§ 46.8.3d - Legge 25 agosto 1940, n. 1394.
Modificazioni all'art. 11, L. 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:25/08/1940
Numero:1394


Sommario
Art. unico.      L'art. 11, L. 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle [...]


§ 46.8.3d - Legge 25 agosto 1940, n. 1394. [1]

Modificazioni all'art. 11, L. 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure medico-legali.

(G.U. 17 ottobre 1940, n. 244)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 11, L. 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e dalle altre amministrazioni dello Stato, è sostituito dal seguente:

     “Alla diretta dipendenza del ministero della guerra è istituito un collegio medico-legale, composto da un generale medico del regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del regio esercito, due della regia marina, uno della regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il collegio è fatta per decreto reale su proposta del ministro della guerra, di concerto con quello della regia marina e con quella della regia aeronautica.

     Il presidente del collegio medico-legale potrà chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista, di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.

     Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il collegio.

     L'ufficio di segretario del collegio sarà affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del regio esercito”.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.