§ 5.3.290 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 5.
Proroga dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/01/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.
Art. 2.  Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente interventi straordinari per il dissesto statico in località a Tremonti - Ritiro».
Art. 3.  Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente contributi straordinari ai soci assegnatari di consorzi penalizzati dal dissesto statico.
Art. 4.  Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente proroga dei termini per le assunzioni in imprese operanti in Sicilia.
Art. 5.  Proroga delle disposizioni dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, relativo alla incentivazione di attività economiche per il comune di Ragusa.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.290 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 5.

Proroga dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

(G.U.R. 11 gennaio 1995, n. 3).

 

Art. 1. Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale.

     1. Il termine per l'utilizzazione dei residui di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è prorogato sino al 31 dicembre 1998 [1].

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente interventi straordinari per il dissesto statico in località a Tremonti - Ritiro».

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente contributi straordinari ai soci assegnatari di consorzi penalizzati dal dissesto statico.

     1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente proroga dei termini per le assunzioni in imprese operanti in Sicilia.

     1. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 [*], è prorogato al 31 dicembre 1996 [2].

 

     Art. 5. Proroga delle disposizioni dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, relativo alla incentivazione di attività economiche per il comune di Ragusa.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche sono prorogate per un ulteriore quinquennio a decorrere dal 1995.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Termine da ultimo così prorogato dall'art. 11 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

[*] Modifica l'art. 9 della L.R. 15 maggio 1991, n. 27.

[2] Vedi art. 69 L.R. 7 marzo 1997, n. 6.