§ 46.8.4 - Legge 11 marzo 1926, n. 416.
Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/03/1926
Numero:416


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.  [9]
Art. 9.  [10]
Art. 9 bis.  [11]
Art. 10.  [12]
Art. 10 bis.  [13]
Art. 11.  [14]
Art. 11 bis.  [15]
Art. 12.      Il collegio medico-legale di cui al precedente art. 11 sostituirà quello istituito con l'articolo 4 del regio decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, e ne disimpegnerà [...]
Art. 13.      La procura generale presso la Corte dei conti, la sezione IV e le divisioni pensioni della corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati [...]
Art. 14.      Il governo del Re avrà facoltà di emanare il regolamento e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legg
Art. 15.  [17]


§ 46.8.4 - Legge 11 marzo 1926, n. 416. [1]

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.

(G.U. 18 marzo 1926, n. 64)

 

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

     Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

     dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

     da due ufficiali superiori medici, membri.

     A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

     La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.

     La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione è considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente.

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8. [9]

 

          Art. 9. [10]

 

          Art. 9 bis. [11]

 

          Art. 10. [12]

 

          Art. 10 bis. [13]

 

          Art. 11. [14]

     Alle dipendenze del Ministero della difesa è istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:

     a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;

     b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;

     c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;

     d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;

     e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

     f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.

     I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.

     Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

     Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

     In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.

     La nomina dei componenti del collegio è fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.

     Il presidente del collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.

     Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

     Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.

     Secondo le esigenze, il personale assegnato dovrà comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonchè dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.

     In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo.

 

          Art. 11 bis. [15]

     Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'art. 11 [16] .

     Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi oltre il presidente nelle sedute plenarie e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.

 

          Art. 12.

     Il collegio medico-legale di cui al precedente art. 11 sostituirà quello istituito con l'articolo 4 del regio decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, e ne disimpegnerà le attribuzioni in quanto compatibili con la presente legge; darà pareri medico legali ed eseguirà visite dirette ordinate dal Ministero della guerra, dalla procura generale presso la Corte dei conti e dalla corte stessa.

 

          Art. 13.

     La procura generale presso la Corte dei conti, la sezione IV e le divisioni pensioni della corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al collegio medico-legale istituito del precedente art. 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta dal richiedente la pensione.

 

          Art. 14.

     Il governo del Re avrà facoltà di emanare il regolamento e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge

 

          Art. 15. [17]


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 e abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[5] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[6] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485. Per l’abrogazione del presente articolo, vedi gli artt. 19 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[9] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[10] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 17 del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 855 e abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[12] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[13] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 e abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[14] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 25 agosto 1940, n. 1394, dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 913.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 dicembre 1980, n. 913.

[17] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.