§ 46.9.94 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1056.
Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:06/12/1971
Numero:1056


Sommario
Art. 1.      Per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) [...]
Art. 2.      In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli [...]
Art. 3.      La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata [...]
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis)


§ 46.9.94 - Legge 6 dicembre 1971, n. 1056.

Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)

 

 

     Art. 1.

     Per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.

 

          Art. 2.

     In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, semprechè abbiano maturato due anni di anzianità nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo.

     Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.

 

          Art. 3.

     La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera f) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente (Omissis).