medesima priorità di cui al precedente comma del presente articolo è accordata in favore delle aziende serricole i cui pozzi risultino interrati.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 500 milioni e, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 3.

     Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua per fini irrigui nelle serre e ridurre i consumi unitari, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi previsti dall'art. 2 della L. 6 giugno 1968, n. 14, e dall'art. 2 della L. 5 aprile 1954, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto, posa in opera e costruzione di impianti di fertirrigazione e nebulizzazione e relative attrezzature e opere connesse.

     In alternativa ai contributi di cui al precedente comma, può essere richiesto per le medesime finalità e per l'intero importo di spesa ammissibile il concorso regionale negli interessi di mutui quinquennali contratti ai sensi della L. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive aggiunte e modificazioni, in misura tale che a carico dei beneficiari il tasso non sia superiore a quello determinato dalla vigente normativa nazionale.

     Per le finalità del primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

     Per le finalità del secondo comma è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 200 milioni.

 

     Art. 4.

     Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presenterà alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale un programma organico di opere finalizzate alla congrua provvista di acque irrigue da destinare alle aree a vocazione serricola.

     Il programma dovrà tenere conto delle possibilità di impiego delle acque superficiali e reflue, delle sorgenti e delle risorse idriche comunque presenti all'interno delle aree interessate.

     Per le medesime finalità l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a chiamare all'elaborazione del programma i titolari delle cattedre di idraulica agraria della facoltà di agraria delle Università di Palermo e di Catania, stipulando apposite convenzioni alle quali si applica il disposto dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato a finanziare ad enti pubblici e/o consorzi di bonifica studi preliminari e progettazioni per la costruzione di opere di raccolta di acque superficiali per fini irrigui nelle zone serricole interessate a fenomeni di carenze idriche.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui 200 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'art. 20 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, è autorizzata, per il biennio 1982-1983, l'ulteriore spesa di lire 25.000 milioni di cui lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 6.

     Per le finalità di cui all'art. 39 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui all'art. 34 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'UVA ITALIA

 

     Art. 8.

     Allo scopo di qualificare e valorizzare la produzione e la commercializzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove, nei territori comunali interessati secondo le linee del programma di sviluppo agricolo regionale, ove approvato, e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi, l'attuazione di un progetto denominato «Uva Italia» i cui interventi coordinati hanno per scopo:

     - il riassetto delle strutture produttive, anche al fine di adeguare la potenzialità delle stesse alle capacità di assorbimento dei mercati;

     - l'istituzione del marchio di origine geografica dell'uva da tavola Italia di Canicattì;

     - la costituzione di un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, costituito ai sensi del successivo art. 10;

     - lo sviluppo dell'assistenza tecnica, della ricerca applicata e delle attività promozionali concernenti la valorizzazione del prodotto;

     - il sostegno e il potenziamento delle strutture aziendali, nonché di quelle cooperative e associazionistiche per lo sviluppo delle attività di commercializzazione e di trasformazione industriale del prodotto;

     - la valorizzazione delle risorse idriche ad uso irriguo;

     - la realizzazione di idonee infrastrutture di base quali la viabilità e l'elettrificazione rurale [1].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     Un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì può essere costituito ad iniziativa dei comuni, i cui territori risultino indicati nel decreto previsto dal precedente art. 9, delle camere di commercio di Agrigento e di Caltanissetta, del centro mercantile di Canicattì e delle associazioni di produttori operanti nei suddetti territori riconosciuti ed in corso di riconoscimento alla data di costituzione del consorzio.

     Tale consorzio, ai sensi e per gli effetti del presente titolo, può essere autorizzato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:

     a) a rilasciare appositi contrassegni con il marchio d'origine, da apporre sul prodotto confezionato dell'uva da tavola Italia di Canicattì alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute e alle aziende commerciali singole che provvedono direttamente alla selezione, confezionamento e vendita di tale prodotto;

     b) ad esercitare l'azione di vigilanza e di controllo nei confronti delle aziende e degli organismi cooperativi, consortili e associativi autorizzati all'uso del marchio e a procedere alla revoca del medesimo in caso di inadempienza al regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo;

     c) ad attuare direttamente, o attraverso convenzioni con istituti pubblici specializzati, iniziative promozionali per la propaganda sul territorio nazionale ed estero a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì e a dare esecuzione per conto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alle campagne pubblicitarie che per tale prodotto saranno programmate e finanziate ai sensi e per le finalità di cui al titolo secondo della L.R. 28 giugno 1966, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni;

     d) a realizzare servizi di marketing quali la borsa merci, sistemi telex, analisi di mercato.

     Alla definizione ed alle modalità operative ed applicative del marchio di origine geografica provvede, con proprio decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura, di cui all'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che è autorizzato ad avvalersi, a tal fine, della Consulta di studi di cui all'art. 35 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni.

     Il marchio di origine geografica può essere concesso esclusivamente a quelle aziende, organismi cooperativi, consortili e associativi di cui alla precedente lett. a che, nella rigorosa osservanza delle norme previste dal regolamento 1035/72, commercializzino l'uva da tavola Italia di Canicattì classificata extra o categoria prima, proveniente esclusivamente da vigneti ubicati nei territori delimitati ai sensi del precedente art. 9.

     Ferme restando le disposizioni comunitarie di cui al regolamento n. 1035/72, apposite norme proposte dal consorzio e approvate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, determineranno requisiti e procedure concernenti l'uso del marchio, l'azione di vigilanza e controllo, nonché quelle concernenti la eventuale revoca dell'uso del marchio predetto.

 

     Art. 11.

     Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a finanziare:

     - le spese di primo avviamento del consorzio con un contributo a fondo perduto di lire 20 milioni;

     - (Omissis) [1]1;

     - l'80 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature tecniche strettamente connesse all'attuazione delle finalità di cui alla citata lett. d del successivo art. 12.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, inoltre, allo scopo di promuovere un più efficace intervento sul mercato dei produttori di uva da tavola Italia di Canicattì, può concedere alle relative associazioni di produttori di uva Italia giuridicamente riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622 e della L.R. 6 maggio 1981, n. 81, che assumano per la direzione commerciale esperti di mercato, un aiuto finanziario fino al 70 per cento della spesa ammissibile ed entro il limite di una unità per ciascuna associazione e sempre che questa abbia una larga base sociale di produttori soci aderenti. Gli aiuti finanziari di cui al presente articolo possono essere revocati qualora le associazioni beneficiarie non dimostrino di avere realizzato apprezzabili incrementi del prodotto commercializzato.

     Fino al 30 giugno 1983 le disposizioni di cui al comma precedente possono applicarsi anche alle cooperative a larga base associativa.

     Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo può essere concesso solo alle associazioni dei produttori ed alle cooperative a larga base associativa che assumano esclusivamente esperti di mercato in possesso di un diploma di laurea in economia e commercio, o in agraria, che conoscano almeno due lingue straniere, ed abbiano acquisito adeguata esperienza, ovvero abbiano frequentato con profitto corsi di specializzazione.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 250 milioni.

     Per le finalità di cui al secondo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 70 milioni.

 

     Art. 12.

     Le associazioni di produttori di uva da tavola Italia, anche in base a quanto previsto dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 81, possono realizzare interventi finalizzati a:

     a) garantire alle aziende dei soci produttori l'assistenza tecnica secondo le modalità di cui alla L.R. n. 73 del 1° agosto 1977, con particolare priorità per la consulenza alla lotta fitosanitaria;

     b) realizzare programmi di divulgazione riguardanti le tecniche colturali specifiche per la produzione dell'uva «Italia di Canicattì», avvalendosi della collaborazione, mediante rapporti convenzionati, delle istituzioni universitarie competenti o di altre pubbliche istituzioni operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione viticola [3];

     c) attuare studi e ricerche di mercato e fornire informazioni di mercato agli associati;

     d) (Omissis) [1]0.

     e) attuare programmi promozionali da effettuare sui territori nazionali ed esteri per la propaganda a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì;

     f) redigere e realizzare programmi di riconversione e qualificazione della produzione di uva da tavola;

     g) (Omissis) [1]0.

     h) (Omissis) [1]0.

     Le attività di cui alle lettere c, d ed e, previa intesa con il consorzio di cui all'art. 10, possono essere svolte da quest'ultimo a far tempo dalla sua costituzione.

     Per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo le associazioni di produttori interessate possono promuovere la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. 1 agosto 1977, n. 73, relativamente agli interventi previsti dalla lett. a e possono promuovere la concessione delle provvidenze di cui all'art. 8 della L.R. 6 maggio 1981, n. 81 per gli altri interventi indicati nel presente articolo.

     Per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge le associazioni di produttori di uva Italia devono risultare costituite e riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 o della L.R. 6 maggio 1981, n. 81.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 13.

     Ai sensi e per gli effetti del presente titolo l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad effettuare a carico del proprio bilancio interventi atti ad agevolare le utilizzazioni industriali dell'uva da tavola non commercializzata o non commercializzabile per il consumo fresco, con preferenza per l'uva da tavola Italia di Canicattì.

     Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo l'Istituto regionale della vite e del vino determinerà i criteri, i limiti e le modalità degli interventi indicati nel precedente comma, sentite le organizzazioni delle categorie interessate più rappresentative a livello nazionale.

     Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di lire duecento milioni.

 

     Art. 14.

     Allo scopo di aprire sbocchi commerciali all'uva da tavola Italia prodotta nei territori delle province di Agrigento e di Caltanissetta la Siciltrading S.p.a. è autorizzata ad effettuare prove di penetrazione della stessa nei mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali [4].

     Per le finalità di cui al presente articolo, la Siciltrading, cui viene demandato il compito di determinare criteri e modalità di intervento, curerà la commercializzazione di parte del prodotto delle cooperative singole di produttori, dei consorzi di secondo grado costituiti a maggioranza di cooperative di produttori, nonché delle associazioni di produttori riconosciute o in attesa di riconoscimento ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 81 e della L. 27 luglio 1967, n. 622, purché lavorato secondo le direttive fissate dalla stessa Siciltrading e sottoposto ai trattamenti previsti dalle norme United States Departement Agricolture (U.S.D.A.) [4].

     Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio 1982, la spesa di lire 2.000 milioni, cui si provvede per lire 1.565 milioni con le disponibilità esistenti sulle assegnazioni di cui all'art. 14 della presente legge e per la differenza di lire 435 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 [4].

     Tale somma verrà versata dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alla Siciltrading S.p.a., costituita ai sensi degli artt. 54 e 55 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

     Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con agenzie specializzate, al fine di effettuare campagne pubblicitarie a mezzo della radio e della televisione, per la divulgazione dell'uva Italia di Canicattì nei paesi esteri di maggiore penetrazione commerciale di detta uva.

 

     Art. 15.

     L'Istituto regionale della vite e del vino, tramite le cantine sperimentali di Noto e Milazzo e/o istituzioni scientifiche a carattere pubblico regionali e nazionali, è autorizzato ad effettuare programmi di ricerca e sperimentazioni finalizzati alle possibili utilizzazioni enologiche ed agroalimentari dell'uva da tavola, quali vini spumanti e da dessert, succhi, ecc.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 16. [4]a

 

     Art. 17.

     Al fine di dotare le aziende viticole, ricadenti nei territori delimitati come previsto dall'art. 9 e successive aggiunte e modificazioni, delle infrastrutture e degli approvvigionamenti irrigui necessari, possono essere finanziati interventi riguardanti [5]:

     a) la costruzione o il riattamento di strade interpoderali e vicinali;

     b) la costruzione di elettrodotti rurali;

     c) l'esecuzione di opere minori aziendali o interaziendali di irrigazione ivi comprese quelle riguardanti la ricerca, la captazione di acque sotterranee, la raccolta in vasche o laghetti artificiali di acque superficiali e connesse reti di adduzione e distribuzione;

     d) studi, ricerche e programmi di massima inerenti

l'approvvigionamento idrico per uso irriguo.

     I programmi relativi agli interventi di cui alle lettere a e b del precedente comma, comprendenti l'elenco delle singole iniziative, sono approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     In quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si applicano:

     - le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi di cui alla lett. a;

     - le disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 4 agosto 1978, n. 27, per gli interventi di cui alla lett. b;

     - le disposizioni legislative vigenti per le opere di miglioramento fondiario per gli interventi di cui alla lett. c, con eccezione per quelle concernenti la costruzione di laghetti artificiali, per i quali il contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile previsto dalle predette disposizioni può essere maggiorato del 10 per cento.

     Quanto agli interventi di cui alla lett. d, l'Ente di sviluppo agricolo, in conformità alle leggi che lo regolano, nonché per gli effetti della presente legge, è autorizzato ad attuare gli interventi predetti, sentite le rappresentanze dei comuni interessati.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 18.

     Per la realizzazione di impianti di lavorazione, confezionamento, commercializzazione e vendita collettiva dell'uva da tavola e di linee connesse per la trasformazione e la conservazione del prodotto da avviare alla distillazione nonché alla produzione di succhi, e per l'acquisto delle relative attrezzature, ivi comprese quelle necessarie per il condizionamento del prodotto fresco, alle cooperative agricole a larga base e ai loro consorzi, è concesso:

     a) un contributo in conto capitale del 70 per cento sulla spesa ammissibile;

     b) un mutuo ventennale pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23.

     Rientrano fra le attrezzature di cui al primo comma i mezzi gommati, sistemi containers specializzati e connesse tecnologie per la conservazione in itinere dell'uva da tavola Italia di Canicattì per i quali possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui alla lett. a. In tal caso, in aggiunta al contributo di cui alla lett. a, possono essere concessi i mutui di cui alla lett. b con una durata ridotta di anni 5.

     Il programma relativo agli interventi di cui al primo comma del presente articolo comprendente l'elenco delle singole iniziative da finanziare, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 6.000 milioni.

 

     Art. 19.

     Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende viticole ricadenti nei territori di cui al quinto comma dell'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 20.

     In attesa della delimitazione dei territori comunali interessati alla coltura dell'uva da tavola Italia di Canicattì, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale, delimita in via provvisoria, con proprio decreto, i territori comunali nei quali saranno erogate le provvidenze previste dal precedente articolo.

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA

 

     Art. 21.

     Per le finalità di cui all'art. 9 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse con priorità alle aziende agro-zootecniche, che esercitano l'allevamento da almeno tre anni, prive di stalle o di ricoveri per il bestiame o che necessitano di una ristrutturazione o ampliamento dei ricoveri delle stalle.

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui all'art. 10 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE

 

     Art. 23.

     Per la costruzione, il completamento di strade rurali di uso pubblico e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a dell'art. 3 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 18.000 milioni.

     Per le opere di costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 7.000 milioni.

     Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente primo comma si provvede a mezzo di concessione da affidare ai Comuni interessati.

 

TITOLO V

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COLLETTIVE

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa complessiva di lire 27.000 milioni, di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso con le modalità di cui all'art. 2 della suddetta legge.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, relativamente allo stanziamento previsto per il 1982, si prescinde dagli adempimenti di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni.

     Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente comma è autorizzato il limite di impegno annuale di lire 3.500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1983 per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, di durata ventennale, contratti a norma della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, per la parte eccedente l'ammontare delle provvidenze di cui al richiamato primo comma del presente articolo e fino all'intera spesa ammessa.

 

     Art. 25.

     Al fine di perequare le condizioni di esercizio delle cooperative- cantine sociali e dei loro consorzi che siano in attività e che abbiano iniziato i lavori a partire dal 1970 per impianti sociali la cui spesa sia stata ammessa a contributo in misura complessivamente inferiore al 70%, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a loro favore un contributo integrativo fino alla concorrenza della predetta misura del 70% nell'ambito della spesa a suo tempo ammessa in sede nazionale ed accertata in fase di collaudo finale [6].

     Il contributo di cui al primo comma è erogato direttamente agli istituti mutuanti che hanno concesso i mutui per la differenza non ammessa a contributo, sì da determinare il ricalcolo delle rate di mutuo a carico delle cooperative-cantine sociali e loro consorzi [6].

     Le istanze, corredate da certificazioni rilasciate dagli istituti in indirizzo, sono presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982-1983, la spesa di lire 8.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 26.

     Nei territori delle isole minori dove in atto non esiste alcuna struttura cooperativa per il conferimento delle uve prodotte e la lavorazione e conservazione del vino, la Regione, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di impianti enologici, può concedere in favore delle aziende viticole singole o associate che si trovino nelle condizioni limite di cui al presente comma, contributi in conto capitale fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 75 per cento in favore di coltivatori diretti:

     1) per la costruzione, il rifacimento o l'ammodernamento di locali che devono risultare idonei alle operazioni di lavorazione delle uve, ammostatura, vinificazione e conservazione dei vini;

     2) per la dotazione di macchinari, attrezzature e silos necessari alla realizzazione delle operazioni di cui al precedente punto 1).

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

 

TITOLO VI

PROVVIDENZE VARIE

 

     Art. 27.

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è ulteriormente incrementato della somma di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

     Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, determina i criteri e le condizioni ai quali devono uniformarsi gli istituti nella scelta dei comparti delle attività industriali di trasformazione da ammettersi alle operazioni a valere sul fondo di cui al predetto art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dello stanziamento disposto dal precedente comma.

 

     Art. 28.

     Per le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 70 milioni.

 

     Art. 29.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, le aziende agricole della provincia di Palermo che, nell'annata 1980-1981, hanno coltivato cereali, rientrano fra quelle danneggiate dagli avversi eventi atmosferici per i quali sono state avanzate dalla Regione siciliana le proposte di declaratorie pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 13 giugno 1981, ai sensi dell'art. 1 della medesima L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Il disposto del precedente comma si applica esclusivamente alle istanze pervenute entro i termini previsti dall'art. 13 della predetta L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

 

     Art. 30.

     Le disposizioni contenute nell'art. 21 della L.R. 30 marzo 1981, n. 37 sono abrogate.

     Sono fatti salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dalla convenzione già stipulati in data 28 agosto 1981 tra l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e la Compagnia di assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà.

 

     Art. 31.

     Alle associazioni di produttori, giuridicamente riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, e operanti nella fascia tirrenica della Sicilia occidentale, che nel periodo 15 aprile-15 giugno 1982, in dipendenza delle condizioni di eccezionalità in cui si sono svolte le operazioni di raccolta e conferimento degli agrumi, hanno dovuto provvedere al potenziamento delle dotazioni e delle attrezzature occorrenti, può essere concesso un prestito ad ammortamento quinquennale al tasso del 7,50 per cento il cui importo deve risultare proporzionato alla spesa sostenuta dalle associazioni anzidette per tale periodo e debitamente documentata alla data del 15 giugno 1982.

     Alla concessione dei prestiti provvede il fondo di rotazione dell'ESA anche in deroga alle leggi e allo statuto che lo regolano.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 32.

     La concessione dei benefici previsti dalla lett. a dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1982 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 33.

     In favore delle:

     1) cooperative cantine sociali e loro consorzi nonché cooperative agricole che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita di mandorle e/o nocciole e che hanno svolto tali attività nelle campagne di commercializzazione 1981 e 1982;

     2) cooperative di produttori agrumicoli e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita di agrumi;

     3) cooperative di produttori ortofrutticoli e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli;

     che, alla data del 30 settembre 1981 e sulla base del bilancio relativo alla campagna 1980-81 regolarmente approvato, presentino passività onerose debitamente documentate possono essere concessi:

     a) contributi una tantum in conto capitale sino al limite massimo del 50 per cento delle passività onerose ritenute ammissibili;

     b) finanziamenti a tasso agevolato del 10 per cento della durata di anni quindici, per il restante 50 delle passività onerose di cui al punto a.

 

     Art. 34.

     Alla concessione dei benefici di cui al precedente articolo provvede l'I.R.C.A.C. al quale le cooperative e loro consorzi dovranno presentare entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle passività onerose.

     L'I.R.C.A.C., sulla base della documentazione prodotta, determina l'ammontare della passività ammissibili, fermo restando che quelle nei confronti dei creditori diversi dagli istituti bancari potranno essere prese in considerazione per un importo non superiore a quello iscritto nell'ultimo bilancio dei soggetti richiedenti approvato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Copia dei provvedimenti di concessione dei benefici, da adottare nel termine di trenta giorni dal completamento istruttorio, dovranno essere inoltrati a cura dell'I.R.C.A.C. all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 35.

     Al fine di consentire l'integrale ripianamento delle passività compresi gli interessi a maturare dalla data di entrata in vigore della presente e fino alla data di concessione del finanziamento di cui al punto b dell'art. 33, l'importo del finanziamento stesso sarà aumentato degli interessi calcolati al tasso del 21 per cento per il periodo anzidetto.

     I finanziamenti anche in deroga alle norme statutarie e di regolamento dell'I.R.C.A.C. potranno essere concessi anche in carenza di garanzie reali immobiliari.

 

     Art. 36.

     Le cooperative e consorzi sono obbligati a versare all'I.R.C.A.C., entro cinque giorni dal relativo incasso, i crediti e i contributi inerenti alla gestione della campagna cui si riferiscono le passività ammesse e comunque sino alla concorrenza dell'importo del beneficio ottenuto.

 

     Art. 37.

     Per le finalità di cui al punto a dell'art. 33 è stanziata in favore dell'I.R.C.A.C. la somma di lire 41.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982, così ripartita:

     - per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 35.000;

     - per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 4.000 milioni;

     - per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 2.000 milioni.

     Per le finalità di cui al punto b dell'art. 33 e dell'art. 35 il fondo di rotazione dell'I.R.C.A.C., di cui all'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni, è incrementato di lire 44.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983, così ripartita:

     - per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 40.000 milioni;

     - per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 3.000 milioni;

     - per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 1.000 milioni.

     A tale fondo andranno imputate le somme versate dalle cooperative e consorzi a norma dell'art. 36.

 

     Art. 38.

     Gli enti beneficiari delle agevolazioni previste dai precedenti artt. 33, 34, 35, 36 e 37 che si rendono inadempienti nel pagamento anche di una sola rata nei mutui di cui alle lett. b del precedente art. 33, nonché di altri mutui o prestiti loro concessi per le medesime finalità, non potranno essere ammessi alle anticipazioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 198 del 1979, nonché alle altre agevolazioni previste dalla legislazione regionale.

     Analoghi provvedimenti si applicano nei confronti delle cooperative cantine sociali che si gravino di nuovi oneri finanziari a qualsiasi titolo per corrispondere, anche in difformità a quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'art. 33 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, liquidazioni, premi e contributi ai propri soci produttori e conferenti, in misura diversa da quella da cui le stesse cooperative cantine sociali hanno titolo e prima di avere effettivamente riscosso ed inserito nel proprio bilancio le agevolazioni medesime.

 

     Art. 39.

     (Omissis) [7].

 

TITOLO VII

RATEIZZAZIONE PRESTITI AGRARI

 

     Art. 40.

     Gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a consentire, alle aziende agricole che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 7 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, prestiti agrari per l'assestamento delle superiori passività, ancorché nel frattempo estinti, da ammortizzare in un periodo massimo di 5 anni con rate costanti comprensive di capitale e di interessi.

     L'agevolazione di cui al superiore comma può essere consentita anche a quelle aziende che hanno contratto prima del 31 marzo 1981, per la conclusione dell'annata agraria 1980-1981, prestiti agrari non assistiti dal concorso in interessi e che non hanno fruito, per la medesima annata agraria, delle provvidenze creditizie previste dall'art. 5 della citata L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Qualora tali provvidenze siano state ottenute per un importo inferiore al prestito da assestare, l'agevolazione di cui al superiore comma sarà applicabile per la differenza.

     Ai prestiti di cui al primo e secondo comma sarà applicato il tasso di riferimento globale vigente in campo nazionale per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

     Il concorso a carico della Regione sarà pari alla differenza tra il tasso globale e il tasso agevolato del 9 per cento da porre a carico dei prestatari. Ai fini delle garanzie, ivi compresa quella sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, della rendicontazione per la liquidazione del concorso in interessi, i prestiti di cui al presente articolo sono equiparati ai prestiti di soccorso ai sensi della vigente legislazione nazionale in materia e vanno altresì considerati quale intervento anticipatorio a valere su eventuali stanziamenti disposti dallo Stato per analoghe finalità.

     Per la finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite quinquennale di impegno di lire 15.000 milioni.

 

     Art. 41.

     I benefici della proroga di cui all'art. 7 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, tenuto conto dei prolungati eccezionali periodi di siccità, si estendono ai prestiti agrari contratti dalle aziende agricole per la conduzione dell'annata 1981-82, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1982.

     Il concorso a carico della Regione, che sarà pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento vigente in campo nazionale per i prestiti agrari di esercizio assistiti da concorso pubblico ed il tasso del 7,50 per cento posto a carico dei beneficiari, viene considerato quale intervento anticipatorio a valere su eventuali stanziamenti disposti dallo Stato per analoghe finalità.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 42.

     L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rateizzare in quattro rate annuali di uguale importo, con pagamento a partire dal 30 maggio 1983, le cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'Ente stesso, prorogate a norma dell'art. 8 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, e/o quelle relative a prestiti concessi in base all'art. 9 della stessa legge.

     Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 4.000 milioni per le finalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 43.

     I benefici della proroga di cui all'art. 8 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84, si estendono ai prestiti agrari di conduzione concessi dall'ESA per l'annata 1981-82 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1982.

     Il tasso a carico dei prestatori resta fissato nella misura del 7,50 per cento.

     Per assicurare le esigenze di funzionamento, il fondo di rotazione dell'ESA, istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 3.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982.

 

     Art. 44.

     Le domande per ottenere le agevolazioni previste dai precedenti articoli del presente titolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per i crediti già scaduti, e comunque entro trenta giorni dalla futura scadenza dei prestiti, direttamente all'istituto di credito o ente concedente.

 

     Art. 45.

     Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della L. 15 ottobre 1981, n. 590, e successive aggiunte e modificazioni nei limiti dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui agli articoli del presente titolo sono acquisite al bilancio della Regione.

     Nel caso di parziale o mancato intervento dello Stato ovvero nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato per l'applicazione di analoghi interventi previsti dalla L. 15 ottobre 1981, n. 590, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico della Regione.

 

     Art. 46.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 47.

     Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni contenute nel precedente art. 45 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984 [9].

 

     Art. 48.

     Le autorizzazioni di spesa disposte per gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere utilizzate per l'attuazione dei medesimi interventi a favore delle aziende viticole dell'isola di Pantelleria, che, a partire dall'anno 1980, sono state danneggiate dall'eccezionale e ricorrente siccità.

 

     Art. 49.

     Le agevolazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 16 agosto 1974, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle coltivazioni protette in tunnels.

 

     Art. 50.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa riportata nella seguente tabella:

 

 

TABELLA A

------------------------------------------------------------------

                    1982      1983      1984      Anni      Totale

                                               successivi

               ------------------------------------------------

                              (Oneri in milioni di lire)

------------------------------------------------------------------

Art. 1           1.000     2.000       --        --      3.000

Art. 2             500     2.000       --        --      2.500

Art. 3:

- I comma          300     1.000       --        --      1.300

- II comma         200       200      200       400      1.000

Art. 4             200       400       --        --        600

Art. 5           8.000    17.000       --        --     25.000

Art. 6              --       100       --        --        100

Art. 7           1.000        --       --        --      1.000

Art. 9             200        --       --        --        200

Art. 11:

- I comma           --       250       --        --        250

- II comma          --        70       --        --         70

Art. 12             --       500       --        --        500

Art. 13            200        --       --        --        200

Art. 14          2.000        --       --        --      2.000

Art. 15             --        50       --        --         50

Art. 16            400       400      400        --      1.200

Art. 17             --    10.000       --        --     10.000

 

Art. 18             --     6.000       --        --      6.000

Art. 19          2.000        --       --        --      2.000

Art. 21          5.000    10.000       --        --     15.000

Art. 22          2.000     6.000       --        --      8.000

Art. 23         25.000        --       --        --     25.000

Art. 24:

- I comma       17.000    10.000       --        --     27.000

- II comma          --     3.500    3.500    63.000     70.000

Art. 25          4.000     4.000       --        --      8.000

 

Art. 26          1.000        --       --        --      1.000

Art. 27          3.000        --       --        --      3.000

Art. 28             70        --       --        --         70

Art. 31            500        --       --        --        500

Art. 37:

- lett. a       41.000        --       --        --     41.000

- lett. b           --    44.000       --        --     44.000

Art. 40         15.000    15.000   15.000    30.000     75.000

Art. 41         10.000        --       --        --     10.000

Art. 42          4.000        --       --        --      4.000

Art. 43          3.000        --       --        --      3.000

                -------   -------   ------    ------    -------

                146.570   132.570   19.100    93.400    391.540

 

 

Art. 51.

 

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 146.570 milioni per l'anno 1982 e in lire 132.470 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4: «Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Promozione imprenditoriale e incentivi strutturali... Valorizzazione dei comparti produttivi in agricoltura"».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 21 agosto 1984, n. 50.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 L.R. 21 agosto 1984, n. 50.

[1]11 Alinea abrogato con art. 52 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Lettera così sostituita con art. 9 L.R. 14 giugno 1983, n. 58.

[1]10 Lettera abrogata con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[1]10 Lettera abrogata con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[1]10 Lettera abrogata con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[4] Commi così modificati dall'art. 9 L.R. 15 novembre 1982, n. 129.

[4] Commi così modificati dall'art. 9 L.R. 15 novembre 1982, n. 129.

[4] Commi così modificati dall'art. 9 L.R. 15 novembre 1982, n. 129.

[4]4a Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 L.R. 13 dicembre 1983, n. 116.

[6] Commi così sostituiti dall'art. 1 L.R. 14 giugno 1983, n. 58.

[6] Commi così sostituiti dall'art. 1 L.R. 14 giugno 1983, n. 58.

[7] Modifica art. 9 L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.

[8] Sostituisce art. 9 L.R. 18 aprile 1981, n. 66.

[9] Data così modificata dall'art. 13 L.R. 14 giugno 1983, n. 58.