§ 46.9.124 - D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:27/03/1984
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione.
Art. 2.  Stipendi.
Art. 3.  Benefici convenzionali.
Art. 4.  Decorrenza dei benefici economici.
Art. 5.  Indennità pensionabile.
Art. 6.  Lavoro straordinario.
Art. 7.  Orario di lavoro.
Art. 8.  Congedo ordinario.
Art. 9.  Personale dei ruoli tecnici e professionali.
Art. 10.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 11.  Effetti dell'indennità pensionabile.
Art. 12.  Onere finanziario.


§ 46.9.124 - D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

(G.U. 14 aprile 1984, n. 105)

 

 

     Art. 1. Area di applicazione.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

     Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Stipendi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

quarto livello L. 4.400.000

quinto livello L. 4.800.000

sesto livello L. 5.500.000

sesto-bis livello L. 5.950.000

settimo livello L. 6.400.000

ottavo livello L. 7.700.000

ottavo-bis livello L. 8.470.000

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

 

          Art. 3. Benefici convenzionali.

     Al personale di cui al primo comma del precedente art. 2 promosso o nominato a qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

     Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

     Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo livello retributivo, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 4. Decorrenza dei benefici economici.

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1° gennaio 1983, in applicazione degli articoli precedenti, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

dal 1° gennaio 1983 35 per cento

dal 1° gennaio 1984 75 per cento

dal 1° gennaio 1985 100 per cento.

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo, anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura intera.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina previsto dalla precedente normativa, maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui alla precedente normativa.

     Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dal presente decreto, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa precedente, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini della ulteriore progressione economica.

 

          Art. 5. Indennità pensionabile.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lordo:

agente 265.000

agente scelto 300.000

assistente 340.000

assistente capo 390.000

vice sovrintendente 390.000

sovrintendente 410.000

sovrintendente principale 430.000

sovrintendente capo 450.000

vice ispettore 450.000

ispettore 470.000

ispettore principale 490.000

ispettore capo 510.000

vice commissario 510.000

commissario 530.000

commissario capo 540.000

vice questore aggiunto 550.000.

     A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete una indennità mensile di L. 140.000.

     Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma del presente articolo compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle misure sottoindicate:

agente 54.000

agente scelto 54.000

assistente 62.000

assistente capo 69.000

vice sovrintendente 73.000

sovrintendente 73.000

sovrintendente principale 81.000

sovrintendente capo 81.000

vice ispettore 92.000

ispettore 92.000

ispettore principale 92.000

ispettore capo 92.000

vice commissario 100.000

commissario 100.000

commissario capo 115.000

vice questore aggiunto 115.000.

     Con effetto dal 1° gennaio 1984 l'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono soppressi. E' fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135.

 

          Art. 6. Lavoro straordinario.

     Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria del compenso relativo al lavoro straordinario è determinata, per ciascun livello retributivo, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'assegno personale di funzione, e della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

     In relazione all'incremento della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà ridotto per il 1984 rispetto all'anno precedente il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzarsi.

     La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1984 nei limiti dell'importo iscritto nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983.

 

          Art. 7. Orario di lavoro.

     Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è fissato in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1° ottobre 1984, in trentotto ore settimanali.

     A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro giornalieri sono formati sulla base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza tra l'orario indicato al primo comma e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione di lavoro straordinario.

 

          Art. 8. Congedo ordinario.

     A parziale modifica dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio è elevato a 35 giorni.

 

          Art. 9. Personale dei ruoli tecnici e professionali.

     Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli articoli 2 e3, ultimo comma, e 4del presente decreto, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.

     Al personale di cui al comma precedente competono altresì le indennità di cui all'art. 5 del presente decreto in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.

 

          Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi.

     I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 11. Effetti dell'indennità pensionabile.

     L'indennità pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed allalegge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonché agli effetti dell'assegno alimentare.

 

          Art. 12. Onere finanziario.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 20 marzo 1984, n. 34.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.