§ 46.3.06A - Legge 28 marzo 1968, n. 397.
Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:28/03/1968
Numero:397


Sommario
Art. 1.      I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo
Art. 2.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 5.  [8]
Art. 6.      La commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema nella prova scritta giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi
Art. 7.      II concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 6 è ammesso a [...]
Art. 8.      Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove di cui all'art. 4 è sottoposto all'esame della lingua [...]
Art. 9.      La commissione di cui all'art. 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma [...]
Art. 10.      Gli ammessi al corso biennale allievi sottufficiali dei carabinieri
Art. 11.  [16]
Art. 12.      Gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri possono essere impiegati in servizio di ordine pubblico o di presidio soltanto su autorizzazione del comando generale dell'Arma.
Art. 13.      I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante [...]
Art. 14.      La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'art. 13 è composta:
Art. 15.      I concorrenti dichiarati idonei sono nominati vicebrigadieri, nell'ordine della graduatoria formata in base al punto ottenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, fino alla concorrenza dei [...]
Art. 16.      La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, [...]
Art. 17.      Nella prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso straordinario per esami riservato agli appuntati e ai carabinieri in ferma [...]
Art. 18.      Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.


§ 46.3.06A - Legge 28 marzo 1968, n. 397. [1]

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 16 aprile 1968, n. 97)

 

Capo I

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA,

IN RAFFERMA E IN SERVIZIO CONTINUATIVO

 

     Art. 1.

     I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo

     II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

     1) per la metà dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni [2] ;

     2) per l'altra metà dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno [3] [4] .

     Per il reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121.

 

          Art. 2. [5]

     L'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo art. 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

     1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

     abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui è bandito il concorso;

     non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

     2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

     siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     siano di ottimi precedenti disciplinari;

     3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che:

     siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

     siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

     siano in possesso di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai comandi competenti dell'Arma, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

     siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

     abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore.

     L'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo art. 9.

     Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che:

     non abbiano superato il 40° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media".

     Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

     Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

     Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformità di regolamento approvato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 3. [6]

     Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 4. [7]

     Gli esami di concorso per l'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti di cultura generale.

     Gli esami di concorso per l'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi di istituto, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti riguardanti i servizi d'istituto nonchè di cultura generale.

 

          Art. 5. [8]

     La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi biennali ed annuali della scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

     dal comandante della scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

     da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

     da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

     da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario senza diritto a voto.

 

          Art. 6.

     La commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema nella prova scritta giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi [9] .

     Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, è sottoposto presso la scuola sottufficiali dei carabinieri a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e uno ufficiale inferiore.

     Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

     Il giudizio del collegio medico è integrato per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo dall'annotazione "di molta prestanza fisica".

     Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale sottufficiale dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali [10] .

     [11].

     Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

     Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

 

          Art. 7.

     II concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 6 è ammesso a sostenere la prova orale di esame.

     La commissione esaminatrice di cui all'art. 5 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

     La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito [12] .

 

          Art. 8.

     Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e semprechè abbia riportato la idoneità nelle prove di cui all'art. 4 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso.

     La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'art. 5, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

     La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera c) dell'art. 9.

 

          Art. 9.

     La commissione di cui all'art. 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente così maggiorato:

     a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

     b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di "molta prestanza fisica" ai sensi del quarto comma dell'art. 6;

     c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

     0,25/20 per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

     0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

     1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

     d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

     3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

     2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

     1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di istituto;

     0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

     1/20 al concorrere avente grado di appuntato;

     2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

     1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito [13] ;

     0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio [14] .

     A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

     I concorrenti compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

 

          Art. 10.

     Gli ammessi al corso biennale allievi sottufficiali dei carabinieri [15] :

     se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

     se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di L. 4.500 e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

     se provenienti dai carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di L. 4.500 e sono nominati carabinieri effettivi;

     se provenienti dai civili assumono la qualifica di allievi carabinieri, percepiscono un premio di arruolamento di L. 6.000 e sono promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari dell'Arma.

 

          Art. 11. [16]

     Il corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

     Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

     Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

     I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al conseguimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale.

     Il corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali. Gli allievi che non superano i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi a presentarsi agli esami finali del corso successivo.

     Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     Le nomine al grado di vicebrigadiere dei provenienti dal corso annuale avranno luogo dopo quelle del corso biennale che si concluderà nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso saranno idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione.

 

          Art. 12.

     Gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri possono essere impiegati in servizio di ordine pubblico o di presidio soltanto su autorizzazione del comando generale dell'Arma.

 

Capo II

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL GRUPPO SQUADRONI

CARABINIERI GUARDIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

          Art. 13.

     I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano già ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore [17] .

     Per ciascuna delle prove di esame è attribuito ad ogni concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la prova orale i concorrenti che conseguono una votazione di almeno dieci ventesimi.

     Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

 

          Art. 14.

     La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'art. 13 è composta:

     da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;

     dal comandante del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro;

     da un ufficiale del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro e segretario.

     A ciascuno dei componenti della commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

 

          Art. 15.

     I concorrenti dichiarati idonei sono nominati vicebrigadieri, nell'ordine della graduatoria formata in base al punto ottenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

 

Capo III

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 16.

     La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

     carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purchè abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

     carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio [18] .

     La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 17.

     Nella prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso straordinario per esami riservato agli appuntati e ai carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in possesso dei requisiti di cui al n. 1 dell'art. 2, per l'ammissione a un corso di istruzione per la nomina a sottufficiale dei carabinieri della durata di 8 mesi da svolgersi secondo programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

 

          Art. 18.

     Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 45 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

[2] Numero modificato dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 232.

[3] Numero sostituito dall'art. 14 della L. 1 febbraio 1989, n. 53 e così modificato dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 232.

[4] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[6] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[7] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[8] Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[9] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[10] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 2 dicembre 1969, n. 998.

[11] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 2 dicembre 1969, n. 998.

[12] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 2 dicembre 1969, n. 998.

[13] Alinea inserito dall'art. 37 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

[14] Alinea sostituito dall'art. 5 della L. 2 dicembre 1969, n. 998.

[15] Alinea sostituito dall'art. 8 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[16] Articolo sostituito dall'art. 9 della L. 8 agosto 1980, n. 435.

[17] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 2 luglio 1986, n. 332.

[18] Alinea sostituito dall'art. 6 della L. 2 dicembre 1969, n. 998.