§ 98.1.28155 - D.L. 26 marzo 1990, n. 60 .
Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/03/1990
Numero:60


Sommario
Art. 1.      1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo [...]
Art. 2.      1. Agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè al personale equiparato, in attesa [...]
Art. 3.      1. Al personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'art. 1, [...]
Art. 4.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè per il [...]
Art. 5.      1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti
Art. 6.      1. La disciplina prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale, si applica sino al 31 dicembre 1993
Art. 7.      1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, [...]
Art. 8.      1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti
Art. 9.      1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti
Art. 10.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.776 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 11.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28155 - D.L. 26 marzo 1990, n. 60 [1].

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

(G.U. 27 marzo 1990, n. 72)

 

     Art. 1.

     1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari al 50 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990 per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

     3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986, provvedono ad erogare l'acconto mensile utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

     4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

     a) lire 1.014 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

     b) lire 142 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

     c) lire 1.415 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

 

          Art. 2.

     1. Agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè al personale equiparato, in attesa della definizione delle procedure prescritte dall'art. 43, primo comma, della citata legge per la revisione dei trattamenti economici relativi al triennio 1988-1990, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di qualifiche e gradi corrispondenti:

a) qualifiche del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche e gradi equiparati

L.

1.400.000

b) qualifiche del ruolo dei sovrintendenti e qualifiche e gradi equiparati

"

1.500.000

c) qualifiche del ruolo degli ispettori e qualifiche equiparate

"

1.600.000

d) qualifiche del ruolo dei commissari e gradi e qualifiche equiparati

"

1.700.000

e) sottotenenti in s.p.e.

"

1.600.000

     2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio al 31 marzo 1990.

     3. Gli importi indicati al comma 1 non competono al personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 3.

     1. Al personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, in attesa della revisione dei trattamenti economici da attuarsi con successivo provvedimento legislativo, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di gradi:

a) sottufficiali

"

1.500.000

b) sottotenente in s.p.e.

"

1.600.000

c) ufficiali sino al grado di tenente colonnello compreso

"

1.700.000

     2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi indicati al comma 1 competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio al 31 marzo 1990.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè per il personale militare delle Forze armate indicato all'art. 3 le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis

L.

39.600

b) livello quarto e inferiori

"

28.800

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

     3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

     4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

     5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

     6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

     7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

 

          Art. 5.

     1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

 

          Art. 6.

     1. La disciplina prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale, si applica sino al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 7.

     1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonchè il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254 , con effetto dal 31 dicembre 1990.

 

          Art. 8.

     1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "3. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

     “Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso, riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito.''.

     4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.".

 

          Art. 9.

     1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

     "12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

     13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

     14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

     15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'art. 15.".

 

          Art. 10.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3.776 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 11.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990 quanto a lire 2.214 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e quanto a lire 1.562 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo; per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

     a) quanto a lire 3.600 milioni all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

     b) quanto a lire 7.600 milioni mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 23 gennaio 1991, n. 21, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.