§ 4.2.124 - L.R. 24 agosto 1993, n. 22.
Individuazione di strutture ed interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" nel territorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:24/08/1993
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Gli interventi di cui all'articolo 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con la Prefettura [...]
Art. 3.      1. Il pagamento delle rate di mutuo e di finanziamento dovuto dalle cooperative o dai soci assegnatari definitivi, i cui alloggi, costruiti con contributi erariali, sono stati o saranno [...]
Art. 4.      1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario una tantum ai soci assegnatari del consorzio "La casa nostra" e delle cooperative "La gazzella" - programma [...]
Art. 5.      1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Presidente della Regione, una commissione d'inchiesta, composta da cinque esperti, per [...]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ricadenti nell'esercizio finanziario 1993, di lire 8.450 milioni, si provvede quanto a lire 450 milioni con parte delle disponibilità [...]
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 4.2.124 - L.R. 24 agosto 1993, n. 22.

Individuazione di strutture ed interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" nel territorio del comune di Messina.

(G.U.R. n. 40 del 28 agosto 1993).

 

Art. 1. [1]

     1. Allo scopo di consentire l'arrestarsi del fenomeno franoso verificatosi in località "Tremonti-Ritiro" del comune di Messina, dove sono stati realizzati numerosi insediamenti abitativi da parte di cooperative edilizie, i cui programmi sono stati finanziati dalla Regione siciliana e/o dallo Stato, nonché per eliminare il pericolo di gravi danni a persone e cose, considerata la natura e l'estensione dello stesso fenomeno franoso, si adottano gli interventi di cui alla presente legge.

     2. Le disposizioni di cui alla presente legge riguardano in particolare interventi ordinari e straordinari per la protezione civile e mirano al recupero edilizio ed alla ricostruzione di unità immobiliari private ad uso abitativo, alla sistemazione ed al consolidamento della collina "Tremonti-Ritiro" del comune di Messina ed alla realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie dell'intera area abitativa.

     3. Gli interventi di recupero o ricostruzione sono finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'unità immobiliare, al conseguimento di condizioni di maggiore sicurezza dal punto di vista statico, nonché agli studi, alle simulazioni ed alla realizzazione di opere di presidio e delle infrastrutture primarie e secondarie.

     4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli riguardano altresì interventi inerenti l'adeguata e dignitosa sistemazione abitativa delle famiglie interessate allo sgombero, nonché interventi diretti alla rimodulazione delle scadenze di pagamento dei mutui contratti dalle cooperative edilizie interessate prima dell'inizio del fenomeno franoso.

     5. Per l'attuazione degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione delle unità abitative è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1993 e lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1994.

     Analogamente, allo scopo di consentire la realizzazione delle opere di presidio necessarie per arginare il movimento franoso è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 6.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1994.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con la Prefettura di Messina, saranno attuati dal Prefetto di Messina ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta a quelli assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri [2].

     3. E' concesso al consorzio "La casa nostra" un contributo di lire 200 milioni, di cui 30 milioni alle cooperative "Il capriolo", "Il cerbiatto" e "La rondine", per le spese sostenute per le indagini geologiche e studi in conseguenza della frana.

 

     Art. 3.

     1. Il pagamento delle rate di mutuo e di finanziamento dovuto dalle cooperative o dai soci assegnatari definitivi, i cui alloggi, costruiti con contributi erariali, sono stati o saranno sgomberati con specifica ordinanza o i cui lavori edificatori sono stati, o saranno, bloccati, è sospeso sino al totale consolidamento, riadattamento o ricostruzione degli immobili cui si riferiscono.

     2. Le rate sospese di cui al comma 1 andranno pagate dalle cooperative e/o dai cooperatori senza alcun onere aggiuntivo in data successiva al pagamento dell'ultima semestralità risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza ed in un periodo pari a quello di sospensione. I maggiori interessi, spese ed accessori maturati per effetto di tale sospensione sono posti a totale carico della Regione.

     3. La spesa necessaria sarà determinata dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro il medesimo termine, con proprio decreto saranno individuate dal medesimo Assessorato le cooperative edilizie aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge.

     4. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio di propria competenza.

     5. Le cooperative edilizie che vorranno beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno presentare formale istanza all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, allegando una dichiarazione del presidente della cooperativa, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui al presente articolo.

     6. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, i termini di scadenza di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 5 marzo 1991, n. 65 - i cui effetti sono stati confermati con l'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1991, n. 195 - per i mutui bancari garantiti dalla Regione, sono ulteriormente prorogati di centottanta giorni.

 

     Art. 4.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario una tantum ai soci assegnatari del consorzio "La casa nostra" e delle cooperative "La gazzella" - programma costruttivo 3°, 4°, 5° e 7° lotto - "Il capriolo" - programma costruttivo 1°, 2° e 3° lotto - "Il cerbiatto", "La rondine", tutti con sede in Messina, nella misura di lire 25 milioni per ciascun socio assegnatario, in considerazione del grave disagio verificatosi in conseguenza del fenomeno franoso che ha determinato il blocco dei lavori e dei rapporti finanziari con gli istituti mutuanti, i cui maggiori oneri si rifletteranno sul costo finale di costruzione.

     2. L'intervento di cui al comma 1 è diretto ad adeguare il costo delle unità abitative alle effettive capacità economico- finanziarie dei soci assegnatari e verrà erogato direttamente a ciascun socio che allegherà all'istanza di contributo una dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle condizioni previste dal presente articolo per ottenere il contributo [3].

     3. Alla formale individuazione dei sodalizi i cui soci assegnatari di alloggi iscritti nei programmi costruttivi a suo tempo finanziati dallo Stato o dalla Regione potranno accedere al contributo una tantum, provvederà con proprio decreto l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere ai soci assegnatari, anche in via provvisoria, di alloggi sociali fatti sgomberare con ordinanza sindacale un contributo straordinario a titolo di assistenza abitativa, forfettariamente determinato in lire 500.000 mensili. Il contributo mensile avrà decorrenza dal mese in cui è stato adottato il provvedimento sindacale e fino al reintegro nell'appartamento assegnato.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 11.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1994.

 

     Art. 5.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Presidente della Regione, una commissione d'inchiesta, composta da cinque esperti, per l'accertamento delle responsabilità di soggetti pubblici e privati inerenti ai fatti di cui alla presente legge. La relazione della commissione deve essere depositata nei novanta giorni successivi. La stessa è depositata presso l'Assemblea regionale siciliana ed è data ampia pubblicità a cura della Presidenza della Regione.

     2. Sulla scorta dei risultati della relazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e le amministrazioni locali, fatte salve le eventuali denunce penali, provvedono ad attivare i conseguenti procedimenti disciplinari, nonché i procedimenti di risarcimento dei danni, ivi comprese le azioni di risarcimento ambientale.

     3. Il Presidente della Regione provvederà ad attivare le procedure legali necessarie per il recupero, da parte dell'Amministrazione regionale, delle somme erogate in virtù della presente legge e relative ai danni determinatisi nei confronti di coloro i quali verranno individuati, in sede giudiziaria, come responsabili degli stessi.

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ricadenti nell'esercizio finanziario 1993, di lire 8.450 milioni, si provvede quanto a lire 450 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. I predetti oneri e quelli ricadenti nell'esercizio finanziario 1994, di lire 14.250 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2007 per lire 22.000 milioni e codice 1004 per lire 700 milioni.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi art. 30 L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[2] Gli originari primi due commi sono stati così sostituiti con art. 2 L.R. 10 gennaio 1995, n. 5.

[3] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 10 gennaio 1995, n. 5.