§ 42.4.46 - D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285.
Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:01/03/1988
Numero:285


Sommario
Art. 1.      1. E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, concernente approvazione delle proposizioni formulate dalla commissione paritetica [...]
Art. 2.      1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonché i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 42.4.46 - D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285.

Approvazione delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

(G.U. 25 luglio 1988, n. 173, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, concernente approvazione delle proposizioni formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.

 

          Art. 2.

     1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonché i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono approvati così come risultano nel testo annesso al presente decreto.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.300 milioni per l'anno 1988, ivi compresi gli oneri relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, ed in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti stessi.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegati

     (Omissis)