§ 46.9.9A - Legge 28 novembre 1975, n. 634.
Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:28/11/1975
Numero:634


Sommario
Art. 1.      L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:
Art. 4.      L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:


§ 46.9.9A - Legge 28 novembre 1975, n. 634. [1]

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 16 dicembre 1975, n. 330)

 

     Art. 1.

     L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

     "Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

     1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

     2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 87;

     3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 88-bis.

     I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

     Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità".

 

          Art. 2.

     L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

     "L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

     Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

     Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

     A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

     Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 113".

 

          Art. 3.

     Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

     "Art. 88-bis. All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a "nella media" e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

     Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 112.

     La promozione al grado di vicebrigadiere è subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

     Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

     Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito".

 

          Art. 4.

     L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'art. 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'art. 88-bis.

     La nomina conseguente all'esame di idoneità e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianità congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 86.

     I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'art. 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità congiunta al merito".

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.