§ 46.9.67 - Legge 27 febbraio 1963, n. 225.
Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:27/02/1963
Numero:225


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese
Art. 2.      Il riconoscimento dell'anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui [...]
Art. 3.      Per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie già appartenenti alla polizia [...]
Art. 4.      Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1° [...]
Art. 5.      Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima [...]
Art. 6.      Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1 luglio 1963


§ 46.9.67 - Legge 27 febbraio 1963, n. 225.

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 18 marzo 1963, n. 75)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

     a) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;

     b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

 

          Art. 2.

     Il riconoscimento dell'anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'art. 1, con il grado e la relativa anzianità posseduta nel Corpo di provenienza.

     Per il personale proveniente dalle soppresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianità di servizio del personale stesso è determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle soppresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità.

 

          Art. 3.

     Per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie già appartenenti alla polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti promozioni ad anzianità o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità assoluta.

     Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta.

     Il personale cui è stata rivalutata la carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado inscritto in ruolo con pari anzianità assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di merito.

 

          Art. 4.

     Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 5.

     Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di riversibilità, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione od al decesso.

 

          Art. 6.

     Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1 luglio 1963.