§ 46.9.46 - Legge 10 aprile 1954, n. 217.
Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:10/04/1954
Numero:217


Sommario
Art. 1.      L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, [...]
Art. 2.      L'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2568 posti, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente
Art. 3.      E' autorizzato un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita Commissione, dei seguenti ufficiali, [...]
Art. 4.      Al concorso di cui all'art. 3 possono prendere parte coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualità di [...]
Art. 5.      Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando del concorso stesso, presentare la relativa domanda al [...]
Art. 6.      Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza, nei rispettivi ruoli e gradi, al [...]
Art. 7.      Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria
Art. 8.      La Commissione prevista dall'art. 3 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta
Art. 9.      I vincitori del concorso previsto dall'art. 3 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito
Art. 10.      Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione
Art. 11.      Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno farà fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di [...]


§ 46.9.46 - Legge 10 aprile 1954, n. 217.

Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 24 maggio 1954, n. 118)

 

 

     Art. 1.

     L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.

     Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.

 

          Art. 2.

     L'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2568 posti, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

marescialli di 1ª classe n. 195

marescialli di 2ª e 3ª classe n. 236

Brigadieri n. 359

Vicebrigadieri n. 4

guardie scelte n. 1.052

Guardie n. 722.

     L'aumento dell'organico previsto dal precedente comma assorbe, per ciascun grado, il soprannumero determinatosi giusta il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

 

          Art. 3.

     E' autorizzato un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita Commissione, dei seguenti ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

maggiori n. 3

Capitani n. 8

tenenti e sottotenenti n. 12

marescialli di 1ª classe n. 8

marescialli di 2ª e 3ª classe n. 27

Brigadieri n. 51

Vicebrigadieri n. 60

guardie scelte n. 150

Guardie n. 625.

     I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si rendano tali successivamente sono, nei limiti dei corrispondenti posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad esaurimento delle operazioni relative al concorso stesso, per essere devoluti ai relativi vincitori.

     Coloro che risultino vincitori del concorso in eventuale eccedenza al numero delle vacanze resesi disponibili per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma sono inquadrati in soprannumero all'organico; tale soprannumero è riassorbito con le prime successive vacanze.

 

          Art. 4.

     Al concorso di cui all'art. 3 possono prendere parte coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, sottufficiale in carriera continuativa e sottufficiale, milite scelto e milite soggetto a ferma o rafferma.

     Nei confronti dei sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia portuaria già sottoposti a ferma o rafferma triennale od annuale con scadenza anteriore all'8 settembre 1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non risultino raffermati all'8 settembre 1943, sarà presa in considerazione la data del 31 luglio 1943 ai fini della loro appartenenza a detta milizia speciale in qualità di militari soggetti a ferma o rafferma ed ai soli effetti della presente legge.

 

          Art. 5.

     Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando del concorso stesso, presentare la relativa domanda al Ministero dell'interno, per tramite della prefettura della Provincia nella quale hanno la residenza.

     Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dal successivo art. 6.

 

          Art. 6.

     Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza, nei rispettivi ruoli e gradi, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Sono riconosciuti titoli di studio validi per la nomina ad ufficiale di pubblica sicurezza anche le lauree degli istituti superiori navali, in ingegneria, matematica, fisica e chimica; è altresì considerato titolo sufficiente per tale nomina la licenza di scuola secondaria di grado superiore, allorchè i predetti candidati siano in possesso della qualifica di combattente ovvero di combattente della guerra di liberazione.

     Gli aspiranti non debbono aver superato i limiti di età e di servizio previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Si prescinde dal requisito dello stato libero. Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

 

          Art. 7.

     Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria.

     I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente art. 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

 

          Art. 8.

     La Commissione prevista dall'art. 3 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta:

     a) di un prefetto, che la presiede;

     b) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6° ;

     c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;

     e) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7° , designato dal Ministero delle marina mercantile.

     Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

     La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

 

          Art. 9.

     I vincitori del concorso previsto dall'art. 3 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

     Entro un anno dall'inizio del servizio in prova, essi debbono seguire un corso di addestramento e di istruzione, della durata di almeno tre mesi, presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

     Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale ed una prova pratica davanti a una commissione composta di insegnanti della scuola.

     La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

 

          Art. 10.

     Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

     a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518;

     b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

     c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche. L'accertamento sulla validità e l'autenticità dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, è demandato alla commissione di cui all'art. 8.

 

          Art. 11.

     Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno farà fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.