§ 1.4.115 - L.R. 15 giugno 1988, n. 11.
Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:15/06/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni della presente legge concernenti incrementi retributivi al personale in servizio per il triennio 1985-1987, in quanto non diversamente previsto, si applicano al personale [...]
Art. 2.      1. Al personale di cui all'articolo 1 , comunque in servizio alla data del 1° dicembre 1985, è attribuito con decorrenza dalla stessa data, sullo stipendio spettante anteriormente [...]
Art. 3.      1. Gli stipendi annui lordi previsti dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati, rispettivamente dalle date sottoindicate, dei [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il passaggio da una fascia funzionale ad altra, al maturarsi [...]
Art. 5.      1. L'ammontare per classi ed aumenti periodici di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con la aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e di aumento periodico maturati alla [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 1 ° gennaio 1985, l'indennità di produttività istituita con l'articolo 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla [...]
Art. 7.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'ammontare delle indennità previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale non ragguagliato al prezzo di beni o di servizi, con esclusione [...]
Art. 8.      1. Per esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale, in tema di svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o di attività che, per essere concluse, devono [...]
Art. 9.      1. A decorrere dal primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, l'indennità di trasferta per i dipendenti dell'Amministrazione regionale comandati in missione fuori [...]
Art. 10.      1. All'articolo 81 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      1. I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli [...]
Art. 12.      1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi a carico del bilancio regionale alla data del 1° dicembre 1985, è attribuito, a decorrere dalla stessa data, sulla pensione o assegno vitalizio [...]
Art. 13.      1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio dell'Amministrazione regionale, ivi compresi [...]
Art. 14.      1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi alla data del 1° novembre 1985, in sostituzione degli aumenti previsti dall'articolo 54 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e [...]
Art. 15.      1. Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale successive al 31 dicembre 1984, ai fini della determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di [...]
Art. 16.      1. L'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente
Art. 17.      1. Con effetto dal 1° luglio 1979, dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente
Art. 18.      1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente
Art. 19.      1. L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì [...]
Art. 20.      1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno [...]
Art. 21.      1. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare in ruolo, anche in soprannumero, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, i servizi prestati presso [...]
Art. 22.      1. All'articolo 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 23.      1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'articolo 1, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di [...]
Art. 24.      1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'articolo 1, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di [...]
Art. 25.      1. Il personale dell'Amministrazione regionale che, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, era in possesso della qualifica di operaio, fruendo del [...]
Art. 26.      1. Il termine massimo di utilizzazione di cui all'articolo 65 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, con effetto dal 31 ottobre 1987, [...]
Art. 27.      1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente
Art. 28.      1. Nel ruolo previsto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è altresì inquadrata a domanda, da presentare entro trenta giorni [...]
Art. 29.      1. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, al personale in servizio si applicano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, [...]
Art. 30.      1. Al personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di [...]
Art. 31.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 360.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni a carico della competenza del bilancio per l'anno finanziario [...]
Art. 32.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste dagli [...]


§ 1.4.115 - L.R. 15 giugno 1988, n. 11.

Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale.

(G.U.R. n. 27 del 18 giugno 1988).

 

Titolo I

Trattamento giuridico ed economico

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni della presente legge concernenti incrementi retributivi al personale in servizio per il triennio 1985-1987, in quanto non diversamente previsto, si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione regionale collocato o da collocare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, anche se i relativi provvedimenti siano in corso di perfezionamento, ivi compreso il personale contemplato dalla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in servizio presso l'Amministrazione regionale, nonché al personale collocato o da collocare nei ruoli previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, al personale collocato o da collocare, in conseguenza di concorsi già banditi, nel ruolo del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole istituito con la legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, ed al personale collocato o da collocare nel ruolo ad esaurimento istituito con l'articolo 50 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

     2. Per il personale proveniente, da data successiva al 31 dicembre 1984, dall'Amministrazione dello Stato o da altri enti, i benefici previsti dalla presente legge sono sostitutivi di ogni beneficio previsto da disposizioni normative o da accordi riferentisi al periodo 1° gennaio 1985 31 dicembre 1987, ivi compresi i benefici previsti dalla legislazione regionale. Per gli stessi dipendenti i benefici suindicati, per il periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale, sono erogati a titolo di assegno perequativo regionale, ai sensi degli articoli 55 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti del personale proveniente da enti ed amministrazioni diverse dalla Amministrazione dello Stato.

     3. All'atto dell'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale, l'ammontare di cui al comma precedente è computato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Al personale di cui all'articolo 1 , comunque in servizio alla data del 1° dicembre 1985, è attribuito con decorrenza dalla stessa data, sullo stipendio spettante anteriormente all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 3, un incremento retributivo pari all'1,10 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale della relativa qualifica, quale determinata, anche per corrispondenza di qualifiche, dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, per ogni anno di effettivo servizio nella qualifica medesima o nella carriera corrispondente.

     2. L'aliquota di cui al primo comma è determinata nella misura dello 0,65 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale della qualifica conseguita per i dipendenti comunque transitati dopo il 1° gennaio 1970 in una qualifica superiore, ed è riferita agli anni di effettiva permanenza nella stessa qualifica o carriera conseguita ed in quella immediatamente inferiore.

     3. Per i funzionari con qualifica non inferiore a direttore regionale ed equiparato l'aliquota dell'1,10 per cento è calcolata rispettivamente sulla classe media del livello iniziale previsto per la qualifica di dirigente e sulla classe media di stipendio prevista per il direttore regionale, rispettivamente per il servizio prestato nelle qualifiche di dirigente o equiparate e nelle qualifiche di direttore regionale od equiparato e segretario generale.

     4. Ai dipendenti che, in forza delle disposizioni dell'articolo 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati o saranno collocati per effetto del superamento di esame in una qualifica superiore, il riequilibrio retributivo di cui al presente articolo sarà rideterminato all'atto del conseguimento della nuova situazione stipendiale, sostituendo l'importo risultante dai precedenti commi, anche se già conseguito, con quello risultante dalla applicazione dell'aliquota dello 0,65 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale della qualifica conseguita per ogni anno di servizio effettivamente prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

     5. Ai fini del computo degli anni di effettiva permanenza nella qualifica o carriera vengono considerati i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo ed esclusi quelli comunque riconosciuti utili per situazioni giuridiche diverse da quella di effettiva permanenza nella qualifica.

     6. Nel computo finale degli anni da considerare, le frazioni di tempo non inferiori a mesi sei vanno ricondotte ad un anno.

     7. Sulla base delle disposizioni dei commi precedenti è attribuita, con effetto dal 1° dicembre 1985, la situazione stipendiale, per classi ed aumenti periodici pari o immediatamente inferiore al maturato economico complessivo. L'eventuale eccedenza economica viene commutata in tempo ai fini dell'attribuzione delle posizioni stipendiali successive. La commutazione viene effettuata determinando il rapporto tra la stessa eccedenza economica e la differenza tra la posizione stipendiale attribuita e quella successiva ed il tempo intercorrente tra le due posizioni stesse, ed esprimendo il valore risultante in mesi. Le frazioni di tempo superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.

     8. L'eventuale differenza tra il maturato economico complessivamente spettante e la situazione stipendiale attribuita ai sensi del comma precedente è corrisposta in forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, dell'indennità di produttività e del trattamento di quiescenza e previdenza, riassorbibile con il conseguimento della posizione stipendiale successiva.

 

     Art. 3.

     1. Gli stipendi annui lordi previsti dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati, rispettivamente dalle date sottoindicate, dei seguenti ammontari annui lordi, aggiuntivi, per gli anni 19861987, rispetto agli stipendi spettanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

                       dall'1-1-1985  dall'1-1-1986  dall'1-1-1987

 

1° livello e

1a fascia funzionale       150.000        175.000        275.000

 

2° livello e

2a fascia funzionale       240.000        280.000        284.000

 

3° livello e

3a fascia funzionale       300.000        350.000        358.000

 

4° livello e

4a fascia funzionale       330.000        385.000        389.000

 

5° livello e

5a fascia funzionale       420.000        490.000        494.000

 

6° livello e

6a fascia funzionale       510.000        595.000        599.000

 

7° livello e

7a fascia funzionale       600.000        700.000        980.000

 

8° livello e

8a fascia funzionale       810.000        945.000      1.329.000

 

Dirigente superiore

ed equiparato            1.100.000      1.350.000      1.966.000

 

Direttore regionale

ed equiparato            1.220.000      1.965.000      2.719.000

 

Segretario generale      1.330.000      2.167.000      2.983.000

 

 

     2. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità di contingenza e per indennità di produttività, e sulla misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e competono anche al personale non di ruolo della Amministrazione regionale con riferimento alla fascia funzionale iniziale della corrispondente qualifica di ruolo.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il passaggio da una fascia funzionale ad altra, al maturarsi di periodi di effettivo servizio nella qualifica, sono estese a tutte le qualifiche dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     2. A tal fine, per le qualifiche appartenenti a fasce funzionali non superiori alla sesta, al maturarsi di dieci anni di effettivo servizio nella qualifica e, per le qualifiche appartenenti all'ultima fascia funzionale o per le quali non siano previste fasce funzionali, al maturarsi di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, saranno attribuiti, ferma restando la normale progressione economica, la classe di stipendio o l'aumento periodico immediatamente superiori a quelli spettanti alla stessa data.

     3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, collocato in qualifiche alle quali non si rendeva applicabile il sistema del passaggio da una fascia funzionale ad altra previsto dall'articolo 5 della stessa legge, e che aveva già maturato, alla data di entrata in vigore della medesima legge, un'anzianità effettiva di servizio nella qualifica di cinque anni, il beneficio di cui al primo comma è attribuito con effetto dal 1° dicembre 1985.

     4. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Le somme eventualmente già erogate in applicazione delle disposizioni del citato articolo 5 sono detratte dall'aumento dovuto ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 5.

     1. L'ammontare per classi ed aumenti periodici di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con la aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e di aumento periodico maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

     2. La valutazione economica di cui sopra si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai valori percentuali delle classi e scatti ivi previsti.

     3. In assenza dell'intervento, entro il 30 giugno 1989, di una nuova disciplina in materia di retribuzione di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma verrà incrementata, a decorrere dallo scadere del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli aumenti periodici in conformità della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei valori tabellari ivi previsti. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da speciali disposizioni di legge.

     4. Al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale assunto in servizio in forza di concorsi già banditi entro la data suindicata, al quale si applica, in quanto compatibile, il trattamento previsto dalla presente legge, è attribuito il trattamento economico fondamentale di cui all'allegata tabella «A».

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dal 1 ° gennaio 1985, l'indennità di produttività istituita con l'articolo 35 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla tabella «O» annessa alla stessa legge, è determinata avendo riguardo altresì all'ammontare dell'indennità di contingenza.

     2. La stessa indennità è liquidata con riferimento alla retribuzione in godimento da parte di ciascun dipendente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 7.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'ammontare delle indennità previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale non ragguagliato al prezzo di beni o di servizi, con esclusione dell'indennità di trasferta, dell'indennità di produttività e dell'indennità prevista dall'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle 10 lire.

     2. Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale compete l'indennità prevista dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dall'articolo 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modifiche, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le decorrenze previste dalle medesime norme per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

     3. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1986.

 

     Art. 8.

     1. Per esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale, in tema di svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o di attività che, per essere concluse, devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione regionale consultiva per il personale.

     2. Per le turnazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dal citato articolo 13 al personale regionale che ha effettuato il servizio articolato in turni di lavoro per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1986 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. A decorrere dal primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, l'indennità di trasferta per i dipendenti dell'Amministrazione regionale comandati in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle seguenti misure:

     a) segretario generale, direttore regionale ed equiparato: lire 120.000;

     b) dirigente superiore ed equiparato, dirigente ed equiparato: lire 100.000;

     c) assistente ed equiparato, nonché qualifiche equiparate per livello: lire 80.000;

     d) altre qualifiche: lire 60.000.

     2. Le misure suindicate sono comprensive della rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 86 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, avente decorrenza anteriore alla data indicata al primo comma.

     3. Ferme restando le altre disposizioni concernenti il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, i dipendenti inviati in missione possono chiedere, con opzione anche giornaliera e dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con il nominativo del dipendente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione. Il rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 30.000.

     4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo suindicato, è aumentato annualmente ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

     6. Nel primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, l'espressione «a dirigente» è sostituita con la seguente: «ad assistente».

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 81 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:.

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati, ai fini della progressione giuridica ed economica nella misura del 100 per cento, se prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori alla qualifica posseduta alla data della domanda, e nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori.

     2. Qualora i servizi suddetti siano stati già valutati o abbiano comunque influito sulla determinazione della posizione stipendiale in godimento, la valutazione sarà effettuata ai soli fini giuridici.

     3. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

     4. Per il personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, o assunto tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei servizi di cui ai commi precedenti, ha effetto dalla data di inquadramento in ruolo, anche in soprannumero.

 

Titolo II

Trattamento di quiescenza di previdenza e di assistenza

 

     Art. 12.

     1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi a carico del bilancio regionale alla data del 1° dicembre 1985, è attribuito, a decorrere dalla stessa data, sulla pensione o assegno vitalizio spettante, un aumento pari allo 0,75 per cento dell'ammontare della classe media del livello iniziale dell'ultima qualifica posseduta o comunque corrispondente, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n, 41, e successive modifiche ed integrazioni, per ogni anno di servizio utile e valutato ai fini della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

     2. Al personale di cui al primo comma, collocato a riposo con qualifica non inferiore a direttore regionale o equiparato, l'aumento è calcolato, ferma restando ogni altra modalità, sull'ammontare della classe media prevista dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, per la qualifica posseduta o comunque corrispondente.

     3. Ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità alla data del 1° dicembre 1985 sono attribuiti i benefici di cui al presente articolo con riferimento alla qualifica ed agli anni di servizio utile e valutato ai fini della percentuale del trattamento di quiescenza del dante causa.

 

     Art. 13.

     1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti al personale in servizio dell'Amministrazione regionale, ivi compresi gli aumenti previsti dall'articolo 3, sono estesi di diritto, con la stessa decorrenza, ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, di qualifica ed anzianità eguale o corrispondente, che non ne abbiano già fruito a qualunque titolo, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza. Per il personale con qualifiche di pensionamento corrispondenti a qualifiche riferite a più fasce funzionali, si ha riguardo al livello retributivo più elevato previsto per il personale in servizio.

     2. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e l'articolo 84 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono abrogati.

     3. Le somme eventualmente già erogate in applicazione dell'articolo 84 sopraindicato sono computate su quanto dovuto ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 14.

     1. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi alla data del 1° novembre 1985, in sostituzione degli aumenti previsti dall'articolo 54 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono attribuiti, a decorrere dal 1° dicembre 1985, i seguenti aumenti avendo riguardo alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza:

     a) se con qualifica di pensionamento inferiore a direttore regionale, l'ammontare di un aumento periodico calcolato sullo stipendio dell'ottava classe del livello più alto previsto per il personale in servizio di corrispondente qualifica;

     b) se con qualifica di pensionamento non inferiore a direttore regionale o equiparato, l'aumento previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

 

     Art. 15.

     1. Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dell'Amministrazione regionale successive al 31 dicembre 1984, ai fini della determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, l'ultimo stipendio integralmente spettante è maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.

     2. Le quote mensili di cui al comma precedente si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

     3. Sulle quote aggiuntive di cui ai commi precedenti, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e la previdenza.

 

     Art. 16.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. Con effetto dal 1° luglio 1979, dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

 

     Art. 20.

     1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

     2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.

     3. Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.

     4. Per l'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell'acquisto.

 

     Art. 21.

     1. Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare in ruolo, anche in soprannumero, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, i servizi prestati presso l'Amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.

     2. In ogni altro caso, i servizi prestati dallo stesso personale alle dipendenze dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni sono valutati ai fini di quiescenza e di previdenza in conformità dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente al recupero, in conformità alle disposizioni vigenti, delle somme dovute da altri enti od amministrazioni in relazione ai servizi ricongiunti presso

l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 22.

     1. All'articolo 15 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     nel primo comma l'espressione «o dei loro familiari» è sostituita con la seguente: «o dei relativi familiari a carico»;

     il quarto comma è così sostituito:

     (Omissis).

 

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 23.

     1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'articolo 1, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano già diritto alla relativa fruizione, sono estesi, con effetto dalla data di attribuzione del trattamento economico di ruolo, i benefici previsti dall'articolo 75 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 24.

     1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati o da inquadrare, anche in soprannumero, nei ruoli di cui all'articolo 1, in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno fruito dei benefici previsti dall'articolo 80 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi, con effetto dalla data di inquadramento in ruolo, i benefici previsti dal citato articolo 80, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge e del maturarsi del periodo di tirocinio.

 

     Art. 25.

     1. Il personale dell'Amministrazione regionale che, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, era in possesso della qualifica di operaio, fruendo del secondo livello retributivo previsto dall'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, nonché il personale del ruolo ad esaurimento istituito con la legge regionale 25 aprile 1969, n. 10, e soppresso con l'articolo 53 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è collocato con le modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, nel secondo livello e nella seconda fascia funzionale, con la qualifica di operaio qualificato.

     2. Al personale suindicato che, alla data del 1° novembre 1985, godeva di un trattamento superiore a quello derivante dall'applicazione della disposizione del primo comma, sarà attribuita, con effetto dalla stessa data, nell'ambito del secondo livello, la posizione stipendiale immediatamente superiore a quella in godimento.

     3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti il personale operaio inquadrato o da inquadrare ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in qualifiche inferiori rispetto alle qualifiche di rispettiva assunzione, è collocato, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, nella qualifica equivalente a quella di assunzione e nella corrispondente fascia funzionale.

 

     Art. 26.

     1. Il termine massimo di utilizzazione di cui all'articolo 65 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, con effetto dal 31 ottobre 1987, fino alla scadenza del terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre la data del 30 giugno 1989.

     2. All'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «tre anni» sono sostituite con le seguenti: «sei anni».

 

     Art. 27.

     1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. Nel ruolo previsto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è altresì inquadrata a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo nulla osta dell'ente di appartenenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, l'unità di personale della Sezione italiana del Servizio sociale internazionale addetta, sia alla data del 24 febbraio 1977 che a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, al centro sociale di Catania dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

     2. Al personale predetto si applicano tutte le disposizioni concernenti il personale del ruolo speciale transitorio sopra indicato.

 

     Art. 29.

     1. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti economici previsti dalla presente legge, al personale in servizio si applicano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche per i dipendenti in attesa di inquadramento in ruolo.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, senza l'adozione di provvedimenti formali, gli aumenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni vitalizi determinati in base alle qualifiche, secondo le corrispondenze fissate dalla legge e sulla base delle percentuali che hanno determinato il trattamento di quiescenza.

 

     Art. 30.

     1. Al personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito, applicando l'indice dei prezzi previsto dall'articolo 150 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modifiche ed integrazioni [1].

     2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni [2].

     3. Le somme dovute a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria sono erogate, rispettivamente per il personale in servizio e per quello a riposo, a carico degli stanziamenti dei capitoli concernenti stipendi, pensioni ed altri assegni.

     4. Le somme risultanti dall'applicazione degli articoli 2 e 12 della presente legge saranno erogate a decorrere dal 1° marzo 1989.

 

     Art. 31.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 360.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni a carico della competenza del bilancio per l'anno finanziario 1988. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 60.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21160 e quanto a lire 100.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, anche di carattere compensativo fra i vari capitoli di spesa concernenti emolumenti fissi ed accessori, compensi per lavoro straordinario ed altri oneri inerenti al trattamento retributivo del personale regionale, occorrenti per l'applicazione della presente legge.

     3. I maggiori oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 Fondi speciali destinati al finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

 

     Art. 32.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salve le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

TABELLA «A»

 

Livelli e qualifiche

 

 

1° livello ......................................... L.  3.800.000

2° livello ......................................... »   4.460.000

3° livello ......................................... »   5.000.000

4° livello ......................................... »   5.650.000

5° livello ......................................... »   6.640.000

6° livello ......................................... »   7.500.000

7° livello ......................................... »   8.700.000

8° livello ......................................... »  12.000.000

Dirigente superiore ................................ »  15.000.000

Direttore regionale ................................ »  19.522.000

Segretario generale ................................ »  21.444.000

 

 

     L'indennità di contingenza è corrisposta nell'ammontare e con le modalità dell'indennità integrativa speciale in vigore per i dipendenti del comparto pubblico.

 

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2013, n. 265, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 novembre 2013, n. 265, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.