§ 46.3.9A - Legge 8 agosto 1980, n. 435.
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:08/08/1980
Numero:435


Sommario
Art. 1.      Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, quale risulta modificata dalla legge 2 dicembre 1969, n. 998, sono apportate le [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il primo alinea dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      L'articolo 11 è sostituito dal seguente:


§ 46.3.9A - Legge 8 agosto 1980, n. 435. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 19 agosto 1980, n. 226)

 

     Art. 1.

     Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, quale risulta modificata dalla legge 2 dicembre 1969, n. 998, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

     1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

     2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, dagli appuntati che, riconosciuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, siano stati ammessi a sostenere ed abbiano superato apposite prove scritte ed orali attinenti ai servizi di istituto ed abbiano quindi frequentato, con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la scuola sottufficiali dei carabinieri. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1".

 

          Art. 3.

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo art. 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

     1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

     abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui è bandito il concorso;

     non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

     2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

     siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     siano di ottimi precedenti disciplinari;

     3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che:

     siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

     siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

     siano in possesso di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai comandi competenti dell'Arma, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

     siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

     abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore.

     L'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo art. 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che:

     non abbiano superato il 40° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

     siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media".

     Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

     Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

     Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformità di regolamento approvato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri".

 

          Art. 4.

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione ai corsi biennali e annuali della scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, con l'eccezione di quelli del gruppo squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica".

 

          Art. 5.

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Gli esami di concorso per l'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti di cultura generale.

     Gli esami di concorso per l'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema attinente ai servizi di istituto, a scelta tra due proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti riguardanti i servizi d'istituto nonchè di cultura generale".

 

          Art. 6.

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi biennali ed annuali della scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

     dal comandante della scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

     da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

     da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

     da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario senza diritto a voto".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "La commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema nella prova scritta giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi".

 

          Art. 8.

     Il primo alinea dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "Gli ammessi al corso biennale allievi sottufficiali dei carabinieri:".

 

          Art. 9.

     L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Il corso biennale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

     Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

     Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.

     I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al conseguimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale.

     Il corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali. Gli allievi che non superano i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi a presentarsi agli esami finali del corso successivo.

     Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     Le nomine al grado di vicebrigadiere dei provenienti dal corso annuale avranno luogo dopo quelle del corso biennale che si concluderà nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso saranno idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.