§ 46.9.92 - Legge 18 dicembre 1970, n. 1137.
Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:18/12/1970
Numero:1137


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, numero 631, sono sostituiti dal seguente (Omissis)
Art. 2.      E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 3.      Per le provincie di Trento, Bolzano e Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario [...]
Art. 4.      I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, secondo comma, della presente legge avranno efficacia a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua [...]
Art. 6.      Agli adempimenti relativi all'attribuzione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'indennità di buonuscita deve provvedersi d'ufficio [...]


§ 46.9.92 - Legge 18 dicembre 1970, n. 1137.

Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 15 gennaio 1971, n. 11)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, numero 631, sono sostituiti dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     E' devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

     a) collocamento in aspettativa per infermità temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere;

     b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di età, per permanente inidoneità fisica, nonchè a domanda dal servizio permanente o continuativo;

     c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;

     d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonchè delle indennità una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;

     e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.

     La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio-decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sarà pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanità [1].

 

          Art. 3.

     Per le provincie di Trento, Bolzano e Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.

 

          Art. 4.

     I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell'art. 2, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti.

     In deroga all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennità varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarità degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, secondo comma, della presente legge avranno efficacia a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

 

          Art. 6.

     Agli adempimenti relativi all'attribuzione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'indennità di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati.

     In caso di cessazione dal servizio per limite di età, la liquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avrà cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennità predetta immediatamente dopo l'effettiva cessazione dal servizio, senza necessità di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avrà cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi.

     Negli altri casi, alla determinazione dell'indennità di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovrà provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennità predetta avverrà, a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalità, sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato.

     Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo dell'indennità di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennità predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute.

     Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 6 dicembre 1971, n. 1056.