§ 42.5.5 - D.Lgs.Lgt. 15 febbraio 1945, n. 43.
Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:15/02/1945
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Il Corpo di polizia dell'Africa italiana, istituito con il R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937, n. 1241, è soppresso.
Art. 2.      Previo nulla osta nominativo dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana sono trasferiti nei ruoli [...]
Art. 3.      Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro, saranno apportate, ai ruoli organici dell'Amministrazione della [...]
Art. 4.      Ai fini del nulla osta previsto nell'art. 2, il Ministero dell'Africa italiana rimette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per le sanzioni [...]
Art. 5.      Il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sia stato deferito al giudizio di epurazione, ai sensi dell'art. 4, può chiedere il collocamento a riposo o in congedo, ovvero la [...]
Art. 6.      Al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che cessa dal servizio ai sensi del precedente articolo e che abbia raggiunto il minimo del servizio effettivo necessario per il diritto a [...]
Art. 7.      Per il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana prigioniero, disperso, o che trovasi comunque fuori dal territorio nazionale, il termine previsto nel primo comma dell'art. 4 è elevato [...]
Art. 8.      Il trattamento economico spettante al personale indicato nel precedente articolo ed alle rispettive famiglie continuerà a gravare sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana sino al giorno [...]
Art. 9.      La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sarà comunque trasferito nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica [...]
Art. 10.      Il trattamento economico del personale sottoposto al giudizio di epurazione ai sensi dell'art. 4 continuerà a gravare, per la durata del giudizio stesso, sul bilancio del Ministero dell'Africa [...]
Art. 11.      Tutti i materiali mobili, armi, munizioni, automezzi, casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, quadrupedi, già in dotazione al Corpo di polizia dell'Africa italiana, passano in dotazione [...]
Art. 12.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione del presente decreto.
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 42.5.5 - D.Lgs.Lgt. 15 febbraio 1945, n. 43. [1]

Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

(G.U. 8 marzo 1945, n. 29).

 

     Art. 1.

     Il Corpo di polizia dell'Africa italiana, istituito con il R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937, n. 1241, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Previo nulla osta nominativo dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana sono trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Essi conservano il grado e la relativa anzianità, ma prendono posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati, ad insindacabile giudizio del Ministro per l'interno.

     Parimenti, il personale trattenuto e richiamato, al quale sia stato accordato il nulla osta previsto nel primo comma, è trasferito, con la medesima posizione, alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     I trasferimenti di cui ai commi precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Gli ufficiali trattenuti e richiamati, muniti di diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore, provenienti dal servizio continuativo, quali sottufficiali, potranno essere ammessi al concorso riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il grado di sottotenente, di cui all'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, indipendentemente dal limite di età prescritto, purché non abbiano superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei pari grado in servizio permanente effettivo.

 

          Art. 3.

     Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro, saranno apportate, ai ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le variazioni dipendenti dall'inquadramento degli ufficiali ed agenti in base al presente decreto.

     Tale inquadramento, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto di cui al precedente comma, viene effettuato in soprannumero, nei relativi ruoli e gradi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 4.

     Ai fini del nulla osta previsto nell'art. 2, il Ministero dell'Africa italiana rimette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, l'elenco nominativo degli ufficiali ed agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana presenti nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano. Con l'elenco saranno trasmesse le corrispondenti schede personali.

     L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, entro novanta giorni dalla ricezione dell'elenco, comunica al Ministero dell'interno i nominativi delle persone per le quali accorda il nulla osta, e deferisce al giudizio di epurazione il restante personale.

     Il nulla osta può essere dato anche per il personale deferito al giudizio di epurazione con proposta di una sanzione meno grave della dispensa dal servizio.

     Il personale così deferito, qualora, a seguito del giudizio di epurazione, non venga dispensato dal servizio sarà trasferito a norma dell'art. 2 nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 5.

     Il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sia stato deferito al giudizio di epurazione, ai sensi dell'art. 4, può chiedere il collocamento a riposo o in congedo, ovvero la rescissione di ferma. La domanda può essere presentata sino a trenta giorni dopo la comunicazione dell'avvenuto inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Al personale sottoposto al giudizio di epurazione e per il quale questo non si concluda con la dispensa dal servizio, è data analoga facoltà e il termine per esercitarla decorre dalla notifica dell'esito del giudizio stesso.

     Il Ministro per l'interno ha facoltà di non inquadrare, con decreto non motivato, da emanarsi previo parere di apposita commissione, elementi del soppresso Corpo, i quali vengono, così, a cessare dal servizio.

     La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta da un consigliere di Stato, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado non inferiore al settimo. Un funzionario della stessa Amministrazione, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

 

          Art. 6.

     Al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che cessa dal servizio ai sensi del precedente articolo e che abbia raggiunto il minimo del servizio effettivo necessario per il diritto a pensione viene concessa, ai fini della liquidazione della pensione stessa, una maggiorazione di cinque anni del servizio effettivo prestato.

     Al personale che non abbia diritto al trattamento di pensione, sarà corrisposta una indennità di congedamento pari ad una mensilità degli assegni pensionabili per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel Corpo di polizia dell'Africa italiana e presso altre Amministrazioni dello Stato, aumentati di un periodo di cinque anni. Per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo sarà corrisposta una indennità pari ad una mezza mensilità degli assegni pensionabili.

 

          Art. 7.

     Per il personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana prigioniero, disperso, o che trovasi comunque fuori dal territorio nazionale, il termine previsto nel primo comma dell'art. 4 è elevato a sessanta giorni, e decorre dalla data del rimpatrio del personale stesso.

     Per il personale che si trova nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, il termine suddetto è parimenti elevato e decorre dalla data della restituzione stessa.

 

          Art. 8.

     Il trattamento economico spettante al personale indicato nel precedente articolo ed alle rispettive famiglie continuerà a gravare sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana sino al giorno in cui verrà definita la posizione del personale stesso ai termini del presente decreto.

 

          Art. 9.

     La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana che non sarà comunque trasferito nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza verrà effettuata dal Ministero dell'Africa italiana e graverà sul bilancio del Ministero stesso.

 

          Art. 10.

     Il trattamento economico del personale sottoposto al giudizio di epurazione ai sensi dell'art. 4 continuerà a gravare, per la durata del giudizio stesso, sul bilancio del Ministero dell'Africa italiana e sarà da questo corrisposto.

 

          Art. 11.

     Tutti i materiali mobili, armi, munizioni, automezzi, casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, quadrupedi, già in dotazione al Corpo di polizia dell'Africa italiana, passano in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.