§ 46.9.115 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/04/1982
Numero:336


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Riconoscimento del servizio ausiliario.
Art. 3.  Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari.
Art. 4.  Inquadramento nel ruolo dei dirigenti.
Art. 5.  Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario.
Art. 6.  Inquadramento nel ruolo dei commissari.
Art. 7.  Personale delle qualifiche ad esaurimento.
Art. 8.  Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo degli ispettori.
Art. 9.  Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli
Art. 10.  Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe.
Art. 11.  Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio.
Art. 12.  Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe.
Art. 13.  Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe.
Art. 14.  Corso di aggiornamento.
Art. 15.  Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo
Art. 16.  Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
Art. 17.  Inquadramento nel ruolo degli assistenti.
Art. 18.  Inquadramento nel ruolo degli agenti.
Art. 19.  Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario.
Art. 20.  Ruolo ad esaurimento dei dirigenti.
Art. 21.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti.
Art. 22.  Ruolo ad esaurimento dei commissari.
Art. 23.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari.
Art. 24.  Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.
Art. 25.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.
Art. 26.  Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.
Art. 27.  Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personale proveniente dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.
Art. 28.  Ruolo ad esaurimento dei commissari, per i tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.
Art. 29.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.
Art. 30.  Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.
Art. 31.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.
Art. 32.  Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.
Art. 33.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.
Art. 34.  Istituzione del ruolo ad esaurimento delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile.
Art. 35.  Ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.
Art. 36.  Inquadramento nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.
Art. 37.  Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti o dei commissari.
Art. 38.  Progressione in carriera dei dirigenti superiori.
Art. 39.  Aliquote di valutazioni e di promozioni.
Art. 40.  Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti.
Art. 41.  Progressione in carriera nei ruoli ad esaurimento del personale in particolari posizioni.
Art. 42.  Organo competente per la progressione in carriera.
Art. 43.  Applicabilità di precedenti norme.
Art. 44.  Stato giuridico del ruolo ad esaurimento.
Art. 45.  Limiti di età.
Art. 46.  Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 47.  Aumento posti primo dirigente della polizia femminile.
Art. 48.  Nomina alla qualifica di primo dirigente.
Art. 49.  Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia.
Art. 50.  Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie.
Art. 51.  Concorso per titoli di servizio e colloquio.
Art. 52.  Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile.
Art. 53.  Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti.
Art. 54.  Nomina alla qualifica di vice sovrintendente.
Art. 55.  Valutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria
Art. 56.  Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato.
Art. 57.  Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato.
Art. 58.  Inquadramento del personale in particolari posizioni.
Art. 59.  Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso.
Art. 60.  Disposizione finale.
Art. 61.  Clausola finanziaria.


§ 46.9.115 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

     Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 38 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

Titolo II

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

 

          Art. 2. Riconoscimento del servizio ausiliario.

     Prima di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica sicurezza, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo, nella qualifica rivestita all'atto dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, il servizio prestato in posizione di "ausiliario".

     Le promozioni che conseguano alla ricostruzione di carriera per effetto di tale riconoscimento, vengono conferite in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 3. Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari.

     L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degli ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, è effettuato sulla base dell'anzianità di servizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per merito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti.

     Ai fini dell'inquadramento, l'anzianità di servizio viene determinata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e per le ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di nomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento riservati a laureati.

     Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n. 634, l'anzianità di servizio decorre dalla data di ammissione al corso di istruzione.

 

          Art. 4. Inquadramento nel ruolo dei dirigenti.

     I dirigenti superiori e i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile, i maggiori generali e i colonnelli del ruolo ordinario, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato:

     nella qualifica di dirigente superiore, i dirigenti superiori di pubblica sicurezza e i maggiori generali;

     nella qualifica di primo dirigente, i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile e i colonnelli.

 

          Art. 5. Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario.

     Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, si applicano, ai fini esclusivamente giuridici, le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, la dotazione organica del personale stesso è rideterminata ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Al personale di cui al primo comma si applicano altresì, ai soli effetti giuridici e con la decorrenza stabilita per i funzionari civili di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per il computo dell'anzianità di servizio, si applica il secondo comma dell'art. 3.

 

          Art. 6. Inquadramento nel ruolo dei commissari.

     I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica di vice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile fino alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sotto elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

     a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi;

     b) nella qualifica di commissario capo, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

     c) nella qualifica di commissario il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

     Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianità maturata nella qualifica.

     Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) è scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

     Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

 

          Art. 7. Personale delle qualifiche ad esaurimento.

     Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conservato ad esaurimento.

     Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonchè agli ufficiali del ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nello stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3.

     Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della qualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

 

          Art. 8. Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo degli ispettori.

     Le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

     Sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianità di servizio inferiore ai tredici anni.

     Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.

 

          Art. 9. Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli [1].

     Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:

     a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;

     b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;

     c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;

     d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore.

 

          Art. 10. Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe.

     I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.

     I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso art. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera a) del precedente art. 9.

     I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale.

     Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti di cui alla lettera b) dell'art. 9, sono altresì inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.

     I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe.

     I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera c) dell'art. 9; qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera d) dell'art. 9.

     Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'art. 9, lettere a), b) e c).

     Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

     I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti.

     I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in tale qualifica conservando l'anzianità della qualifica di scelto secondo l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.

 

          Art. 11. Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio.

     I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

     Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del numero dei posti, le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

 

          Art. 12. Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe.

     I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art. 9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di seconda e terza classe.

     Le modalità del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente art. 11.

 

          Art. 13. Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe.

     I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 9, nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.

     I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui al precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al nono comma dell'art. 10.

     Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'art. 9, lettera a), b), c) e d).

     Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

     I marescialli di seconda e terza classe che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti.

     I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo di terza classe, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente capo.

     I marescialli di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità maturata nel grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.

 

          Art. 14. Corso di aggiornamento.

     I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 15. Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo [2].

     Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'art. 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

     Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'art. 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

 

          Art. 16. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

     E' altresì inquadrato nella stessa qualifica, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito il grado di brigadiere, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di sovrintendente principale quello inquadrato ai sensi del comma precedente.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.

     Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del successivo comma.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, è inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.

     Il personale promosso in applicazione del disposto dell'art. 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.

 

          Art. 17. Inquadramento nel ruolo degli assistenti.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

     1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;

     2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio conservando l'anzianità maturata nel grado;

     3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio.

     E', altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di appuntato, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente principale.

 

          Art. 18. Inquadramento nel ruolo degli agenti.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti della Polizia di Stato, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.

     E' altresì inquadrato nella qualifica di agente scelto il personale che abbia conseguito la qualifica di guardia scelta, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Il personale di cui ai precedenti commi conserva l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli assistenti della Polizia di Stato.

     Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il grado di guardia, è inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianità di grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.

 

Titolo III

 

RUOLI AD ESAURIMENTO

 

          Art. 19. Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario.

     Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

     1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;

     2) ruolo ad esaurimento dei commissari;

     3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

 

          Art. 20. Ruolo ad esaurimento dei dirigenti.

     Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) dirigente generale;

     b) dirigente superiore;

     c) primo dirigente.

 

          Art. 21. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti.

     Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggiore generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelle posizioni di "richiamato in servizio temporaneo" o "a disposizione" o "in aspettativa per riduzione di quadri" è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente [3] .

     Sono, altresì, inquadrati nelle suddette qualifiche i pari grado provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art. 96, lettere p) e q), della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.

 

          Art. 22. Ruolo ad esaurimento dei commissari.

     Il ruolo ad esaurimento dei commissari comprende l'unica qualifica di vice questore aggiunto.

 

          Art. 23. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari.

     Il personale avente il grado di tenente colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo che proviene dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questore aggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado.

     La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.

 

          Art. 24. Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

     Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

     a) sovrintendente capo;

     b) sovrintendente principale;

     c) sovrintendente;

     d) vice sovrintendente.

 

          Art. 25. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

     I sottufficiali, provenienti dal ruolo ordinario, sono inquadrati a domanda nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.

     La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

 

          Art. 26. Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

     Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, nonchè ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:

     a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;

     b) ruolo ad esaurimento dei commissari;

     c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;

     d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.

 

          Art. 27. Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personale proveniente dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

     Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti riservato agli ufficiali provenienti dai ruoli separati e limitati è articolato in due qualifiche, che assumono la denominazione di dirigente superiore e primo dirigente.

 

          Art. 28. Ruolo ad esaurimento dei commissari, per i tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

     Il ruolo ad esaurimento dei commissari riservato ai tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati ed ai tenenti colonnelli comunque richiamati in servizio temporaneo comprende l'unica qualifica di vice questore aggiunto.

 

          Art. 29. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

     Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto il grado di tenente colonnello nella posizione di "richiamato in servizio temporaneo" e quello con il grado di tenente colonnello proveniente dai ruoli separati e limitati, è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.

 

          Art. 30. Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

     Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti riservato ai sottufficiali del ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, ed a quelli comunque richiamati in servizio temporaneo, è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

     a) sovrintendente capo;

     b) sovrintendente principale;

     c) sovrintendente;

     d) vice sovrintendente.

 

          Art. 31. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

     I sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e quelli comunque richiamati in servizio temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.

     I sottufficiali, richiamati in servizio temporaneo, che rivestono il grado di maresciallo di prima classe carica speciale sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.

 

          Art. 32. Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

     Il ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e a quelli richiamati in servizio temporaneo è articolato in tre qualifiche, che assumono la denominazione di assistente, assistente principale ed assistente capo.

 

          Art. 33. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

     Gli appuntati, provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principale e di assistente capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cui all'art. 17.

 

          Art. 34. Istituzione del ruolo ad esaurimento delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile.

     Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è istituito il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

 

          Art. 35. Ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

     Il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche, che assumono la denominazione di assistente capo e assistente principale della Polizia di Stato.

 

          Art. 36. Inquadramento nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

     Nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato è inquadrato il personale del ruolo delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile che ne faccia richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     L'inquadramento è disposto con i criteri e le corrispondenze di cui all'art. 8.

     Il personale di cui al primo comma conserva lo stato giuridico, la progressione di carriera ed i benefici previsti dalla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e successive modificazioni.

 

          Art. 37. Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti o dei commissari.

     Il personale inquadrato nelle qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente e vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, consegue la promozione alle qualifiche superiori secondo le norme per l'avanzamento contenute nella legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

 

          Art. 38. Progressione in carriera dei dirigenti superiori.

     I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20, sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti d'età o per fisica inabilità o per decesso.

 

          Art. 39. Aliquote di valutazioni e di promozioni.

     A parziale modifica della tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il numero dei primi dirigenti e dei vice questori aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e 26, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue:

 

Promozioni

Numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione

a) Vice questore aggiunto (già tenente colonnello)

il 10% di tutti i funzionari valutati

1/6 dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento

b) Primo dirigente (già colonnello)

1

1/5 dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento

 

     Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unità.

     Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza dal personale inquadrato.

 

          Art. 40. Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti.

     Il personale inquadrato nelle qualifiche di sovrintendente principale, di sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo ad esaurimento, consegue la promozione alla qualifica superiore rispettivamente secondo le norme per l'avanzamento a maresciallo di prima classe, a maresciallo di terza classe ed a brigadiere, contenute nelle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n. 845, e successive modificazioni.

     Il personale inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento degli assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le norme per il conferimento del grado di vice brigadiere contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n. 634.

     Il corso di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, è sostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori è determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno [4] .

 

          Art. 41. Progressione in carriera nei ruoli ad esaurimento del personale in particolari posizioni.

     La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli degli ufficiali nelle posizioni di stato di "richiamato in servizio temporaneo" e "a disposizione", è disciplinata rispettivamente dalle norme contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

     La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli dei sottufficiali in posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" è disciplinata dalle norme contenute nel titolo X della legge 3 aprile 1958, n. 460.

 

          Art. 42. Organo competente per la progressione in carriera.

     La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento è deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

     La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, è stabilita ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 43. Applicabilità di precedenti norme.

     Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

     Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico [5] .

 

          Art. 44. Stato giuridico del ruolo ad esaurimento.

     Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia.

     Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui ai precedenti ordinamenti.

     Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto nel presente decreto legislativo, le norme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

     Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nelle particolari posizioni di stato "a disposizione" e "in aspettativa per riduzione di quadri" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in dette posizioni [6] .

     Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione che può essere prorogato fino al 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti [7] .

     Il provvedimento di proroga adottato, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, è subordinato all'esistenza di vacanze negli organici del ruolo degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari.

     Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella di richiamo.

 

Titolo IV

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 45. Limiti di età.

     (Omissis) [8].

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantottesimo anno di età.

     (Omissis) [9].

 

          Art. 46. Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     I funzionari civili di pubblica sicurezza che alla data del 1° luglio 1980 rivestivano la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati, in soprannumero, da riassorbirsi in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 47. Aumento posti primo dirigente della polizia femminile.

     La dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è elevata di sedici unità.

     I posti di funzione di ispettrice capo e di vice consigliere ministeriale per la polizia femminile sono corrispondentemente elevati a venti unità.

     I posti predetti portati in aumento sono conferiti secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, e le promozioni hanno decorrenza dalla data dello scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi prima dell'inquadramento di cui al punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 48. Nomina alla qualifica di primo dirigente.

     I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono resi disponibili entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza, di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza.

     I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti, secondo i criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7 e a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

     Il personale promosso ai sensi del presente articolo deve frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di almeno due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 49. Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia.

     Le assistenti di polizia femminile che, alla data del bando di concorso, siano in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di un sesto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

     Le vincitrici del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 50. Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie.

     I sottufficiali e le guardie che, alla data del bando di concorso siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari e che abbiano maturato almeno cinque anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite di un quarto dei posti disponibili alla stessa data, dalla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

     I vincitori del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 51. Concorso per titoli di servizio e colloquio.

     I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedenti articoli 49 e 50 sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

     Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

     Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

          Art. 52. Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile.

     Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio [10] .

     Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di una anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 [11] .

     La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

     Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio [12] .

     Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

     Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno .

 

          Art. 53. Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti.

     Il concorso di cui all'articolo precedente è indetto entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

     Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

     Le modalità del concorso, il numero e le materie delle prove scritte, le materie oggetto del colloquio, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna prova e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 54. Nomina alla qualifica di vice sovrintendente.

     Per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, le anzianità di servizio per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti sono quelle previste dall'art. 78 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

 

          Art. 55. Valutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria [13].

 

          Art. 56. Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato.

     Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

     I benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971.

 

          Art. 57. Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato.

     Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto legislativo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

 

          Art. 58. Inquadramento del personale in particolari posizioni.

     Al personale proveniente dai ruoli dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile escluso dagli scrutini ai sensi dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art. 95 dello stesso testo unico.

     Agli stessi fini, al personale, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non ammesso a valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, si applicano gli articoli 38 e 39 della stessa legge n. 1366.

     Al personale, il cui avanzamento sia stato sospeso al sensi degli articoli 23 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive modificazioni, si applica, ai fini dell'avanzamento e del conseguente definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Fermo restando l'inquadramento disposto in relazione al grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

     Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente comma e consegua la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata legge 3 aprile 1958, n. 460, è inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 13 del presente decreto legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso o che non vi partecipi, è inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalità di cui agli articoli 10, decimo comma e 13, quinto comma.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 59. Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso.

     Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.

     Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di prima o di terza classe, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.

     Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del secondo comma, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

 

          Art. 60. Disposizione finale.

     Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decreto legislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle di carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale dei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è impiegato nelle suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere i compiti cui è adibito; uguale disciplina è riservata al personale che svolge attività assistenziali o ad esse connesse.

 

          Art. 61. Clausola finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 37 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 43 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[3]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 25 giugno 1982, n. 173.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 47 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[5]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 858.

[6]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 25 giugno 1982, n. 173.

[7]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 858.

[8]  Comma abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[9]  Comma abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[10]  Comma già modificato dall'art. 46 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 232.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.

[12]  Comma così modificato dall'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 232.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 30 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.