§ 46.9.125 - D.L. 19 dicembre 1984, n. 858 .
Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:19/12/1984
Numero:858


Sommario
Art. 1.  [2].
Art. 1 bis.  [3].
Art. 2.  [4].
Art. 2 bis.  [5].
Art. 3.      1. Il secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato (Omissis)
Art. 4.      Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85 della legge 1° aprile 1981, n. [...]
Art. 4 bis.  [9].
Art. 4 ter.  [10].
Art. 4 quater.  [11].
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 46.9.125 - D.L. 19 dicembre 1984, n. 858 [1].

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

(G.U. 20 dicembre 1984, n. 349)

 

 

     Art. 1. [2].

     Con effetto dal 1° dicembre 1984, l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 1 bis. [3].

 

          Art. 2. [4].

     L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2 bis. [5].

     1. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

     2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente:

     Tabella B

     Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

     Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.

     Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.

     Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.

     Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.

     Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60 [6].

 

          Art. 3.

     1. Il secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato (Omissis).

     2. Al quinto comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole "per due anni" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) [7].

 

          Art. 4.

     Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato art. 85, commi secondo e terzo, dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale [8].

 

          Art. 4 bis. [9].

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonchè nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una o più commissioni per l'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

     2. I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

     3. Si applicano le disposizioni dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

          Art. 4 ter. [10].

     1. I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire.

     2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

     3. Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, dal regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

     4. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nell'art. 55, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

          Art. 4 quater. [11].

     All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 17 febbraio 1985, n. 19.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6]  Per l’interpretazione autentica del presente capoverso vedi l'art. 4 della L. 19 aprile 1985, n. 150.

[7]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11]  Articolo inserito dalla legge di conversione.