§ 98.1.31218 - D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247.
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/06/1999
Numero:247


Sommario
Art. 1.      1. Il titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente


§ 98.1.31218 - D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247.

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato

(G.U. 30 luglio 1999, n. 177)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della Pubblica sicurezza;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

     Ritenuta l'esigenza di conferire maggiore snellezza, celerità ed efficacia alle procedure per il conferimento delle ricompense disciplinate nel titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e di individuare univoci e più rigorosi criteri per la formulazione e la valutazione delle relative proposte;

     Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente:

     "Titolo IX

     RICOMPENSE

     Capo I

     Tipologie di ricompense e requisiti per il conferimento

Art. 66 (Tipologie di ricompense).

     1. Agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

     a) onorificenze;

     b) ricompense al valor militare;

     c) ricompense al valor civile;

     d) ricompense al merito civile;

     e) ricompense per meriti straordinari e speciali;

     f) ricompense per lodevole comportamento;

     g) riconoscimenti per anzianità di servizio;

     h) riconoscimenti al merito di servizio.

Art. 67 (Ricompense al valor militare, civile, al merito civile e onoreficenze).

     1. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia.

     2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 68 (Distintivi d'onore e di specialità).

     1. Al personale della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.

Art. 69 (Criteri per il conferimento dei riconoscimenti).

     1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio, nonché le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.

     2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.

Art. 70 (Ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).

     1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

     a) promozione per merito straordinario;

     b) encomio solenne.

     2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:

     a) encomio;

     b) lode;

     c) premio in denaro;

     d) compiacimento.

Art. 71 (Annotazioni matricolari).

     1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialità è annotato sullo stato matricolare, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.

     2. Al personale della Polizia di Stato è rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialità attribuiti ai sensi del presente regolamento.

     3. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.

Art. 72 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).

     1. Le ricompense di cui all'articolo 70 sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

     2. Le ricompense di cui all'articolo 70 non sono cumulabili tra loro.

Art. 73 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali).

     1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, l'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di Polizia giudiziaria e di soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 74 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per lodevole comportamento).

     1. Le ricompense per lodevole comportamento sono conferite in relazione ad eventi connessi all'espletamento di segnalate attività d'istituto.

     2. L'encomio è conferito al personale che, fornendo un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali.

     3. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

     4. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.

     5. Il compiacimento è formulato al personale distintosi per il lodevole espletamento del servizio.

Art. 75 (Gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro”).

     1. Al personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77 le ricompense indicate nell'articolo 70 possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.

     Capo II

     Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento

Art. 75-bis (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).

     1. Le proposte per il conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio solenne sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.

     2. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.

     3. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal dirigente dell'ufficio, di livello non inferiore a quello direttivo, da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato.

     4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardino personale in servizio presso province diverse, sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.

     5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

     6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.

     7. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     8. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.

     9. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.

Art. 75-ter (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali).

     1. La proposta per la promozione per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame della commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata alla commissione centrale di cui all'articolo 75-sexies che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     3. Qualora, dall'esame degli atti, la commissione centrale per le ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole comportamento, ne delibera il conferimento.

     4. Le ricompense deliberate dalla commissione centrale per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 75-quater (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).

     1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate alla commissione periferica per le ricompense di cui all'articolo 75-septies, competente per territorio.

     2. La commissione periferica per le ricompense, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, alla commissione centrale per le ricompense; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

     3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, la commissione periferica per le ricompense ne delibera il conferimento.

     4. Le ricompense deliberate dalla commissione periferica per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal dirigente dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 75-septies.

Art. 75-quinquies (Procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento).

     1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento, fatta salva la competenza esclusiva della commissione centrale per le ricompense di cui all'articolo 75-sexies in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

     2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro, sono ripartiti, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra la commissione centrale per le ricompense e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.

     4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

     5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi ''Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

Art. 75-sexies (Commissione centrale per le ricompense).

     1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è istituita, presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e composta da:

     a) il direttore centrale della polizia criminale;

     b) il direttore centrale degli affari generali;

     c) il direttore centrale della polizia di prevenzione;

     d) il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

     e) il direttore centrale del personale;

     f) il direttore centrale per gli istituti di istruzione;

     g) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

     2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense).

     1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, è istituita, annualmente, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, presso ciascuno degli uffici ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo indicato dall'articolo 5, primo comma, lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, una commissione periferica per le ricompense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:

     a) dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo;

     b) da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:

     1) i questori di una delle altre province in cui si estende la competenza dell'ufficio ispettivo;

     2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

     3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

     4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

     c) da sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

     2. La composizione della commissione periferica istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     3. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente dipendente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo.

     4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo".