§ 3.7.23 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1981, n. 82 ed interventi nel settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:29/12/1981
Numero:173


Sommario
Art. 1.      A parziale deroga di quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, gli interventi previsti dall'art. 4 della medesima legge si applicano a favore delle aziende [...]
Art. 2.      Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 1 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della [...]
Art. 3.      Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dal precedente art. 1, con le modalità, le [...]
Art. 4.      Per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, esplicano efficacia, a parziale modifica del disposto dell'art. 1 primo comma, della medesima legge, [...]
Art. 5.      Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 4 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della [...]
Art. 6.      Allo scopo di alleviare lo stato di grave disagio determinato dalla deficienza produttiva delle aree pascolative, a favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti ricadenti negli [...]
Art. 7.      Allo scopo di agevolare la ripresa economico-produttiva delle attività zootecniche, è autorizzata la concessione a favore delle aziende agricolo- zootecniche, nonché degli allevamenti, di [...]
Art. 8.      Possono essere ammessi alle provvidenze previste dai precedenti artt. 1, 3, 4, 6 e 7 della presente legge nonché a quelle previste dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84 e successive [...]
Art. 9.      Nei terreni appartenenti al demanio regionale o al patrimonio indisponibile dell'Azienda foreste demaniali, è vietata la sub-concessione.
Art. 10.      Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai sub-concessionari di terreni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni.
Art. 11.      Alle istruttorie delle istanze relative agli interventi di cui agli artt. 1, 3 e 4 della presente legge provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite gli Ispettorati [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Allo scopo di consentire l'erogazione dell'indennità compensativa annua a partire dall'anno 1982, sono valide le domande di cui all'art. 14 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80, presentate entro il [...]
Art. 15.      Per le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da iscriversi a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario [...]
Art. 16.      Al fine di promuovere le modificazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per avviare nuove e più favorevoli condizioni per una rapida evoluzione dei tipi di allevamento nei territori [...]
Art. 17.      L'Azienda foreste demaniali è autorizzata ad effettuare nei terreni costituenti il proprio demanio organici interventi atti ad incrementare e migliorare la produzione foraggera e zootecnica nei [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      La disponibilità del cap. 55025 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1981 è trasferita al cap. 55024 limitatamente all'importo di lire 300 milioni, per l'attuazione [...]
Art. 20.      Le disposizioni previste dall'art. 56 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      All'onere di lire 15.650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione di [...]
Art. 23.      In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti [...]
Art. 24.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.7.23 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1981, n. 82 ed interventi nel settore agricolo.

(G.U.R. 30 dicembre 1981, n. 60).

 

Art. 1.

     A parziale deroga di quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, gli interventi previsti dall'art. 4 della medesima legge si applicano a favore delle aziende agricolozootecniche e degli allevamenti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di gennaio e di febbraio 1981, a prescindere dai limiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 1 medesimo.

     Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dall'art. 15 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, per l'acquisto di bovini, equini e ovi-caprini, in sostituzione di quelli deceduti e/o dispersi.

     Per le finalità del precedente comma la determinazione della spesa da ammettere a contributo verrà effettuata, relativamente ai bovini, sulla base del prezziario in atto vigente per il bestiame iscritto al libro genealogico, mentre l'anzidetta misura sarà ridotta del 30% per i capi non iscritti al libro medesimo. Per le specie animali diverse dalla specie bovina si terrà a base il valore medio di mercato regionale ridotto del 30% che sarà determinato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Gli allevatori interessati, unitamente all'istanza di liquidazione del contributo di cui al presente articolo, a comprova dell'avvenuto acquisto dei capi di bestiame di cui ai precedenti comma, dovranno presentare:

     a) per i capi bovini iscritti al libro genealogico, oltre alla documentazione di cui alla successiva lett. b), anche il relativo certificato di iscrizione al libro genealogico di appartenenza con gli estremi del tatuaggio auricolare di cui ciascun soggetto è provvisto a termini di regolamento del libro stesso;

     b) per ciascun capo bovino non iscritto al libro genealogico e per ciascun capo animale di specie diversa da quella bovina:

     - fattura comprovante l'avvenuto acquisto;

     - certificato del veterinario comunale, indicante la specie, la razza, il sesso e l'età degli animali, nonché gli estremi del marchio o del tatuaggio obbligatorio previsto dal successivo comma;

     - dichiarazione di impegno a mantenere in azienda o in allevamento i capi acquistati per un periodo di tempo non inferiore ad anni tre se trattasi di bovini od equini e ad anni due per le altre specie animali.

     Per l'ammissione al contributo previsto dal presente articolo è obbligatorio che gli animali acquistati, ad eccezione di quelli di cui alla precedente lett. a), vengano marchiati a fuoco o tatuati, in modo che sugli stessi risultino evidenti la sigla di individuazione del comune di residenza del beneficiario, già adottata dal comune stesso prima della abolizione del Servizio di anagrafe del bestiame, ed il numero progressivo di marchiatura o tatuaggio, effettuato nel territorio comunale.

     Le operazioni di marchiatura o tatuaggio debbono essere effettuate dai veterinari comunali ai quali, per sopperire alle spese dirette ed indirette, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 3 della L.R. 9 agosto 1975, n. 52, che rimangono poste a loro carico, è concesso un compenso forfettario di lire 4.000 per capo bovino e/o equino marchiato o tatuato, ridotto a lire 2.000 per capo ovi-caprino.

     Per l'erogazione del compenso forfettario ai veterinari di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, le norme indicate all'art. 5 della L.R. 5 luglio 1974, n. 18 e successive aggiunte e modificazioni.

     Per le finalità del presente comma, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni cui si fa fronte con parte dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma successivo.

     L'autorizzazione di spesa disposta dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82 è incrementata, per il corrente esercizio finanziario, di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 2.

     Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 1 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della suddetta legge regionale n. 82, sono valide le domande presentate tramite i Comuni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze previste dal precedente art. 1, con le modalità, le procedure, le limitazioni e le obbligazioni previste dall'articolo medesimo, per agevolare l'acquisto di bovini, equini ed ovi-caprini in sostituzione di quelli deceduti, a causa della eccezionale siccità, nel periodo intercorrente tra il mese di agosto e quello di novembre 1981.

     Per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo si applica, altresì, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, così come sostituito ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

     Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.000 milioni. La predetta autorizzazione di spesa, nel limite di lire 10 milioni, è altresì destinata al pagamento ai veterinari comunali del compenso forfettario in favore degli stessi determinato a norma del quart'ultimo comma del precedente art. 1; il compenso medesimo sarà erogato con le modalità indicate al terz'ultimo comma dello stesso art. 1.

     Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate, anche tramite le condotte agrarie, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, esplicano efficacia, a parziale modifica del disposto dell'art. 1 primo comma, della medesima legge, le proposte di declaratoria e di delimitazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Le agevolazioni previste dal primo comma dell'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, possono essere concesse fino ad un limite di lire 150 mila per capo adulto bovino e/o equino e di lire 20 mila per capo adulto ovi-caprino.

     La concessione del contributo nei limiti unitari e globali previsti dal precedente comma e dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, è autorizzata sulla base della consistenza in capi adulti attestata nella dichiarazione sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82.

     Le misure delle agevolazioni contributive di cui all'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82 sono elevate fino ad un milione di lire nei confronti delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini ricadenti nelle aree montane ed interne già delimitate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, con D.Ass. 11 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 27 agosto 1977. A tal fine il predetto decreto assessoriale è integrato del seguente territorio comunale:

     - provincia di Catania: Maniace.

     Le istanze già presentate ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82, si intendono novate, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste dal presente articolo, anche per quanto riguarda l'importo massimo del contributo, previa integrazione, se necessaria, della documentazione indicata dal terzo comma del predetto art. 1.

 

     Art. 5.

     Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 82 e dall'art. 4 della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della medesima L. n. 82, sono valide le domande presentate tramite i Comuni entro e non oltre il 12 agosto 1981.

     Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dovranno provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2 della predetta L. n. 82, relativamente alle domande presentate per le finalità del precedente art. 4, entro il termine indicato dal precedente comma.

 

     Art. 6.

     Allo scopo di alleviare lo stato di grave disagio determinato dalla deficienza produttiva delle aree pascolative, a favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti ricadenti negli interi territori dei comuni delimitati a norma della direttiva C.E.E. n. 273 del 1975, del progetto speciale n. 33 della Cassa del Mezzogiorno e della L.R. 15 dicembre 1973, n. 46, di cui all'elenco allegato alla presente legge come tabella A, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, con l'addebito ai beneficiari del 60% della quota capitale, limitatamente ad un importo non superiore a lire 3 milioni per singolo beneficiario ed in misura non superiore a lire 200 mila per unità bovina adulta al tasso del 4%.

     Ai capi bovini, ovini e caprini si applica la tabella di conversione in unità bovina adulta di cui alla tabella B allegata alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, con l'equiparazione dei capi equini a quelli bovini.

     Per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo si applica il disposto dell'art. 18, commi secondo e quarto, della L.R. 1 agosto 1977, n. 74.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 6 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni da versare, in relazione alle effettive necessità, al fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21 e successive aggiunte e modificazioni.

     Il predetto fondo di rotazione è altresì autorizzato a utilizzare, per le finalità del presente articolo, le proprie disponibilità, come residui o come riduzioni di previsioni operative, che si riferiscono agli stanziamenti rispettivamente disposti dall'art. 18 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74 e dall'art. 6 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Il comitato di gestione del suddetto fondo di rotazione è tenuto ad esaminare le pratiche di cui al presente articolo con priorità rispetto al carico esistente, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, terzo comma, della L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I rientri relativi agli interventi previsti dal presente articolo sono utilizzati per le finalità generali del fondo di rotazione dell'E.S.A.

 

     Art. 7.

     Allo scopo di agevolare la ripresa economico-produttiva delle attività zootecniche, è autorizzata la concessione a favore delle aziende agricolo- zootecniche, nonché degli allevamenti, di prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale cui si applicano le modalità e le procedure di cui alla L. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive aggiunte e modificazioni, nonché, per quanto compatibili, quelle previste per l'applicazione dell'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 364, indipendentemente dalla declaratoria prevista dalla legge medesima.

     Il concorso negli interessi a carico della Regione sui prestiti di cui al comma precedente sarà determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 47 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, in misura tale che l'onere a carico dei beneficiari non sia inferiore a quello determinato in campo nazionale per le operazioni di credito previste dalla lett. b) del punto terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 7 maggio 1982 [2].

     I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi, fino ad un importo massimo di lire 20 milioni per beneficiario, con l'applicazione dei coefficienti di conversione unitari per il bestiame previsti dai primi due commi del precedente art. 6.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui al precedente art. 6 nonché con quelle di cui all'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84.

     Le domande relative alle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite quinquennale di impegno di lire 3.000 milioni di cui lire 1.000 milioni sono destinati alla concessione di prestiti fino ad un importo di lire 5 milioni per beneficiario.

 

     Art. 8.

     Possono essere ammessi alle provvidenze previste dai precedenti artt. 1, 3, 4, 6 e 7 della presente legge nonché a quelle previste dall'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 84 e successive aggiunte e modificazioni, gli allevatori singoli o associati che esercitano le attività zootecniche anche senza disporre di proprie aziende agricole.

 

     Art. 9.

     Nei terreni appartenenti al demanio regionale o al patrimonio indisponibile dell'Azienda foreste demaniali, è vietata la sub-concessione.

     La violazione della norma di cui al precedente comma comporta la revoca dell'atto di concessione.

     Gli allevatori che dimostrino di avere utilizzato, in qualità di sub- concessionari, a fini pastorali, nell'ultimo biennio, terreni appartenenti all'Azienda foreste demaniali, subentrano in qualità di concessionari dei terreni medesimi, sempreché sussistano le condizioni ed i requisiti tecnici che ne avevano consentito l'originaria concessione e previa istanza da presentare all'ente concessionario entro il 31 dicembre 1982 [3].

 

     Art. 10.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai sub-concessionari di terreni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni.

 

     Art. 11.

     Alle istruttorie delle istanze relative agli interventi di cui agli artt. 1, 3 e 4 della presente legge provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e le condotte agrarie competenti per territorio.

     Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo nonché alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento provvedono gli Ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 14.

     Allo scopo di consentire l'erogazione dell'indennità compensativa annua a partire dall'anno 1982, sono valide le domande di cui all'art. 14 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80, presentate entro il 31 marzo 1982, ivi comprese quelle presentate in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     Per le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da iscriversi a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

 

     Art. 16.

     Al fine di promuovere le modificazioni strutturali e infrastrutturali necessarie per avviare nuove e più favorevoli condizioni per una rapida evoluzione dei tipi di allevamento nei territori montani, e più segnatamente nell'area dei Nebrodi e delle Madonie, sono disposti, in via straordinaria ed urgente, gli interventi di cui al successivo art. 17.

 

     Art. 17.

     L'Azienda foreste demaniali è autorizzata ad effettuare nei terreni costituenti il proprio demanio organici interventi atti ad incrementare e migliorare la produzione foraggera e zootecnica nei terreni a ciò idonei, quali l'esecuzione di opere di ricerca, raccolta e distribuzione di acqua ad uso irriguo e multiplo, impianto e miglioramento di pascoli e prati, ricoveri per il bestiame e per gli allevatori, infrastrutture viarie ed elettriche.

     Per il raggiungimento di tali finalità l'Azienda foreste demaniali è altresì autorizzata:

     a) a prendere in affitto, acquistare o espropriare terreni idonei alla produzione foraggera, avvalendosi anche delle disposizioni di cui all'art. 9 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102;

     b) ad avviare in via prioritaria ed urgente iniziative pilota concernenti le finalità del presente articolo nell'area dei Nebrodi e delle Madonie.

     Per l'attuazione dei sopra citati interventi è stanziata la somma di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [6].

     Il quarto comma dell'art. 17 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, è abrogato.

 

     Art. 19.

     La disponibilità del cap. 55025 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1981 è trasferita al cap. 55024 limitatamente all'importo di lire 300 milioni, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 30 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 20.

     Le disposizioni previste dall'art. 56 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 22.

     All'onere di lire 15.650 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 6.000 milioni, per ciascuno degli anni 1982 e 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3. «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

     Le eventuali economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1981 sui capitoli di spesa i cui stanziamenti sono stati autorizzati con la presente legge, possono essere utilizzati per le stesse finalità nell'esercizio 1982 anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione. Alla reiscrizione in bilancio si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 23.

     In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

ELENCO DEI COMUNI CUI SI APPLICANO GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 6

 

Provincia di Agrigento

 

Alessandria della Rocca

Aragona

Bivona

Burgio

Caltabellotta

Cammarata

Campobello di Licata

Casteltermini

Cianciana

Comitini

Favara

Grotte

Joppolo Giancaxio

Racalmuto

Raffadali

Ravanusa

San Biagio Platani

San Giovanni Gemini

Santa Elisabetta

Sant'Angelo Muxaro

Santo Stefano Quisquina

 

Provincia di Caltanissetta

 

Acquaviva Platani

Bompensiere

Campofranco

Marianopoli

Milena

Montedoro

Mussomeli

Resuttano

Riesi

San Cataldo

S. Caterina Villarmosa

Serradifalco

Sommatino

Sutera

Villalba

 

Provincia di Catania

 

Adrano

Belpasso

Biancavilla

Bronte

Calatabiano

Caltagirone

Castel di Iudica

Castiglione di Sicilia

Grammichele

Licodia Eubea

Linguaglossa

Maletto

Maniace [8]

Mascali

Militello Val di Catania

Milo

Nicolosi

Paternò

Pedara

Piedimonte Etneo

Raddusa

Randazzo

Sant'Alfio

Santa Maria di Licodia

Trecastagni

Vizzini

Zafferana Etnea

 

Provincia di Enna

 

Agira

Aidone

Assoro

Calascibetta

Catenanuova

Centuripe

Cerami

Enna

Gagliano Castelferrato

Leonforte

Nicosia

Nissoria

Piazza Armerina

Pietraperzia

Regalbuto

Sperlinga

Troina

Valguarnera Caropepe

Villarosa

 

Provincia di Messina

 

Acquedolci

Alcara Li Fusi

Alì

Antillo

Barcellona Pozzo di Gotto

Basicò

Capizzi

Caronia

Casalvecchio Siculo

Castel di Lucio

Castell'Umberto

Castelmola

Castroreale

Cesarò

Fiumedinisi

Floresta

Fondachelli Fantina

Francavilla di Sicilia

Frazzanò

Furci Siculo

Gaggi

Galati Mamertino

Giardini

Graniti

Gualtieri Sicaminò

Itala

Leni

Limina

Lipari

Longi

Malfa

Malvagna

Mandanici

Messina

Militello Rosmarino

Mirto

Mistretta

Moio Alcantara

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

Montalbano Elicona

Motta Camastra

Motta d'Affermo

Nizza di Sicilia

Novara di Sicilia

Pagliara

Pettineo

Raccuja

Reitano

Roccafiorita

Roccalumera

Roccella Valdemone

Rometta

San Fratello

San Marco d'Alunzio

San Pier Niceto

San Piero Patti

S. Salvatore di Fitalia

S. Domenica Vittoria

Sant'Agata di Militello

S. Lucia del Mela

S. Marina Salina

San Teodoro

S. Stefano di Camastra

Saponara

Sinagra

Taormina

Tortorici

Tripi

Tusa

Ucria

 

Provincia di Palermo

 

Alia

Alimena

Aliminusa

Altofonte

Baucina

Belmonte Mezzagno

Bisacquino

Bompietro

Borgetto

Caccamo

Caltavuturo

Campofiorito

Castelbuono

Castellana Sicula

Castronovo di Sicilia

Cefalù

Chiusa Sclafani

Collesano

Contessa Entellina

Corleone

Gangi

Geraci Siculo

Giardinello

Giuliana

Godrano

Gratteri

Isnello

Marineo

Mezzojuso

Misilmeri

Monreale

Montelepre

Montemaggiore Belsito

Palazzo Adriano

Palermo

Petralia Soprana

Petralia Sottana

Piana degli Albanesi

Polizzi Generosa

Pollina

Prizzi

Roccamena

San Giuseppe Jato

San Mauro Castelverde

Santa Cristina Gela

Scillato

Sclafani Bagni

Torretta

Ustica

Valledolmo

Vicari

 

Provincia di Ragusa

 

Chiaramonte Gulfi

Giarratana

Monterosso Almo

Ragusa

 

Provincia di Siracusa

 

Buccheri

Buscemi

Carlentini

Cassaro

Ferla

Palazzolo Acreide

 

Provincia di Trapani

 

Buseto Palizzolo

Castellammare del Golfo

Custonaci

Erice

Favignana

Pantelleria

San Vito Lo Capo

Valderice

 

 


[1] L'ultimo comma sostituisce art. 1 L.R. 6 maggio 1981, n. 82.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 L.R. 5 agosto 1982, n. 87.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 L.R. 5 agosto 1982, n. 86.

[4] Modifica art. 7 L.R. 9 agosto 1980, n. 80.

[5] Modifica art. 14 L.R. 9 agosto 1980, n. 80.

[6] Modifica art. 4 L.R. 13 agosto 1979, n. 198.

[7] Modifica art. 2 L.R. 6 aprile 1981, n. 49.

[8] Comune aggiunto dall'art. 4 L.R. 13 marzo 1982, n. 7.