§ 46.9.111 - D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 742.
Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:25/10/1981
Numero:742


Sommario
Art. 1.  Compiti della banda musicale.
Art. 2.  Dipendenza ed impiego.
Art. 3.  Modalità d'impiego.
Art. 4.  Attività musicali e d'archivio.
Art. 5.  Organizzazione strumentale.
Art. 6.  Organico.
Art. 7.  Ruoli.
Art. 8.  Ruolo dei direttori.
Art. 9.  Ruolo dei solisti.
Art. 10.  Ruolo degli strumentisti.
Art. 11.  Ruolo degli esecutori.
Art. 12.  Nomina ad esecutore.
Art. 13.  Nomina a strumentisti.
Art. 14.  Nomina a solista.
Art. 15.  Nomina a vice direttore.
Art. 16.  Nomina a maestro direttore.
Art. 17.  Commissione giudicatrice dei concorsi a solista, strumentista ed esecutore.
Art. 18.  Commissione giudicatrice del concorso a vice direttore e a maestro direttore.
Art. 19.  Concorsi per la nomina ad esecutore, strumentista e a solista.
Art. 20.  Concorsi per la nomina a vice direttore.
Art. 21.  Concorso per la nomina a maestro direttore.
Art. 22.  Modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'art. 19.
Art. 23.  Modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 24.  Giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi.
Art. 25.  Valutazione dei titoli per l'ammissione ai concorsi.
Art. 26.  Titoli di preferenza e di precedenza.
Art. 27.  Corso informativo.
Art. 28.  Osservanza regolamento di servizio.
Art. 29.  Qualifica agente di pubblica sicurezza.
Art. 30.  Limiti di età.
Art. 31.  Orario di servizio.
Art. 32.  Collocamento a riposo d'ufficio.
Art. 33.  Divisa.
Art. 34.  Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali.
Art. 35.  Passaggio nel ruolo ad esaurimento della banda musicale.
Art. 36.  Ruolo ad esaurimento della banda.
Art. 37.  Limiti di età.
Art. 38.  Organizzazione strumentale transitoria.
Art. 39.  Acquisto di strumenti di nuova istituzione.
Art. 40.  Norma finale.


§ 46.9.111 - D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 742. [1]

Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

(G.U. 16 dicembre 1981, n. 344)

 

 

Capo I

 

     Art. 1. Compiti della banda musicale.

     La banda musicale della Polizia di Stato ha sede in Roma.

     Essa è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della istituzione nonchè a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

     Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere la sua attività, nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici e privati.

 

          Art. 2. Dipendenza ed impiego.

     La banda musicale è un organismo alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza che ne dispone l'impiego secondo le modalità previste dal successivo art. 3.

 

          Art. 3. Modalità d'impiego.

     Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

     Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi di cui al terzo comma dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi che provvedono a rimborsare allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

     Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

     In particolari circostanze, può essere autorizzato l'impiego della banda a ranghi ridotti.

     L'organizzazione della banda a ranghi ridotti è stabilita di volta in volta, dal maestro direttore in relazione alle specifiche esigenze.

 

          Art. 4. Attività musicali e d'archivio.

     Le attività musicali comprendono la concertazione, la strumentazione, lo studio libero, la scelta del repertorio e tutto quanto concerne l'esecuzione dei concerti.

     Alle attività musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

     Le prove di classe, possono essere guidate dai solisti responsabili delle rispettive classi strumentali, sotto la direzione artistica del maestro direttore o del vice direttore.

     L'archivio musicale è curato da appartenenti alla banda musicale scelti del maestro direttore che sovrintende alla specifica attività.

 

          Art. 5. Organizzazione strumentale.

     L'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono determinate con decreti del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

 

          Art. 6. Organico.

     L'organico della banda musicale della Polizia di Stato è così stabilito:

     un maestro direttore;

     un vice direttore;

     centodue tra solisti, strumentisti ed esecutori.

     Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

 

Capo II

 

          Art. 7. Ruoli.

     I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti:

     ruolo dei direttori: due posti;

     ruolo dei solisti: ventisei posti;

     ruolo degli strumentisti: quarantaquattro posti;

     ruolo degli esecutori: trentadue posti;

     Nel ruolo dei direttori sono compresi il maestro direttore della banda ed il vice direttore.

     I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnica.

 

          Art. 8. Ruolo dei direttori.

     Agli appartenenti al ruolo dei direttori sono attribuite le funzioni specifiche di direzione artistica e musicale e le responsabilità ad esse attinenti.

     Al vice direttore della banda può essere conferito dal maestro direttore, durante l'espletamento delle attività musicali, l'incarico di solista.

     Il ruolo dei direttori è articolato in due qualifiche alle quali si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

 

          Art. 9. Ruolo dei solisti.

     Agli appartenenti al ruolo dei solisti sono attribuite specifiche funzioni di esecuzione artistica e musicale ad alto livello, nonchè di direzione delle prove delle rispettive classi strumentali e di coordinamento delle classi medesime.

     Ai solisti, per particolari e giustificate esigenze, può essere conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce, un incarico strumentale affine.

     Per gli appartenenti al ruolo dei solisti è prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

 

          Art. 10. Ruolo degli strumentisti.

     Agli appartenenti al ruolo degli strumentisti sono attribuite funzioni di esecuzione artistica e musicale che implichino un responsabile apporto professionale. Ai medesimi può essere, altresì, conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce, altro incarico strumentale affine o quello di sostituire i solisti.

     Per gli appartenenti al ruolo degli strumentisti è prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

 

          Art. 11. Ruolo degli esecutori.

     Agli appartenenti al ruolo degli esecutori sono attribuite funzioni di esecuzione artistica e musicale. Ai medesimi può essere, altresì, conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce altro incarico strumentale affine o quello di sostituire gli strumentisti.

     Per gli appartenenti al ruolo degli esecutori è prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

 

Capo III

 

          Art. 12. Nomina ad esecutore.

     L'assunzione degli esecutori avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

     c) idoneità fisica e psichica;

     d) attestato di compimento del corso inferiore di studi relativo allo strumento prescelto o altro affine;

     e) buona condotta;

     Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici a coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

     I vincitori del concorso sono nominati esecutori in prova.

     Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dal successivo art. 19.

 

          Art. 13. Nomina a strumentisti.

     L'assunzione degli strumentisti avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti.

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

     c) idoneità fisica e psichica;

     d) diploma relativo allo strumento prescelto o altro affine;

     e) buona condotta.

     Al concorso sono ammessi a partecipare gli esecutori che abbiano un'anzianità di servizio nella banda musicale non inferiore ad anni dieci, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto.

     Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

     I vincitori del concorso sono nominati strumentisti in prova.

     Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dal successivo art. 19.

 

          Art. 14. Nomina a solista.

     La nomina a solista avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal primo comma del precedente art. 13.

     Al concorso sono ammessi a partecipare gli strumentisti della banda anche se abbiano superato il prescritto limite di età.

     Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui a comma secondo del precedente art. 12.

     I vincitori del concorso sono nominati solisti in prova.

     Relativamente al concorso, si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

 

          Art. 15. Nomina a vice direttore.

     L'assunzione del vice direttore avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

     c) idoneità fisica e psichica;

     d) diploma di strumentazione per banda e diploma relativo ad uno strumento compreso tra quelli previsti dall'organizzazione strumentale di cui al precedente articolo 5;

     e) buona condotta.

     Al pubblico concorso sono ammessi a partecipare anche i solisti della banda musicale della Polizia di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite di età, che siano in possesso dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione (quarto anno) e che abbiano un'anzianità di servizio nella banda musicale non inferiore ad anni dieci.

     Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

     Il vincitore del pubblico concorso è nominato vice direttore in prova della banda musicale nella qualifica iniziale del ruolo dei direttori.

     Relativamente al concorso, si applica quanto previsto dal successivo art. 20.

 

          Art. 16. Nomina a maestro direttore.

     L'assunzione del maestro direttore della banda musicale avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso del seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non superiore agli anni quaranta;

     c) idoneità fisica e psichica;

     d) diploma di strumentazione per banda e diploma relativo ad uno strumento compreso tra quelli previsti dall'organizzazione strumentale di cui al precedente articolo 5;

     e) buona condotta;

     Al pubblico concorso sono ammessi a partecipare anche il vice direttore ed i solisti della banda musicale della Polizia di Stato anche se abbiano superato il prescritto limite di età.

     Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

     Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale nella qualifica finale del ruolo dei direttori.

     Relativamente al concorso, si applica quanto previsto dal successivo art. 21.

 

          Art. 17. Commissione giudicatrice dei concorsi a solista, strumentista ed esecutore.

     La commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita da:

     a) un funzionario dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

     b) un funzionario direttivo del Ministero dell'interno in servizio presso lo stesso Dipartimento;

     c) il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;

     d) due insegnanti di ruolo presso un conservatorio statale di cui uno di strumento a fiato.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 18. Commissione giudicatrice del concorso a vice direttore e a maestro direttore.

     La commissione giudicatrice dei concorsi a vice direttore e a maestro direttore della banda musicale è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita da:

     a) il dirigente generale preposto alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;

     b) un funzionario dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;

     c) un insegnante di ruolo di composizione presso un conservatorio statale;

     d) due insegnanti di ruolo di strumentazione per banda presso un conservatorio statale.

     Uno dei componenti di cui alla precedente lettera d) è sostituito dal maestro direttore della banda nel caso di concorso a vice direttore.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo del Ministero dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 19. Concorsi per la nomina ad esecutore, strumentista e a solista.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui agli stessi articoli.

     I candidati ammessi agli esami debbono dimostrare la loro professionalità mediante:

     l'esecuzione, con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso, di un pezzo di concerto con accompagnamento di pianoforte, a scelta del candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre presentati dal candidato;

     la lettura ed esecuzione a prima vista di due brani scelti dalla commissione di cui uno a trasporto.

     I candidati debbono, inoltre, sostenere un esame orale che verte sulla tecnica dello strumento per il quale è stato bandito il concorso; se trattasi di candidati per la qualifica di strumentista o di solista l'esame orale verte sulla tecnica degli strumenti compresi nell'organizzazione strumentale della banda di cui al precedente art. 5.

     Per i candidati alla qualifica di strumentista o di solista le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un particolare brano scelto dalla commissione esaminatrice del repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

     Per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre sia isolatamente sia in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

 

          Art. 20. Concorsi per la nomina a vice direttore.

     Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 15 gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo.

     I candidati ammessi agli esami devono sostenere le seguenti prove:

     a) tre prove scritte su tema dato dalla commissione così articolate:

     armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato nel tempo massimo di otto ore;

     composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte o organo da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) una prova orale in materia di:

     organizzazione delle bande e loro sviluppo storico;

     tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

     vari tipi di partitura;

     impiego degli strumenti suddetti;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione;

     d) una prova pratica consistente nell'esecuzione con lo strumento prescelto di un pezzo di concerto preparato e a scelta del candidato con accompagnamento di pianoforte e nella lettura ed esecuzione a prima vista di due brani scelti dalla commissione di cui uno a trasporto e di uno o più brani nell'insieme della banda.

 

          Art. 21. Concorso per la nomina a maestro direttore.

     Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 16 gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo.

     I candidati ammessi agli esami devono sostenere le seguenti prove:

     a) quattro prove scritte su tema dato dalla commissione così articolate:

     composizione di una fuga a quattro voci su soggetto dato dalla commissione da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato nel tempo massimo di otto ore;

     composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte o organo da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

     b) una prova orale in materia di:

     organizzazione delle bande e loro sviluppo storico;

     tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

     vari tipi di partitura;

     impiego degli strumenti suddetti;

     c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione.

 

          Art. 22. Modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'art. 19.

     Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     E' ammesso a sostenere le prove d'esame orale previste dal terzo comma dell'art. 19 del presente decreto il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno trentacinque cinquantesimi nelle prove di esame di cui ai commi secondo, quarto e quinto dello stesso articolo.

     Il punto complessivo di merito delle prove è dato dalla media dei punti attribuiti alle singole prove.

     Per conseguire l'idoneità nella prova orale il candidato deve riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

     Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è quello risultante dalla media del punteggio complessivo attribuito nell'esame dei titoli, nelle prove di cui al precedente comma secondo e in quella orale.

 

          Art. 23. Modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 20 e 21.

     Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     E' ammesso alla prova orale e alle prove pratiche il candidato che abbia riportato un punto di merito di almeno trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

     Il punto complessivo di merito delle prove scritte è dato dalla media dei punti attribuiti alle singole prove.

     Per conseguire l'idoneità nella prova orale e nelle prove pratiche il candidato deve riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

     Il punto complessivo di merito della prova orale e delle prove pratiche è dato dalla media dei punti attribuiti nelle suddette prove.

     Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è quello risultante dalla media del punteggio complessivo attribuito nell'esame dei titoli, nelle prove scritte, nella prova orale e in quelle pratiche.

 

          Art. 24. Giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi.

     Il giudizio sul requisito dell'idoneità fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi è espresso da apposita commissione costituita con decreto del Ministro dell'interno e presieduta da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 25. Valutazione dei titoli per l'ammissione ai concorsi.

     Le commissioni giudicatrici previste dai precedenti articoli 17 e 18 procedono, prima delle prove all'esame, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati attribuendo a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 50 secondo le modalità previste dalla tabella A annessa al presente decreto.

 

          Art. 26. Titoli di preferenza e di precedenza.

     Ai fini della compilazione della graduatoria per i concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta l'appartenenza alla Polizia di Stato.

     Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 27. Corso informativo.

     I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato presso una scuola di polizia.

 

Capo IV

 

          Art. 28. Osservanza regolamento di servizio.

     Gli appartenenti alla banda musicale sono tenuti, altresì, all'osservanza delle norme del regolamento di servizio di cui all'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di quelle particolari da prevedersi nel medesimo per essi.

 

          Art. 29. Qualifica agente di pubblica sicurezza.

     Gli appartenenti alla banda musicale, durante l'espletamento degli specifici compiti istituzionali, rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

 

          Art. 30. Limiti di età.

     Salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie del presente decreto, gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età.

 

          Art. 31. Orario di servizio.

     Agli appartenenti ai ruoli della banda musicale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     I turni giornalieri sono determinati dal maestro direttore, secondo le specifiche esigenze di esercitazione e di impiego della banda. Le prove tecniche musicali non possono superare complessivamente le cinque ore giornaliere.

 

          Art. 32. Collocamento a riposo d'ufficio.

     L'appartenente ai ruoli della banda musicale, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto, su proposta del dirigente generale preposto alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ad accertamenti da parte di una commissione appositamente nominata con decreto del Ministro dell'interno e costituita come quella di cui al precedente art. 18.

     Se il giudizio è negativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 33. Divisa.

     Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale indossano durante l'espletamento dei compiti istituzionali la stessa divisa prevista per il personale dei ruoli che esplica funzioni di polizia secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 34. Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali.

     All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali provvede il Ministero dell'interno su proposta del direttore centrale degli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il maestro direttore della banda.

 

Capo V

 

          Art. 35. Passaggio nel ruolo ad esaurimento della banda musicale.

     Gli appartenenti e gli aggregati alla banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere, a richiesta, ferma restando l'applicazione ad essi degli articoli 36, 107 e 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento della banda musicale della Polizia di Stato.

     Agli appartenenti al suddetto ruolo si applicano le norme vigenti per gli altri ruoli ad esaurimento.

     Gli appartenenti e gli aggregati alla banda che, in virtù di quanto previsto del citato art. 36, transitano nel ruolo del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, continueranno a permanere nella suddetta banda sino a quando le relative esigenze non saranno soddisfatte con il personale dei ruoli di cui all'art. 7 del presente decreto.

     Gli aggregati di cui al precedente comma primo saranno inquadrati, se sottufficiali, dopo i parigrado nella categoria A della terza parte e, se appuntati, dopo i parigrado della categoria B della terza parte di cui alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

     L'inquadramento degli aggregati è subordinato al superamento di una prova pratica musicale; l'accertamento dell'idoneità è affidato ad una commissione nominata con decreto del Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     In corrispondenza all'inquadramento nel ruolo ad esaurimento si rendono indisponibili altrettanti posti nell'organico della banda.

 

          Art. 36. Ruolo ad esaurimento della banda.

     Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento della banda musicale assumono le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della banda della Polizia di Stato sancite dal presente decreto, continuando a conservare le denominazioni previste dalla legge 5 giugno 1965, n. 707.

     L'inquadramento nel suddetto ruolo dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, numero 121.

     Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti delegati.

 

          Art. 37. Limiti di età.

     Per gli appartenenti alla banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e in servizio alla data di entrambi in vigore del presente decreto ed inquadrati nel ruolo ad esaurimento, il limite di età per la cessazione dal servizio è quello indicato dall'art. 36, punto XXIV, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 38. Organizzazione strumentale transitoria.

     In attesa che l'organizzazione strumentale di cui al presente decreto possa essere realizzata, continuerà a ritenersi in vigore quella stabilita della tabella A annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

 

          Art. 39. Acquisto di strumenti di nuova istituzione.

     All'acquisto di strumenti di nuova istituzione si provvede con fondi tratti dal capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

 

          Art. 40. Norma finale.

     Le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente decreto sono da ritenersi abrogate.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.