§ 46.9.116 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/04/1982
Numero:337


Sommario
Art. 1.  (Istituzione di ruoli e carriera).
Art. 2.  Norme applicabili
Art. 3.  (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici).
Art. 4.  Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici
Art. 5.  (Nomina ad agente tecnico)
Art. 5 bis.  (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico).
Art. 6.  Promozione ad agente scelto tecnico
Art. 7.  Ruolo dei collaboratori tecnici
Art. 8.  Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici
Art. 9.  Nomina ad assistente tecnico
Art. 10.  Promozione a collaboratore tecnico principale
Art. 11.  (Promozione ad assistente capo tecnico).
Art. 11 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo)
Art. 12.  Corso di aggiornamento
Art. 13.  Decorrenza della promozione
Art. 14.  Ruolo dei revisori tecnici
Art. 15.  Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici
Art. 16.  Nomina a vice revisore tecnico
Art. 17.  Concorso pubblico
Art. 18.  Promozione alla qualifica di revisore tecnico
Art. 19.  Promozione alla qualifica di revisore tecnico principale
Art. 20.  Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo
Art. 20 bis.  (Ruolo dei sovrintendenti tecnici).
Art. 20 ter.  Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici
Art. 20 quater.  (Nomina a vice sovrintendente tecnico).
Art. 20 quinquies.  (Dimissione dal corso).
Art. 20 quinquies 1.  (Emolumento pensionabile)
Art. 20 sexies.  (Promozione a sovrintendente tecnico).
Art. 20 septies.  (Promozione a sovrintendente capo tecnico).
Art. 20 octies.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo)
Art. 21.  Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici
Art. 22.  (Ruolo degli ispettori tecnici).
Art. 23.  Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici
Art. 24.  Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici
Art. 25.  Nomina a vice ispettore tecnico
Art. 25 bis.  Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico
Art. 25 ter.  Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico
Art. 25 quater.  Dimissioni dal corso
Art. 25 quinquies.  (Emolumento pensionabile)
Art. 26.  Corsi di formazione
Art. 27.  Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici
Art. 28.  Promozione a ispettore tecnico
Art. 28 bis.  (Emolumento pensionabile)
Art. 29.  Promozione a perito tecnico principale
Art. 30.  Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio
Art. 31.  (Promozione a ispettore capo tecnico)
Art. 31.1.  (Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo)
Art. 31 bis.  (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico).
Art. 31 ter.  [79]
Art. 31 quater.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori)
Art. 31 quinquies.  (Promozione a sostituto commissario tecnico).
Art. 31 sexies.  Riassorbimento degli scatti aggiuntivi
Art. 32.  Ruoli dei direttori tecnici
Art. 33.  Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici
Art. 34.  Nomina a direttore tecnico
Art. 35.  Corso per la nomina a direttore tecnico
Art. 36.  Promozione a direttore tecnico principale
Art. 37.  Promozione a direttore tecnico capo
Art. 38.  Ruoli dei dirigenti tecnici
Art. 39.  Nomina a primo dirigente
Art. 40.  Commissioni esaminatrici
Art. 41.  Attribuzione della qualifica di dirigente superiore
Art. 42.  Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria
Art. 43.  Impiego in operazioni di polizia e di soccorso
Art. 44.  Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici
Art. 45.  Trattamento economico
Art. 46.  Inquadramento
Art. 47.  Modalità di inquadramento
Art. 48.  Inquadramento in un ruolo superiore
Art. 49.  Accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato
Art. 50.  Prove pratiche
Art. 51.  Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente
Art. 52.  Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia
Art. 53.  Congedi e aspettative
Art. 53 bis.  Collocamento a riposo
Art. 54.  Disposizione transitoria sul trattamento economico
Art. 55.  Disposizione finale
Art. 56.  Clausola finanziaria


§ 46.9.116 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.)

 

Titolo I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

 

Capo I

 

     Art. 1. (Istituzione di ruoli e carriera). [1]

     1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonchè, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:

     a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

     b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;

     c) ruolo degli ispettori tecnici;

     d) carriera dei funzionari tecnici.

     2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

     3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) possono essere sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo [2].

     4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

     4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto [3].

 

          Art. 2. Norme applicabili

     Al personale appartenente ai ruoli e alla carriera di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, limitatamente al trasferimento in altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo [4].

     L'equiparazione del personale dei ruoli e della carriera suddetti con quello che espleta funzioni di polizia, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è fissata nell'allegata tabella B [5].

 

Capo II

 

     Art. 3. (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). [6]

     1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     agente tecnico;

     agente scelto tecnico;

     assistente tecnico;

     assistente capo tecnico.

 

          Art. 4. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici [7]

     1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

     2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

     3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.

     4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

     4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

     4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:

     a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

     b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 5. (Nomina ad agente tecnico) [8]

     1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

     c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     d) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

     2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

     3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi.

     4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonchè i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 , salvo quello relativo ai limiti di età.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonchè ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

     6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

     7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

     8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.

 

     Art. 5 bis. (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico). [9]

     1. Sono dimessi dal corso:

     a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all'articolo 5, comma 6;

     b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

     c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

     d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.

     Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

     4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

 

          Art. 6. Promozione ad agente scelto tecnico [10]

     La promozione ad agente scelto tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

 

[Capo III] [11]

 

          Art. 7. Ruolo dei collaboratori tecnici [12]

 

          Art. 8. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici [13]

 

          Art. 9. Nomina ad assistente tecnico [14]

     1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto tecnico.

 

          Art. 10. Promozione a collaboratore tecnico principale [15]

 

     Art. 11. (Promozione ad assistente capo tecnico). [16]

     1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

 

          Art. 11 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai collaboratori tecnici capo) [17]

     [1. Ai collaboratori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nell'ultimo biennio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

     3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3]

 

          Art. 12. Corso di aggiornamento [18]

 

          Art. 13. Decorrenza della promozione [19]

 

Capo III [20]

 

          Art. 14. Ruolo dei revisori tecnici [21]

 

          Art. 15. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici [22]

 

          Art. 16. Nomina a vice revisore tecnico [23]

 

          Art. 17. Concorso pubblico [24]

 

          Art. 18. Promozione alla qualifica di revisore tecnico [25]

 

          Art. 19. Promozione alla qualifica di revisore tecnico principale [26]

 

          Art. 20. Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo [27]

 

     Art. 20 bis. (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). [28]

     1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     vice sovrintendente tecnico;

     sovrintendente tecnico;

     sovrintendente capo tecnico.

 

          Art. 20 ter. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici [29]

     1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

     2. Lo stesso personale esercita inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

     3. Al personale della qualifica sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

     3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:

     a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

     b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.

 

     Art. 20 quater. (Nomina a vice sovrintendente tecnico). [30]

     1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:

     a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;

     b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio [31].

     2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:

     a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

     b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.».

     2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera [32].

     3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.

     4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

     5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b) [33].

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso [34].

     7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.

     7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva [35].

     7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione [36].

 

     Art. 20 quinquies. (Dimissione dal corso). [37]

     1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che:

     a) dichiara di rinunciare al corso;

     b) non supera gli esami di fine corso;

     c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater [38].

     2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

     5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

     5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo [39].

     6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.

 

          Art. 20 quinquies 1. (Emolumento pensionabile) [40]

     [1. Ai vice revisori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

     Art. 20 sexies. (Promozione a sovrintendente tecnico). [41]

     1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 20 septies. (Promozione a sovrintendente capo tecnico). [42]

     1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 20 octies. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai revisori tecnici capo) [43]

     [1. Ai revisori tecnici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

     3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.]

 

          Art. 21. Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici [44]

     [1. È in facoltà dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.]

 

Capo IV [45]

 

 

     Art. 22. (Ruolo degli ispettori tecnici). [46]

     1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     vice ispettore tecnico;

     ispettore tecnico;

     ispettore capo tecnico;

     ispettore superiore tecnico;

     sostituto commissario tecnico.

 

          Art. 23. Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici [47]

     È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo o settore professionale nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.

     La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.

 

          Art. 24. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici [48]

     1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

     2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

     3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici possono essere preposti alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

     4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico.

     5. Il personale appartenente alle qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto commissario tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento. Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.

     5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

     5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:

     a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

     b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 25. Nomina a vice ispettore tecnico [49]

     1. La nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico si consegue:

     a) in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;

     b) in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esami.

     1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.

     1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.

 

          Art. 25 bis. Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico [50]

     1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

     c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonchè, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;

     d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     e) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 [51].

     1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi [52].

     2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1 [53].

     3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

     4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

     5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

     6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

     7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

     8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore [54].

     8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico [55].

     9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso [56].

     10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di tirocinio operativo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale. Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [57].

 

          Art. 25 ter. Concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico [58]

     1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonchè dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici [59].

     2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo o settore professionale [60].

     3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo o settore sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato [61].

     4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. [62]

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso [63].

     6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione [64].

 

          Art. 25 quater. Dimissioni dal corso [65]

     1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non superano gli esami di fine corso;

     c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva [66].

     2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri [67].

     3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

     5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

     6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianità, sono restituiti al servizio e sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purchè continuino a possedere i requisiti previsti [68].

 

          Art. 25 quinquies. (Emolumento pensionabile) [69]

     [1. Ai vice periti tecnici che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 26. Corsi di formazione [70]

 

          Art. 27. Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici [71]

 

          Art. 28. Promozione a ispettore tecnico [72]

     1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.

 

          Art. 28 bis. (Emolumento pensionabile) [73]

     [1. Ai periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 29. Promozione a perito tecnico principale [74]

 

          Art. 30. Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio [75]

 

          Art. 31. (Promozione a ispettore capo tecnico) [76]

     1. La promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore tecnico che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

 

          Art. 31.1. (Clausola di salvaguardia economica per i periti tecnici capo) [77]

     [1. Ai periti capo che abbiano maturato almeno dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di perito tecnico superiore.

     2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, il trattamento economico è attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

     Art. 31 bis. (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). [78]

     1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

 

          Art. 31 ter. [79]

     1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

          Art. 31 quater. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti tecnici superiori) [80]

     [1. Ai periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

     3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

     Art. 31 quinquies. (Promozione a sostituto commissario tecnico). [81]

     1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

     2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

          Art. 31 sexies. Riassorbimento degli scatti aggiuntivi [82]

     1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-quater e 31-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

 

Capo VI

 

          Art. 32. Ruoli dei direttori tecnici [83]

 

          Art. 33. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici [84]

 

          Art. 34. Nomina a direttore tecnico [85]

 

          Art. 35. Corso per la nomina a direttore tecnico [86]

 

          Art. 36. Promozione a direttore tecnico principale [87]

 

          Art. 37. Promozione a direttore tecnico capo [88]

 

Capo VII

 

          Art. 38. Ruoli dei dirigenti tecnici [89]

 

          Art. 39. Nomina a primo dirigente [90]

 

          Art. 40. Commissioni esaminatrici [91]

 

          Art. 41. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore [92]

 

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 42. Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria [93]

     1. [Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate] [94].

     2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria [95].

 

          Art. 43. Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

     Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

 

          Art. 44. Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici

     Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile [96].

     Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o da funzionari della carriera direttiva amministrativa [97].

     La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

 

          Art. 45. Trattamento economico

     Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

     L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

 

Titolo III

INQUADRAMENTO

 

          Art. 46. Inquadramento [98]

     Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'art. 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

     Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverrà secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 47. Modalità di inquadramento

     L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

     L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.

 

          Art. 48. Inquadramento in un ruolo superiore [99]

     Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

     Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purchè in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.

     L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.

     La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purchè l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

     È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici.

 

          Art. 49. Accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato [100]

 

          Art. 50. Prove pratiche

     Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     Le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

 

          Art. 51. Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente

     I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39.

     I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 52. Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia

     Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.

     Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all'art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ad esaurimento, del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi [101] .

     Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

 

          Art. 53. Congedi e aspettative

     Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

     Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

     Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.

 

          Art. 53 bis. Collocamento a riposo [102]

 

          Art. 54. Disposizione transitoria sul trattamento economico [103]

     Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

 

          Art. 55. Disposizione finale

     Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.

 

          Art. 56. Clausola finanziaria

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115, della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 

Tabella A [104]

 

 

 

Tabella B [105]

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[4] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[7] Articolo sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[8] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[9] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[10] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[11] Intitolazione soppressa dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[14] Articolo sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[16] Articolo già modificato dal D.L. 21 settembre 1987, n. 387, dalla L. 1 dicembre 1989, n. 53, sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[17] Articolo inserito dall'art. 50-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[18] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387.

[19] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387.

[20] Intitolazione modificata da Capo IV in Capo III dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[23] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[24] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[25] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[26] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[27] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[28] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[29] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[30] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[31] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[32] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[33] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[34] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[35] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[36] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[37] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[38] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[39] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[40] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[41] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[42] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[43] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[44] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[45] Intitolazione modificata da Capo V in Capo IV dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[46] Articolo già sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[47] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[48] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[49] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[50] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[51] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[52] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[53] Comma sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[54] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[55] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[56] Comma già sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[57] Comma già sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[58] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[59] Comma già sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e così modificato dall'art. 29 della L. 4 novembre 2010, n. 183 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[60] Comma già modificato dall'art. 29 della L. 4 novembre 2010, n. 183 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[61] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[62] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[63] Comma già sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[64] Comma sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[65] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[66] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[67] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[68] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[69] Articolo aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[70] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[71] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[72] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[73] Articolo inserito dall'art. 7-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[74] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[75] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[76] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[77] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[78] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[79] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[80] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[81] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[82] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[83] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[84] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[85] Articolo abrogato dall'art. 69-bis del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[86] Articolo abrogato, dall'art. 69-bis del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[87] Articolo abrogato dall'art. 69-bis del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[88] Articolo abrogato dall'art. 69-bis del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dal 15 marzo 2001.

[89] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[90] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[91] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[92] Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[93] Articolo modificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 232 e sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197.

[94] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[95] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[96] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[97] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 60 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[100] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[101] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 25 giugno 1982, n. 173.

[102] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 e abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[104] Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 1, comma 961 bis, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Per una modifica alla presente tabella, vedi l'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[105] Tabella così sostituita, da ultimo, dall'art. 3 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.