§ 1.4.30 - L.R. 23 aprile 1956, n. 31.
Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/04/1956
Numero:31


Sommario
Art. 1.      I funzionari preposti alla direzione di uffici generali o di un ramo dell'amministrazione centrale della Regione, di grado non inferiore al V, possono essere delegati, per gli affari rientranti [...]
Art. 2.      I funzionari indicati nell'art. 1, e, in loro sostituzione, i funzionari di grado non inferiore al VI, possono essere delegati a firmare titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni [...]
Art. 3.      Le deleghe di cui ai precedenti articoli sono conferite mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione o degli assessori regionali per i rami di rispettiva [...]
Art. 4.      Le deleghe conferite in forza del D.L.P. 25 ottobre 1952, n. 28, convertito nella L.R. 13 marzo 1953, n. 14, restano in vigore sino alla fine del mese successivo a quello della pubblicazione [...]
Art. 5.      Il D.L.P.Reg. 25 ottobre 1952, n. 28, ratificato con la L. 13 marzo 1953, n. 14, è abrogato.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.30 - L.R. 23 aprile 1956, n. 31.

Norme sulla delega di firma a funzionari preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 26 aprile 1956, n. 28).

 

Art. 1.

     I funzionari preposti alla direzione di uffici generali o di un ramo dell'amministrazione centrale della Regione, di grado non inferiore al V, possono essere delegati, per gli affari rientranti nella competenza dei servizi cui sono preposti, a firmare:

     a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

     b) gli atti che comportano una spesa non superiore a cinquanta milioni [1].

     Restano comunque esclusi dalla facoltà di delega:

     a) i decreti concernenti la nomina di impiegati;

     b) i decreti concernenti il distacco presso l'amministrazione centrale della Regione, di personale di ruolo o non di ruolo, comunque denominato dell'amministrazione statale o di enti pubblici in genere;

     c) [2];

     d) i decreti relativi al pagamento di indennità spettanti ai membri dei consigli e delle commissioni, eccetto il caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso di intervento alle sedute;

     e) i decreti concernenti l'autorizzazione delle ore di lavoro straordinario, da emanare ai sensi del Decreto Legisl. Pres. 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni od integrazioni;

     f) i decreti di concessione di sussidi e compensi di qualsiasi natura al personale;

     g) i decreti di pagamento di somme da imputare al capitolo delle spese casuali.

 

     Art. 2.

     I funzionari indicati nell'art. 1, e, in loro sostituzione, i funzionari di grado non inferiore al VI, possono essere delegati a firmare titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni regolarmente assunti.

 

     Art. 3.

     Le deleghe di cui ai precedenti articoli sono conferite mediante decreti, da registrare alla Corte dei conti, del Presidente della Regione o degli assessori regionali per i rami di rispettiva competenza.

 

     Art. 4.

     Le deleghe conferite in forza del D.L.P. 25 ottobre 1952, n. 28, convertito nella L.R. 13 marzo 1953, n. 14, restano in vigore sino alla fine del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ferma restando la facoltà di revoca da parte dell'amministrazione.

 

     Art. 5.

     Il D.L.P.Reg. 25 ottobre 1952, n. 28, ratificato con la L. 13 marzo 1953, n. 14, è abrogato.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46.

[2] Lettera abrogata dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.