§ 3.7.12 - L.R. 5 luglio 1974, n. 18.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 9 maggio 1974, n. 9, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:05/07/1974
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire una più sollecita attuazione delle iniziative previste dagli artt. 2 e 3 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, e di superare le difficoltà operative connesse alle operazioni di [...]
Art. 2.      Ferma restando la gratuità delle previste certificazioni, è autorizzata in favore dei veterinari comunali e dell'associazione regionale allevatori, nell'ambito delle rispettive competenze, la [...]
Art. 3.      A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 6 della legge su richiamata, il tatuaggio auricolare per l'identificazione dei bovini è sostituito con marca da apporre all'orecchio destro [...]
Art. 4.      I veterinari provinciali possono, dietro richiesta dei sindaci dei comuni interessati, autorizzare i veterinari comunali o dipendenti da enti pubblici ad effettuare tutte le operazioni e [...]
Art. 5.      Le somme relative all'erogazione dei compensi forfettari previsti dall'art. 2 della presente legge, sono versate, con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, il materiale necessario per contrassegnare i soggetti da premiare sarà distribuito dai veterinari provinciali, [...]
Art. 8.      Per le finalità di cui agli artt. 2 e 5, secondo comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 150 milioni.
Art. 9.      All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 [...]
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.7.12 - L.R. 5 luglio 1974, n. 18.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 9 maggio 1974, n. 9, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(G.U.R. 20 luglio 1974, n. 34).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire una più sollecita attuazione delle iniziative previste dagli artt. 2 e 3 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, e di superare le difficoltà operative connesse alle operazioni di identificazione dei soggetti da premiare, a parziale modifica e ad integrazione di quanto previsto dalla stessa legge, sono approvate le norme di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Ferma restando la gratuità delle previste certificazioni, è autorizzata in favore dei veterinari comunali e dell'associazione regionale allevatori, nell'ambito delle rispettive competenze, la erogazione di un compenso forfettario, a titolo di rimborso delle spese sostenute per le operazioni di identificazione, nelle misure seguenti:

     a) per ogni capo bovino identificato, lire 300, elevate a lire 800 ove trattasi di premi di rimonta connessi a diagnosi di gravidanza di cui al quarto comma dell'art. 2, della L.R. 9 maggio 1974, n. 9;

     b) per ogni pecora o capra identificata, lire 75.

     Il compenso forfettario previsto dal precedente comma è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonché di eventuale assicurazione contro i rischi connessi all'attività.

 

     Art. 3.

     A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 6 della legge su richiamata, il tatuaggio auricolare per l'identificazione dei bovini è sostituito con marca da apporre all'orecchio destro recante numerazione progressiva.

 

     Art. 4.

     I veterinari provinciali possono, dietro richiesta dei sindaci dei comuni interessati, autorizzare i veterinari comunali o dipendenti da enti pubblici ad effettuare tutte le operazioni e certificazioni previste dalla L.R. 9 maggio 1974, n. 9, anche al di fuori dell'ambito della propria competenza territoriale.

 

     Art. 5.

     Le somme relative all'erogazione dei compensi forfettari previsti dall'art. 2 della presente legge, sono versate, con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai Comuni interessati, presso gli istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria comunale, sulla base di una distinta dei destinatari allegata agli elenchi degli aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9.

     In aggiunta all'importo di tale distinta sarà versata una somma pari al 10% dello stesso importo, quale rimborso forfettario delle spese di cancelleria e stampati sostenute dalle amministrazioni comunali.

     I consuntivi di spesa delle somme versate per le finalità su indicate sono approvati dai consigli comunali secondo le norme della vigente legislazione.

     Le eventuali economie saranno versate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, il materiale necessario per contrassegnare i soggetti da premiare sarà distribuito dai veterinari provinciali, oltre che ai veterinari comunali, anche alla associazione regionale allevatori.

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui agli artt. 2 e 5, secondo comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 150 milioni.

 

     Art. 9.

     All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 5 L.R. 9 maggio 1974, n. 9.