§ 46.9.145 - Legge 7 agosto 1990, n. 232.
Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:07/08/1990
Numero:232


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa.
Art. 2.  Indennità pensionabile.
Art. 3.  Inquadramento nei ruoli tecnici
Art. 4.  Selettore di centro psicotecnico.
Art. 5.  Incarichi esterni di infermiere e biologo.
Art. 6.  Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.
Art. 7.  Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
Art. 8.  Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.
Art. 9.  Procedimenti a carico del personale di polizia.
Art. 10.  Agenti ausiliari della Polizia di Stato.
Art. 11.  Rapporti informativi.
Art. 12.  Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria.
Art. 13.  Tutela delle lavoratrici madri
Art. 14.  Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile.
Art. 15.  Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del [...]
Art. 16.  Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre.
Art. 17.  Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di [...]
Art. 18.  Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali.
Art. 19.  Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 20.  Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 21.  Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Art. 22.  Attribuzione del IX livello retributivo.
Art. 23.  Mantenimento del trattamento economico più favorevole.
Art. 24.  Personale della Banda musicale della Polizia di Stato.
Art. 25.  Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo
Art. 26.  Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate.
Art. 27.  Copertura finanziaria.
Art. 28.  Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 46.9.145 - Legge 7 agosto 1990, n. 232.

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

(G.U. 11 agosto 1990, n. 187, S.O.)

 

     Art. 1. Autorizzazione di spesa.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

     a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nella presente legge relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

 

          Art. 2. Indennità pensionabile.

     1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

     a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

     b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

     c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

     2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

     3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

     4. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1° maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1° giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.

     6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle forze di polizia da potere impiegare nei turni di cui al comma 5.

 

          Art. 3. Inquadramento nei ruoli tecnici [1].

 

          Art. 4. Selettore di centro psicotecnico.

     1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

     2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

     3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

     4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

 

          Art. 5. Incarichi esterni di infermiere e biologo.

     1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: "cinquanta" e "trenta" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole (Omissis).

 

          Art. 6. Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.

     1. L'articolo 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

     2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

 

          Art. 7. Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     1. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già sostituito dall'articolo 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dai seguenti (Omissis).

     2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al n. 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre (Omissis).

     b) al n. 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre (Omissis).

     c) al n. 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed" sono soppresse.

 

          Art. 8. Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

     1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9. Procedimenti a carico del personale di polizia.

     1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

     2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

          Art. 10. Agenti ausiliari della Polizia di Stato.

     1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole: "ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343".

 

          Art. 11. Rapporti informativi.

     1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12. Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria.

     1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 13. Tutela delle lavoratrici madri [2].

 

          Art. 14. Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile.

     1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole: "in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. All'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono abrogate le parole da "con la stessa decorrenza" sino alla fine.

 

          Art. 15. Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno [3].

 

          Art. 16. Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre.

     1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 17. Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.

 

          Art. 18. Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali.

     1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

     2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle indennità nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.

     3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale [4].

     4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.

 

          Art. 19. Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilità.

 

          Art. 20. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

 

          Art. 21. Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 22. Attribuzione del IX livello retributivo.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis, di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

     a) dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;

     b) dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;

     c) dal 1° luglio 1990 lire 18.071.000.

     2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 23. Mantenimento del trattamento economico più favorevole.

     1. Il personale della Polizia di Stato che ai sensi della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è stato inquadrato in uno dei ruoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 30 aprile 1987, n. 240, ovvero abbia superato i concorsi straordinari per titoli di servizio previsti nella stessa legge per il passaggio a qualifica o ruolo superiore, conserva, se più favorevole, il trattamento economico stipendiale in godimento al momento della registrazione del provvedimento formale di inquadramento.

     2. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile.

     3. L'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, come integrato dall'articolo 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si intende riferito anche ai casi di inquadramento che comportino passaggio a livello retributivo superiore.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

     5. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 24. Personale della Banda musicale della Polizia di Stato.

     1. Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, al personale della Banda musicale della Polizia di Stato appartenente alla III parte A e B, alla II parte A e B ed alla I parte B compete l'indennità mensile pensionabile nella misura prevista rispettivamente per il perito tecnico principale e per il perito tecnico capo al maturare delle anzianità previste dalla tabella G per il conseguimento del trattamento stipendiale dei livelli retributivi VI-bis e VII.

 

          Art. 25. Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo [5].

 

          Art. 26. Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate.

     1. La Tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate, allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 27. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.272.526.809.000 per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, e in lire 1.513.056.459.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede quanto a lire 1.266 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e quanto a lire 1.504 miliardi mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi; al restante onere di lire 6.526.809.000 per il 1990 mediante riduzione per lire 5.156.289.000 del capitolo 2583 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 97.750.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 83.780.000 del capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 28.028.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 15.570.000 del capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 1 miliardo del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 145.392.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto al restante onere di lire 9.056.459.000 per il 1991 si provvede mediante riduzione per lire 3.015.893.000 del capitolo 2627 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1 miliardo del capitolo 2634 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.536.000.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 186.400.000 del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 200.000.000 per ognuno dei capitoli 3108, 3105 e 3106 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 378.780.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 61.340.000 del capitolo 4049 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 477.046.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 801.000.000 del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 28. Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127.

     1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, ove non convertito in legge.

 

          Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella II - (Articolo 26) - Equiparazione del personale di volo della polizia di stato a quello delle forze armate.

     (Omissis).

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.

[2] Articolo modificato dall'art. 3 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271 e abrogato dall'art. 86 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 29 dicembre 1990, n. 407.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 29 dicembre 1990, n. 407.