§ 46.9.129 - D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.
Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:28/10/1985
Numero:782


Sommario
Art. 1.  Promessa solenne.
Art. 2.  Giuramento.
Art. 3.  Ausiliari di leva.
Art. 4.  Subordinazione gerarchica.
Art. 5.  Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato.
Art. 6.  Superiore operativo.
Art. 7.  Supplenze nella titolarità degli uffici
Art. 8.  Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive
Art. 9.  Facoltà di rivolgersi ai superiori.
Art. 10.  Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale.
Art. 11.  Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.
Art. 12.  Doveri del personale.
Art. 13.  Norme generali di condotta.
Art. 14.  Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti.
Art. 15.  Cura della persona.
Art. 16.  Saluto.
Art. 17.  Onori, insegne e distintivi.
Art. 18.  Presentazione in servizio.
Art. 19.  Esecuzione del servizio.
Art. 20.  Riconoscimento in servizio.
Art. 21.  Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa.,
Art. 22.  Concorso in casi eccezionali di necessità ed urgenza.
Art. 23.  Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 24.  Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio.
Art. 25.  Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.
Art. 26.  Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale.
Art. 27.  Servizio a carattere continuativo.
Art. 28.  Obblighi del personale al termine del servizio.
Art. 29.  Controlli sui servizi.
Art. 30.  Obbligo di permanenza.
Art. 31.  Alloggi in caserma dei reparti mobili.
Art. 32.  Obbligo di reperibilità.
Art. 33.  Sede di servizio.
Art. 34.  Segreto d'ufficio e riservatezza.
Art. 35.  Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.
Art. 36.  Impiego nei servizi.
Art. 37.  Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Art. 38.  Impiego dei rinforzi.
Art. 39.  Piani operativi ed ordini di servizio.
Art. 40.  Servizi di rappresentanza.
Art. 41.  Servizi a richiesta di enti non statali e di privati
Art. 42.  Ordine di servizio.
Art. 43.  Foglio di servizio.
Art. 44.  Trasferimenti.
Art. 45.  Addestramento del personale.
Art. 46.  Tessere di riconoscimento per il personale della polizia di Stato che esplica funzioni di polizia
Art. 47.  Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica e per i sanitari della Polizia di Stato.
Art. 48.  Disposizioni comuni.
Art. 48 bis.  Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale
Art. 48 ter.  Assegnazione a servizi interni non operativi
Art. 48 quater.  Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato
Art. 49.  Alloggi di servizio collettivi.
Art. 50.  Doveri del personale che fruisce di alloggi di servizio collettivi.
Art. 51.  Alloggi di servizio individuali.
Art. 52.  Alloggi individuali.
Art. 53.  Commissione per la concessione degli alloggi individuali.
Art. 54.  Mense obbligatorie.
Art. 55.  Convenzioni o appalti.
Art. 56.  Viveri e generi di conforto.
Art. 57.  Riposo settimanale.
Art. 58.  Programmazione del riposo settimanale.
Art. 59.  Congedo ordinario.
Art. 60.  Congedo straordinario.
Art. 61.  Malattie.
Art. 61 bis.  Percorsi di sostegno psico-sociale
Art. 62.  Accertamenti sanitari.
Art. 63.  Misure profilattiche.
Art. 64.  Accertamenti psicofisici e attitudinali.
Art. 65.  Assistenza sanitaria.
Art. 66.  (Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari).
Art. 67.  (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti).
Art. 68.  (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).
Art. 69.  (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).
Art. 70.  (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).
Art. 71.  (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali).
Art. 72.  (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).
Art. 73.  (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento).
Art. 74.  (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali).
Art. 75.  (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento).
Art. 75 bis.  (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento)
Art. 75 ter.  (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali)
Art. 75 quater.  (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode)
Art. 75 quinquies.  (Procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento)
Art. 75 sexies.  (Commissione centrale per le ricompense)
Art. 75 septies.  (Commissioni periferiche per le ricompense)
Art. 76.  Assistenza religiosa.
Art. 77.  Attività sportiva.
Art. 78.  Diritto allo studio.
Art. 79.  Attività ricreative.


§ 46.9.129 - D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(G.U. 30 dicembre 1985, n. 305, S.O.)

 

     E' approvato l'annesso regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vistato dal Ministro proponente.

 

Regolamento

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Promessa solenne.

     All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale.

     Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne può essere prestata in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono "Prometto".

     La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.

     Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.

 

          Art. 2. Giuramento.

     All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale.

     Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento può essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono "lo Giuro".

     Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale.

     Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.

 

          Art. 3. Ausiliari di leva.

     Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, presta giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

     Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli precedenti.

 

Titolo II

GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

 

          Art. 4. Subordinazione gerarchica.

     L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato è determinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

     Il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorità di cui all'art. 65, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate.

     Il personale che presta servizio presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, ed il personale che presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato è gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui è addetto.

     Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia di Stato è tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.

     La stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 5. Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato.

     Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata.

     Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza.

 

          Art. 6. Superiore operativo.

     Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è affidata la direzione del servizio.

     Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

          Art. 7. Supplenze nella titolarità degli uffici

     Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata.

     Il capo della Polizia può disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto.

     Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, può disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato.

     In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio può delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica più elevata le attività che non siano esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

 

          Art. 8. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

     L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dallo stesso ricevute.

     Oltre a quanto previsto dall'art. 66 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.

     Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

     Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

 

          Art. 9. Facoltà di rivolgersi ai superiori.

     Il personale della Polizia di Stato può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.

     Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi suggellati al diretto superiore che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.

 

          Art. 10. Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale.

     Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

     Il superiore che rilevi eventuali infrazioni disciplinari commesse dal personale non direttamente da lui dipendente deve curare che il medesimo venga identificato, che sia fatta constatare la mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso dipende, perchè sia avviata, ove del caso, l'azione disciplinare.

 

Titolo III

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

 

          Art. 11. Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.

     E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.

     I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" è reciproco.

     Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico.

     Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il termine "signore".

 

          Art. 12. Doveri del personale.

     Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato:

     1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;

     2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;

     3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;

     4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;

     5) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.

 

          Art. 13. Norme generali di condotta.

     Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.

     Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

 

          Art. 14. Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti.

     Il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio.

 

          Art. 15. Cura della persona.

     Il personale della Polizia di Stato deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

     Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinchè l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonchè i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

     Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

     se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;

     se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.

     E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonchè l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

 

          Art. 16. Saluto.

     Il personale della Polizia di Stato è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 65, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè degli altri superiori gerarchici o funzionali, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

     Il saluto è una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il personale indicato nel precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio.

     Il personale della Polizia di Stato in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le forze armate.

     E' dispensato dal saluto:

     il moviere;

     il personale a bordo di veicoli;

     il personale in servizio di scorta di sicurezza;

     il personale in servizio di scorta alla bandiera.

     Il personale di cui al primo comma ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.

 

          Art. 17. Onori, insegne e distintivi.

     Il personale della Polizia di Stato che partecipa a manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, intendendosi sostituita ogni volta la dizione: "Corpo delle guardie di pubblica sicurezza" con quella: "Polizia di Stato".

     Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano, rispettivamente, al generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.

     Le insegne di comando, le bandiere distintive ed i distintivi per autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i distintivi speciali sono quelli previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio.

 

          Art. 18. Presentazione in servizio.

     Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.

     A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

 

          Art. 19. Esecuzione del servizio.

     Il personale della Polizia di Stato nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 8.

 

          Art. 20. Riconoscimento in servizio.

     Il personale della Polizia di Stato durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorchè l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

 

          Art. 21. Concorso degli appartenenti agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle operazioni dei reparti territoriali e viceversa.,

     Ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario l'intervento di personale appartenente agli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il prefetto, d'intesa con il questore della provincia interessata, ne richiede il concorso al dirigente dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della specialità, il quale provvede utilizzando eventualmente anche personale appartenente a più uffici provinciali da lui dipendenti e ne dà notizia al Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi delle specialità, il concorso dovrà essere richiesto dal prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.

     La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi è messa a disposizione del questore per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di servizio.

 

          Art. 22. Concorso in casi eccezionali di necessità ed urgenza.

     In casi eccezionali di necessità ed urgenza il concorso può essere richiesto direttamente ai dirigenti degli uffici delle specialità di cui all'articolo precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai piani operativi.

     Di tali servizi deve essere data tempestiva notizia alla direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

 

          Art. 23. Servizio di vigilanza per la tutela degli immobili e materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Il personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza armata ad alloggi collettivi di servizio, immobili e sedi di uffici, reparti, istituti di istruzione o a materiali della Amministrazione della pubblica sicurezza, osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse istruzioni emanate ai sensi dell'art. 35.

 

          Art. 24. Divieto di svolgere compiti non attinenti al servizio.

     Il personale della Polizia di Stato non può fornire prestazioni lavorative che non siano attinenti al servizio di istituto.

     Salvo quanto previsto dagli ordinamenti dei rispettivi ruoli, le situazioni di incompatibilità e il cumulo di impieghi del personale di cui al precedente comma sono disciplinati dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 25. Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.

     Il personale della Polizia di Stato nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso è tenuto ad osservare a massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

     Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

 

          Art. 26. Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale.

     Il personale della Polizia di Stato è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine e nel foglio di servizio.

     E' tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

 

          Art. 27. Servizio a carattere continuativo.

     Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno:

     a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;

     b) deve consegnare al personale che lo sostituisce il foglio di servizio di cui all'art. 43 con le eventuali prescritte annotazioni;

     c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, all'ufficio, comando o istituto di appartenenza, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che per la loro natura devono essere immediatamente segnalati.

 

          Art. 28. Obblighi del personale al termine del servizio.

     Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio deve riferire con apposita segnalazione al responsabile dell'ufficio, reparto o istituto, per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 29. Controlli sui servizi.

     Il dirigente dell'ufficio, del reparto o dell'istituto o il dipendente designato deve controllare con assiduità ed incisività il buon andamento del servizio e il corretto comportamento del personale a ciò preposto.

     Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti se ne riferisce con relazione al superiore gerarchico o al Dipartimento della pubblica sicurezza.

     In ogni circostanza, il personale di cui al primo comma è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

 

          Art. 30. Obbligo di permanenza.

     Quando ne ricorre la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

     La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto previa autorizzazione dell'autorità nazionale o delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

 

          Art. 31. Alloggi in caserma dei reparti mobili.

     Nei reparti mobili è fatto obbligo ad una aliquota di personale, che consenta, in caso di necessità, l'intervento di reparti organici, di alloggiare nei locali del reparto durante le ore notturne.

     Qualora nei reparti mobili la consistenza numerica del personale accasermato non consenta l'intervento di reparti organici, può essere fatto obbligo ad una aliquota del personale sufficiente ad integrare gli accasermati, di alloggiare a rotazione, secondo turni prestabiliti, nei locali del reparto stesso durante le ore notturne.

 

          Art. 32. Obbligo di reperibilità.

     Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

     Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.

     Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.

     La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.

     Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta.

     In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7.

 

          Art. 33. Sede di servizio.

     Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio, reparto o istituto presso il quale presta servizio, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Il capo dell'ufficio, reparto o istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

     Il personale indicato nell'art. 31 libero dal servizio, qualora intenda allontanarsi dalla provincia ove si trova la sede di servizio, ha l'obbligo di comunicare il proprio recapito all'ufficio, reparto o istituto.

 

          Art. 34. Segreto d'ufficio e riservatezza.

     Il personale della Polizia di Stato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno alla amministrazione o a terzi.

     La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata dai dirigenti degli uffici in osservanza di specifiche direttive del capo della Polizia adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.

 

Titolo IV

ORDINAMENTO DEI SERVIZI - TESSERE DI RICONOSCIMENTO

 

          Art. 35. Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.

     Il Dipartimento della pubblica sicurezza emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per i vari settori di attività in cui si articola l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Dette istruzioni sono raccolte in un unico testo da aggiornare periodicamente.

     Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito degli uffici, reparti o istituti da parte dei dirigenti dei predetti uffici, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale medesimo anche per acquisire utili elementi propositivi, ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

     Il personale della Polizia di Stato che abbia superato il cinquantesimo anno di età viene esentato, previo suo consenso, dai servizi notturni di vigilanza esterna effettuati a piedi, salvo inderogabili esigenze di servizio.

 

          Art. 36. Impiego nei servizi.

     Il personale della Polizia di Stato, salvo casi di necessità, deve essere impiegato in servizio in relazione alla sua specializzazione professionale, alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta.

     Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     Quando lo richiede la natura dei servizi devono essere forniti i mezzi in dotazione atti ad assicurare l'incolumità e la sicurezza del personale operante in funzione dello scopo da raggiungere.

 

          Art. 37. Ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica.

     Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.

     L'ordinanza va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonchè alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.

     L'ordinanza emanata dal Questore di Roma va inoltre inviata per conoscenza al Dipartimento della pubblica sicurezza e agli ispettorati della Polizia di Stato esistenti nella capitale.

     L'ordinanza di servizio numerata progressivamente va conservata agli atti per un periodo di cinque anni.

 

          Art. 38. Impiego dei rinforzi.

     Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Nelle predette circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e 22.

 

          Art. 39. Piani operativi ed ordini di servizio.

     I piani operativi predisposti ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dai dirigenti degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, devono essere inviati preventivamente per conoscenza ai prefetti ed ai questori territorialmente competenti, i quali ultimi possono formulare osservazioni in relazione alle esigenze di coordinamento tecnico-operativo.

     Nella predisposizione di eventuali piani operativi di carattere eccezionale o generale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, per attività di prevenzione e repressione dei reati, che possono coinvolgere forze appartenenti alle specialità, devono essere sentiti i dirigenti degli uffici stessi e ne deve essere data comunicazione alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine pubblico del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 40. Servizi di rappresentanza.

     I servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali o di altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche o, quando prescritte, private sono disposti o autorizzati dai Prefetti.

     Alla Polizia di Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 17, compete l'espletamento dei servizi di cui trattasi presso le sedi delle prefetture, delle questure e dei comandi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed, in generale, dell'Amministrazione dell'interno, nonchè di quelli disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche che si svolgono nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

     Il questore, nelle sedi ove non vi siano specifici reparti appositamente costituiti, sia appiedati che a cavallo, provvede all'individuazione, presso tutti gli uffici, reparti o istituti della Polizia di Stato della provincia, d'intesa con i rispettivi dirigenti, di un'aliquota di personale da impiegare nei servizi di rappresentanza.

     I servizi di cui ai commi precedenti, che non hanno carattere permanente, sono disposti con le modalità previste dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1973, e successive modificazioni.

     Il personale di cui al presente articolo svolge i normali compiti di istituto, salvo quando è impiegato nei servizi di rappresentanza.

 

          Art. 41. Servizi a richiesta di enti non statali e di privati [1].

     Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia i seguenti servizi, a richiesta di enti non statali e di privati:

     a) i servizi di controllo passaporti compiuti a richiesta sui piroscafi durante la navigazione del personale della Polizia di Stato;

     b) i servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse, ivi compresi quelli aventi carattere continuativo compiuti anche in forza di apposite convenzioni.

     Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la normativa vigente relativa alle indennità, spese e quant'altro dovuto allo Stato per l'esecuzione del servizio.

     Restano ferme, per quanto riguarda i servizi resi dalla banda musicale della Polizia di Stato, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, e per quanto riguarda quelli resi dalla polizia stradale le disposizioni relative alle scorte contenute nel disposto dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

 

          Art. 42. Ordine di servizio.

     L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attività di servizio.

     Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.

     Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende.

     L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari.

     Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

     Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.

 

          Art. 43. Foglio di servizio.

     Il foglio di servizio costituisce il documento che in esecuzione dell'ordine di servizio:

     a) richiama le istruzioni di cui all'art. 35 concernenti il particolare tipo di servizio da svolgere;

     b) stabilisce eventuali specifiche modalità di svolgimento del servizio stesso.

     Il foglio di servizio, numerato progressivamente, redatto in duplice copia, deve essere sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto e deve essere compilato chiaramente in modo da non ingenerare perplessità negli operatori.

     Salvo che il dirigente dell'ufficio, reparto o istituto ritenga di disporre diversamente, il foglio deve essere personalmente custodito dal responsabile del servizio, che, fermo restando l'obbligo dell'immediata segnalazione, vi annota i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo ed ha l'obbligo, al termine del servizio, di restituirlo all'ufficio, comando o istituto che lo ha emesso, salvo quanto disposto dall'art. 27.

     Per i reparti inquadrati o di formazione, il foglio di servizio può essere collettivo e viene custodito dal comandante del reparto o dal più alto in grado con le stesse modalità di cui sopra.

     Se il reparto è a disposizione di un funzionario responsabile del servizio, questi, in relazione alle esigenze operative, può disporre le variazioni ritenute necessarie.

     Il foglio va conservato agli atti per un periodo di cinque anni.

 

          Art. 44. Trasferimenti.

     I trasferimenti del personale, nell'ambito degli uffici della questura, compresi i commissariati e i posti di polizia distaccati della provincia, vengono effettuati dal questore, per esigenze di servizio, ai sensi degli articoli 7, lettera n), e 8, lettera h), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     I trasferimenti di personale, tra le ripartizioni degli uffici periferici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale nonchè degli altri uffici, reparti o istituti previsti dall'ordinamento periferico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vengono effettuati, in ambito provinciale, dai relativi dirigenti, per esigenze di servizio, ai sensi degli articoli 8, lettera h), e 9, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 45. Addestramento del personale.

     Salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 35, i dirigenti degli uffici, reparti o istituti sono tenuti ad effettuare turni per l'addestramento del personale, secondo i criteri e le modalità fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Sullo svolgimento di tali turni e sui risultati conseguiti i dirigenti degli uffici, reparti o istituti riferiscono trimestralmente al suddetto Dipartimento.

 

          Art. 46. Tessere di riconoscimento per il personale della polizia di Stato che esplica funzioni di polizia [2].

     Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, conformi agli allegati A-B-C-D, hanno le dimensioni di mm 100 X 65 e recano nella parte anteriore:

     spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti statura, colore dei capelli, colore degli occhi, gruppo sanguigno, nonchè la data del rilascio e autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "polizia di stato" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S." e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità dieci anni dalla data di rilascio".

     I colori della tessera sono così determinati:

     rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari. Dello stesso colore è la tessera rilasciata al capo della Polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti preposti agli uffici e direzione centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569;

     marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;

     blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

     verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;

     Agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato".

     Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo della Polizia.

 

          Art. 47. Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica e per i sanitari della Polizia di Stato.

     Al personale dei ruoli tecnici ed a quello dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono rilasciate tessere di riconoscimento conformi agli allegati E-F, con le medesime dimensioni e caratteristiche di cui all'articolo precedente, aventi i seguenti colori:

     grigio: per gli appartenenti ai ruoli tecnici;

     giallo: per i sanitari.

     Qualora al personale di cui al comma precedente siano conferite le qualifiche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nel documento deve essere apposta dopo l'indicazione della qualifica la seguente dicitura: "nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge".

 

          Art. 48. Disposizioni comuni.

     La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile.

     Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.

     Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

     La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

     Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente delegati.

     Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.

 

Titolo IV-bis [3]

Norme a tutela del personale in condizioni di disagio psico-sociale

 

     Art. 48 bis. Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale [4]

     1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonchè nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale.

     2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo è accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43, comma l, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.

     3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento risulti persistere, il predetto medico può reiterare l'accertamento di cui al comma 2 con le medesime modalità e termini per una durata massima complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento dello stato di disagio di cui al comma 2.

     4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3, l'armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei provvedimenti del predetto medico. Qualora l'appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, verifichi il venir meno della situazione di disagio psico-sociale, esprime il nulla osta alla riconsegna dell'armamento individuale.

     5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma 3, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna dell'armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di cui al comma 4 è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui all'articolo 48, quarto comma.

     6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, sia stato disposto il ritiro di armi diverse dall'armamento individuale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di esecuzione del provvedimento con il questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto che dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne dà immediata comunicazione al prefetto per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39.

     7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui ai commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla sede di servizio si provvede con le modalità di cui al comma 6.

 

     Art. 48 ter. Assegnazione a servizi interni non operativi [5]

     1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di cui all'articolo 48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto assegna il dipendente, nei cui confronti è stato disposto il ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'articolo 48-bis, a servizi interni non operativi.

     2. Nel periodo in cui è assegnato a servizi interni non operativi, ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonchè quello accessorio compatibile con le modalità di impiego di cui al medesimo comma l.

 

     Art. 48 quater. Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato [6]

     1. La Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è presieduta da un dirigente superiore medico della Polizia di Stato ed è composta da un funzionario tecnico appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale, e da un funzionario appartenente alla carriera dei medici.

     2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere istituite, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fino a sette sezioni decentrate della Commissione di cui al comma 1.

     3. Il presidente e i componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, durano in carica dodici mesi e possono essere riconfermati, per egual periodo, anche più volte. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

     4. L'incarico di presidente e componente della Commissione di cui al comma 1 non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Titolo V

ALLOGGI DI SERVIZIO

 

          Art. 49. Alloggi di servizio collettivi.

     Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di addestramento, ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o l'addestramento.

     Per motivate esigenze il personale in prova e gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di alloggiare in istituto.

     Al personale della Polizia di Stato in servizio collettivo fuori sede è fatto obbligo di alloggiare in locali messi a disposizione dall'Amministrazione.

     Ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilità, può richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo. In tale caso, l'autorizzazione è data dal responsabile dell'ufficio o reparto o istituto ove è ubicato l'alloggio.

     Gli allievi agenti, gli agenti in prova, gli allievi vice ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i corsi.

 

          Art. 50. Doveri del personale che fruisce di alloggi di servizio collettivi.

     Il personale della Polizia di Stato che fruisce di alloggi di servizio collettivi deve rispettare scrupolosamente le disposizioni sull'utilizzazione degli alloggi emanate dal responsabile dell'ufficio, reparto o istituto ove gli stessi sono ubicati.

     E' fatto divieto agli occupanti di modificare in tutto od in parte le strutture interne ed esterne degli alloggi, nonchè la dislocazione degli arredi.

 

          Art. 51. Alloggi di servizio individuali.

     Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione.

 

          Art. 52. Alloggi individuali.

     Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta.

     L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalità e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari.

     E' in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi.

     Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.

     Il termine di cui al precedente comma è prorogato di un anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, purchè conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo.

 

          Art. 53. Commissione per la concessione degli alloggi individuali.

     Per la concessione degli alloggi individuali al personale della Polizia di Stato è istituita, in ogni provincia, una commissione presieduta dal questore e composta da quattro appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella provincia.

 

Titolo VI

MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO

 

          Art. 54. Mense obbligatorie.

     Presso l'Istituto superiore di polizia e gli istituti di istruzione della Polizia di Stato di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono istituite mense obbligatorie di servizio, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Le spese per il funzionamento di tali mense sono a totale carico dell'Amministrazione.

     La convivenza gratuita alle mense di cui al primo comma cessa all'atto della nomina in prova alle varie qualifiche e, per le guardie ausiliarie di leva, al termine del quarto mese di servizio.

 

          Art. 55. Convenzioni o appalti.

     Per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza:

     alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;

     all'appalto del servizio;

     alla stipula di convenzioni con esercizi privati.

     L'onere relativo è a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 56. Viveri e generi di conforto.

     Per la composizione della razione viveri, nonchè delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, si fa riferimento alle relative tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.

 

Titolo VII

RIPOSO SETTIMANALE - CONGEDI

 

Capo I

RIPOSO SETTIMANALE

 

          Art. 57. Riposo settimanale.

     Il personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale secondo le modalità previste dall'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non può rinunciarvi.

 

          Art. 58. Programmazione del riposo settimanale.

     Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato deve programmare settimanalmente i turni di fruizione del riposo in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale.

     Salvo particolari necessità operative, deve essere garantito che il godimento avvenga nell'arco della settimana, fermo restando che il numero dei riposi giornalieri nell'ambito dei reparti, uffici ed istituti suddetti deve essere normalmente pari alla percentuale di un settimo della forza presente.

 

Capo II

CONGEDI

 

          Art. 59. Congedo ordinario.

     Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo.

     Tale limite non si applica negli istituti di istruzione e alla banda musicale.

     Sono competenti alla concessione dei congedi ordinari:

     i capi degli uffici, reparti o istituti, per il personale, anche del ruolo dei dirigenti, in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione;

     il capo del servizio o ufficio equiparato, per il personale direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

     il direttore della divisione, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

     il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per i capi degli uffici o reparti centrali o periferici di livello dirigenziale.

     Il personale in congedo è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente all'Amministrazione il proprio recapito.

     Il congedo ordinario deve essere fruito irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

 

          Art. 60. Congedo straordinario.

     Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli.

     Ferme restando, per quanto riguarda il congedo straordinario per infermità, la competenza e le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1137, la competenza per la concessione del congedo straordinario per gravi motivi, per matrimonio e per esami spetta alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

Titolo VIII

ACCERTAMENTI ED ASSISTENZA SANITARIA

 

          Art. 61. Malattie.

     Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.

     L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo.

     Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva.

     Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'Amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettività, può, a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura.

     Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute può essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione del recapito all'ufficio.

 

     Art. 61 bis. Percorsi di sostegno psico-sociale [7]

     1. Nel caso in cui venga disposto il ritiro temporaneo dell'armamento individuale, ai sensi dell'articolo 48-bis, l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 del medesimo articolo che ha effettuato l'accertamento, in base alla disciplina ivi prevista, propone al dipendente appositi percorsi di sostegno psico-sociale.

     2. Gli esiti del percorso di sostegno sono valutati ai fini dell'espressione del nulla osta di cui all'articolo 48-bis, commi 4 e 5.

 

          Art. 62. Accertamenti sanitari.

     Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneità al servizio.

     Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio può essere demandato alla commissione medica ospedaliera.

     Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformità delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024.

     Il ricovero in un ospedale militare può essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformità alle norme sul servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 63. Misure profilattiche.

     Il dipendente della Polizia di Stato ha l'obbligo di sottoporsi alle misure profilattiche generali o specifiche e agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico.

 

          Art. 64. Accertamenti psicofisici e attitudinali.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, per l'impiego in particolari settori di attività, il dipendente può essere sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.

 

          Art. 65. Assistenza sanitaria.

     Per particolari esigenze può farsi ricorso all'opera di medici estranei all'Amministrazione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

 

Titolo IX

RICOMPENSE [8].

 

Capo I

Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il conferimento [9]

 

     Art. 66. (Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari). [10]

     1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

     a) onorificenze;

     b) ricompense:

     1) al valor militare;

     2) al valor civile;

     3) al merito civile;

     c) ricompense:

     1) per meriti straordinari e speciali;

     2) per lodevole comportamento;

     d) riconoscimenti:

     1) per anzianità di servizio;

     2) al merito di servizio.

     2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.

     3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonchè dei distintivi d'onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.

     4. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.

 

          Art. 67. (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti). [11]

     1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

     2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia.

     3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.

 

          Art. 68. (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). [12]

     1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

     a) promozione per merito straordinario;

     b) encomio solenne.

     2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:

     a) encomio;

     b) lode;

     c) premio in denaro;

     d) compiacimento.

     3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonchè delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

     4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.

 

          Art. 69. (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). [13]

     1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, l'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

     3. L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

     4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

     5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.

     6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.

 

          Art. 70. (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). [14]

     1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.

     2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

     3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

     4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.

     5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

     6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.

     7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

     9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.

     10. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.

 

          Art. 71. (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali). [15]

     1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

     2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

     3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.

     4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 72. (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode). [16]

     1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75.

     2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

     3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.

     4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 73. (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento). [17]

     1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

     2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.

     3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.

     4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

     5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

 

          Art. 74. (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali). [18]

     1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.

     2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza.

     3. Il Consiglio è composto, per la parte pubblica, dal presidente e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

     4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalità stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Nei soli procedimenti per il conferimento di promozione per merito straordinario il parere del Consiglio si considera negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto che rappresentino l'unanimità della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica convocata, abbiano espresso, rispettivamente, voto contrario.

     6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

     7. Il Consiglio è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

 

          Art. 75. (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento). [19]

     1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.

     2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è altresì composto dai seguenti componenti:

     a) da rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato;

     b) da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.

     3. Il presidente, il supplente e gli altri componenti di cui al comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

     4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalità stabilite dal presente comma. Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il 50 per cento dei voti. Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell'associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell'ambito della parte pubblica, il 50 per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 6.

 

Capo II [20]

Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento.

 

          Art. 75 bis. (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento) [21].

     1. Le proposte per il conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio solenne sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.

     2. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.

     3. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal dirigente dell'ufficio, di livello non inferiore a quello direttivo, da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato.

     4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardino personale in servizio presso province diverse, sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.

     5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

     6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.

     7. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     8. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.

     9. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.

 

          Art. 75 ter. (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali) [22].

     1. La proposta per la promozione per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame della commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata alla commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     4. Qualora, dall'esame degli atti, la commissione centrale per le ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole comportamento, ne delibera il conferimento.

     5. Le ricompense deliberate dalla commissione centrale per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 75 quater. (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode) [23].

     1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate alla commissione periferica per le ricompense di cui all'articolo 75-septies, competente per territorio.

     2. La commissione periferica per le ricompense, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, alla commissione centrale per le ricompense; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

     3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, la commissione periferica per le ricompense ne delibera il conferimento.

     4. Le ricompense deliberate dalla commissione periferica per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal dirigente dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 75-septies.

 

          Art. 75 quinquies. (Procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento) [24].

     1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento, fatta salva la competenza esclusiva della commissione centrale per le ricompense di cui all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

     2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro, sono ripartiti, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra la commissione centrale per le ricompense e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.

     4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

     5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

 

          Art. 75 sexies. (Commissione centrale per le ricompense) [25].

     1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è istituita, presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e composta da:

     a) il direttore centrale della polizia criminale;

     b) il direttore centrale degli affari generali;

     c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;

     d) il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

     e) il direttore centrale del personale;

     f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;

     g) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

     2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

 

          Art. 75 septies. (Commissioni periferiche per le ricompense) [26].

     1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

     2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense è presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed è composta da:

     a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra:

     1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;

     2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

     3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

     4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;

     b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

     3. La composizione della commissione competente per la capitale è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.

     5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacità, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è corrisposto alcun compenso nè rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.

 

Titolo X

ASSISTENZA RELIGIOSA E BENESSERE

 

          Art. 76. Assistenza religiosa.

     Al personale della Polizia di Stato è assicurata l'assistenza religiosa secondo le norme di legge.

 

          Art. 77. Attività sportiva.

     L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali.

     Ai suindicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954.

     L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali.

     Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale.

     Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.

 

          Art. 78. Diritto allo studio.

     L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

     A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

     Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.

     L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.

 

          Art. 79. Attività ricreative.

     L'amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalità dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attività turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture.

 

     Allegato 1

     Altare della Patria in Roma e caduti di tutte le guerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comuni decorati al valor militare e persone decorate con medaglie d'oro al valor militare.

     Presidente della Repubblica

     Sommo Pontefice

     Capi di Stati esteri

     Presidente del Senato della Repubblica

     Presidente della Camera dei deputati

     Presidente del Consiglio dei Ministri

     Presidente della Corte costituzionale

     Ministri

     Sottosegretari di Stato

     Alti commissari

     Commissari del Governo

     Presidente della giunta e del consiglio regionale in sede

     Prefetto in sede, vice capi della Polizia

     Capo di gabinetto del Ministro dell'interno

     Direttori generali del Ministero dell'interno

     Primo presidente della Corte di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente della Corte dei conti

     Presidenti di sezione della Corte di cassazione, presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di sezione e procuratore generale della Corte dei conti

     Comandanti generali e vice comandanti generali delle altre Forze di Polizia

     Capo di stato maggiore delle Forze armate

     Direttori centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.

 

     Allegati A - B - C - D - E – F

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6 della L. 78/2000.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1987.

[3] Il Titolo IV-bis, artt. 48 bis - 48 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[4] Il Titolo IV-bis, artt. 48 bis - 48 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[5] Il Titolo IV-bis, artt. 48 bis - 48 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[6] Il Titolo IV-bis, artt. 48 bis - 48 quater, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[8] Il Titolo IX, artt. da 66 a 75 septies, è stato sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247.

[9] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[19] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 aprile 2023, n. 66.

[20] Capo abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[21] Il Titolo IX artt. da 66 a 75 septies è stato così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247. Il Capo II è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[22] Il Titolo IX artt. da 66 a 75 septies è stato così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247. Il Capo II è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[23] Il Titolo IX artt. da 66 a 75 septies è stato così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247. Il Capo II è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[24] Il Titolo IX artt. da 66 a 75 septies è stato così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247. Il Capo II è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[25] Il Titolo IX artt. da 66 a 75 septies è stato così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247. Il Capo II è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.

[26] Il Titolo IX artt. da 66 a 75 septies è stato sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247. Il presente articolo è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 96. Il Capo II è stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82.