§ 46.3.6B - Legge 2 dicembre 1969, n. 998.
Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:02/12/1969
Numero:998


Sommario
Art. 1.      Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.
Art. 2.      Nel primo comma dell'art. 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il quinto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Al primo comma dell'art. 9 il settimo alinea della lettera d) è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:


§ 46.3.6B - Legge 2 dicembre 1969, n. 998.

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 5 gennaio 1970, n. 3)

 

     Art. 1.

     Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     Nel primo comma dell'art. 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo art. 9".

     Nello stesso primo comma il quarto alinea del n. 1) è sostituito dal seguente:

     "siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a "nella media"".

 

          Art. 3.

     Il quinto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale sottufficiale dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali".

     Il sesto comma del predetto art. 6 è soppresso.

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito".

 

          Art. 5.

     Al primo comma dell'art. 9 il settimo alinea della lettera d) è sostituito dal seguente:

     "0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

     carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purchè abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

     carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio".