§ 77.5.74 – L. 24 febbraio 1986, n. 37.
Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:24/02/1986
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.5.74 – L. 24 febbraio 1986, n. 37.

Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale.

(G.U. 24 febbraio 1986, n. 45).

 

     Art. 1.

     1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

     2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'art. 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989 [1].

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 6 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344.