§ 98.1.26364 - Legge 2 luglio 1986, n. 332.
Modifica dell'art. 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/07/1986
Numero:332


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26364 - Legge 2 luglio 1986, n. 332. [1]

Modifica dell'art. 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

(G.U. 7 luglio 1986, n. 155)

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

     "I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano già ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.