§ 5.3.237 - L.R. 15 novembre 1982, n. 129.
Disposizioni finanziarie urgenti ed indifferibili per il comparto sanitario e per altri settori dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/11/1982
Numero:129


Sommario
Art. 1.      Per far fronte ai maggiori oneri per l'assistenza sanitaria, in attesa della revisione del Fondo Sanitario Nazionale 1982 - parte corrente -, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, [...]
Art. 2.      I limiti di impegno venticinquennali autorizzati per l'anno 1981 con gli articoli 29 e 30 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3 e con gli articoli 52, 1 e 3 comma, e 55 della legge [...]
Art. 3.      Anche in relazione all'imminente visita del Pontefice in Sicilia lo stanziamento del cap. 10006 è incrementato, per l'esercizio in corso, di lire 100 milioni.
Art. 4.      Lo stanziamento del cap. 35208 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato di lire 600 milioni da utilizzare ove la concessione di sussidi straordinari a favore di [...]
Art. 5.      La spesa autorizzata con l'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, deve intendersi riferita anche alla finalità prevista dalla lett. c del primo comma dell'art. 5 della legge [...]
Art. 6.      La spesa autorizzata dalla legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, per l'esercizio di opere pubbliche relative all'arginamento dei corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle [...]
Art. 7.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a ridurre lo stanziamento del cap. 50468 dell'importo di lire 4.000 milioni e ad incrementare dello stesso importo lo [...]
Art. 8.      Lo stanziamento del cap. 10001 è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, della somma di lire 900 milioni.
Art. 9. 
Art. 10.      In dipendenza delle variazioni apportate con gli articoli 3, 4, 6 e 8 della presente legge lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso viene ridotto [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.237 - L.R. 15 novembre 1982, n. 129.

Disposizioni finanziarie urgenti ed indifferibili per il comparto sanitario e per altri settori dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     Per far fronte ai maggiori oneri per l'assistenza sanitaria, in attesa della revisione del Fondo Sanitario Nazionale 1982 - parte corrente -, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 189.250 milioni.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le somme che perverranno alla Sicilia dalla rideterminazione del Fondo Sanitario Nazionale 1982.

 

     Art. 2.

     I limiti di impegno venticinquennali autorizzati per l'anno 1981 con gli articoli 29 e 30 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3 e con gli articoli 52, 1 e 3 comma, e 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sono differiti all'anno 1982.

 

     Art. 3.

     Anche in relazione all'imminente visita del Pontefice in Sicilia lo stanziamento del cap. 10006 è incrementato, per l'esercizio in corso, di lire 100 milioni.

 

     Art. 4.

     Lo stanziamento del cap. 35208 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato di lire 600 milioni da utilizzare ove la concessione di sussidi straordinari a favore di cooperative di pescatori aventi sede legale ed operanti nell'ambito del territorio della Regione.

     Per le modalità di erogazione si applica il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.

 

     Art. 5.

     La spesa autorizzata con l'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, deve intendersi riferita anche alla finalità prevista dalla lett. c del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, comprensiva pure della campagna 1981-1982.

     Il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 40 della sopracitata legge regionale n. 105 del 1982, è prorogato al 31 dicembre 1982.

 

     Art. 6.

     La spesa autorizzata dalla legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, per l'esercizio di opere pubbliche relative all'arginamento dei corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio in corso, di lire 40.000 milioni e si iscrive al cap. 70301.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a ridurre lo stanziamento del cap. 50468 dell'importo di lire 4.000 milioni e ad incrementare dello stesso importo lo stanziamento del cap. 10749 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

 

     Art. 8.

     Lo stanziamento del cap. 10001 è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, della somma di lire 900 milioni.

 

     Art. 9. [1].

 

     Art. 10.

     In dipendenza delle variazioni apportate con gli articoli 3, 4, 6 e 8 della presente legge lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso viene ridotto dell'importo di L. 41.600 milioni.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il 1°, 2° e 3° comma dell'art. 14 della L.R. 5 agosto 1982, n. 86.